Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18917 del 15/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 15/07/2019), n.18917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11627-2018 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE

207, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI SERIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato VITO CITO;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA, C.A.A., IRCON METALLI

SRL, IVECO FINANZIARIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1164/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 08/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA

RUBINO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.D. ha proposto ricorso per cassazione illustrato da memoria contro Fondiaria Sai Ass.ni s.p.a., C.A.A., Ircon Metalli s.r.l. e Iveco Finanziaria s.p.a., avverso la sentenza n. 1164/2017, emessa dalla Corte d’Appello di Lecce l’8 novembre 2017, con la quale il giudice adito, pur accogliendo l’appello da lui proposto, e condannando gli appellati a risarcirgli i danni da perdita della capacità lavorativa specifica riportati a seguito di un incidente stradale tra il ciclomotore condotto dal S. e l’autocarro condotto dal C., accertava la sussistenza, in capo al ricorrente, di un concorso di colpa nella misura del 50% nella causazione del sinistro stradale, limitando in proporzione il risarcimento dei danni spettantegli.

2. Gli intimati non hanno svolto attività difensive in questa sede.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità dello stesso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio condivide le conclusioni contenute nella proposta del relatore nel senso della inammissibilità del ricorso.

2. Il ricorrente denuncia sub a) la falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, degli artt. 40 e 41c.p. e dell’art. 143C.d.S., per non aver la corte d’appello fatto corretta applicazione nel suo percorso argomentativo delle norme richiamate, in particolare per non aver tenuto conto del fatto che la presunzione di corresponsabilità tra i due autori dello scontro tra veicoli dettata dall’art. 2054 c.c., comma 2 ha carattere residuale e si applica soltanto ove non sia stato possibile individuare in concreto, sulla base della ricostruzione della dinamica dei fatti, la graduazione delle colpe, ed in particolare di non aver tenuto conto del fatto che l’invasione della opposta corsia di marcia sia sempre vietata; sub b) denuncia l’omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 che prevede il concorso di colpa.

3. Come indicato nella proposta, le censure di cui alla lettera a) sono effettuate non attraverso una confutazione delle argomentazioni giuridiche utilizzate nella sentenza impugnata, ma contrapponendo alla ricostruzione del giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti in base alla quale il ricorrente risulterebbe esente da ogni responsabilità nella provocazione dell’incidente, il che presupporrebbe la possibilità di rinnovare il giudizio in fatto, esclusa in sede di legittimità.

4. Deve aggiungersi che la corte d’appello ha accertato la sussistenza di una condotta colposa in capo ad entrambi (al conducente del ciclomotore, per non aver tenuto la destra e per non aver moderato la velocità, in particolare in prossimità della curva, al conducente dell’autocarro, a sua volta per non aver moderato la velocità, e per aver parzialmente, in corrispondenza della curva, invaso la corsia avversaria) e di conseguenza li ha ritenuti entrambi responsabili, non ritenendo che emergessero elementi per una diversa ripartizione del concorso di colpa (v. Cass. n. 21130 del 2013: “Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l’accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l’eventuale inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente.”).

5. Quanto alla censura sub b) il ricorrente propone una nozione di vizio di motivazione, e presuppone una ampiezza del sindacato della Corte sulla motivazione, non più vigente. In particolare, come ribadisce in memoria, il ricorrente lamenta che la corte territoriale non abbia fornito un’adeguata e congrua giustificazione sotto l’aspetto strettamente motivazionale, del criterio adottato alla stregua delle risultanze acquisite, in forza del quale abbia ritenuto che entrambi i conducenti abbiano dato un pari apporto concausale, e non abbia al contrario ritenuto che l’invasione della opposta corsia di marcia da parte del controricorrente abbia avesse svolto un ruolo causale o concausale, assorbente, o quanto meno prevalente.

6. In tal modo, nella sua stessa enunciazione, il motivo per come è formulato non tiene conto del fatto che il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54,convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile “ratione temporis”, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (v. Cass. S.U. n. 8053 del 2014, tra le tante, recentemente, Cass. n. 20721 del 2018), atteso che la stessa è pienamente comprensibile.

7. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensive.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 21 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2019

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