Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18917 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. II, 11/09/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 11/09/2020), n.18917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16109/2018 proposto da:

P.R., rappresentata e difesa da sè stessa, ed elettivamente

domiciliata presso il suo studio a Roma, via Gregorio VII 133;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso il cui uffici in Roma, via dei

Portoghesi 12, domicilia per legge;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il 16/3/2018;

RG 87690/2016;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica

dell’11/2/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale della Repubblica Dott. PEPE Alessandro, il quale ha

concluso per il rigetto del ricorso;

sentita la ricorrente, Avvocato P.R..

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Roma, con l’ordinanza in epigrafe, ha rigettato l’opposizione che l’avv. P.R. aveva proposto avverso il decreto con il quale il tribunale di sorveglianza della medesima città, in data 7/7/2016, aveva liquidato il compenso dalla stessa maturato per l’attività professionale svolta quale difensore di F.M., ammesso al piano provvisorio di protezione, con misure di salvaguardia di sicurezza e di assistenza economica, ai sensi della L. n. 82 del 1991.

Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che il programma di protezione specificava, tra le misura di assistenza economica, l’assistenza legale in favore del collaboratore innanzi alla magistratura di sorveglianza e che il ministero dell’interno, pertanto, doveva essere considerato quale parte necessaria del giudizio. Il tribunale, tuttavia, ha rilevato che il ricorso in opposizione, nonostante il rinvio a tal fine concesso, era stato notificato solo al ministero della giustizia e non anche al ministero dell’interno, con la conseguenza che lo stesso doveva essere rigettato.

P.R., con ricorso notificato il 25.26/5/2018, ha chiesto, per due motivi, la cassazione dell’ordinanza, dichiaratamente comunicata il 29/3/2018.

Il ministero della giustizia è rimasto intimato.

Fissata per la decisione l’adunanza camerale del 12/9/2019, la Corte, con ordinanza, ha rimesso il ricorso alla pubblica udienza.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente, denunciando la violazione o la falsa applicazione di norma di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 e art. 185, comma 1, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il ministero dell’interno era una parte necessaria del giudizio di opposizione al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato, laddove, al contrario, in tale procedimento, l’unico legittimato passivo è il ministero della giustizia, sul cui bilancio grava il relativo onere economico.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente, denunciando l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il ministero dell’interno era una parte necessaria del giudizio di opposizione al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato richiamando, a sostegno del provvedimento di rigetto, una nota del ministero dell’interno con la quale veniva specificato che, tra le misura economiche contemplate nel programma di protezione, vi fosse l’assistenza legale del collaboratore anche nei procedimento innanzi alla magistratura di sorveglianza, laddove, al contrario, in tale procedimento, l’unico legittimato passivo è il ministero della giustizia.

3.1. I motivi, da esaminare congiuntamente per l’intima connessione dei temi trattati, sono infondati.

3.2. In linea di principio, in effetti, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170, anche se riferito ad attività espletate dal difensore nell’ambito di un giudizio penale, vede, quale parte necessaria, il soggetto esposto all’obbligo di sopportare l’onere economico del compenso, da individuarsi nel ministero della giustizia (Cass. n. 5314 del 2018; Cass. SU n. 8516 del 2012).

3.3. Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 115, tuttavia, prevede che la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia ai sensi del D.L. n. 8 del 1991, art. 13, conv. in L. n. 82 del 1991, è regolata dalle norme che disciplinano il patrocinio a spese dello Stato ma solo per ciò che riguarda la misura e il procedimento di liquidazione e di opposizione (cfr. Cass. n. 22965 del 2011): non anche, evidentemente, per ciò che riguarda l’individuazione del ministero che, in quanto obbligato al pagamento delle relative spese, è (l’unico) legittimato passivo nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione.

3.4. Ora, nel caso in cui la parte assistita dal difensore sia una persona ammessa al programma (ancorchè provvisorio: del D.M. n. 161 del 2004, art. 6, comma 4, lett. e)) di protezione dei collaboratori di giustizia, il ministero gravato degli oneri economici conseguenti alla relativa applicazione (compresa l’assistenza legale innanzi alla magistratura di sorveglianza: del D.M. n. 161 cit., art. 8, comma 9) è solo quello dell’interno (D.L. n. 8 cit., art. 17), il quale, pertanto, come correttamente ritenuto dall’ordinanza impugnata, è parte necessaria nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione pronunciato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 115.

3.5. Resta, peraltro, fermo il principio (nella specie, però, non applicabile in difetto di una specifica censura sul punto da parte del ricorrente) secondo il quale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento di opposizione alla liquidazione del D.P.R. n. 115 del 2002, ex artt. 84 e 170, l’eventuale errata identificazione del legittimato passivo (come, ad esempio, il ministero dell’interno anzichè il ministero della giustizia oppure, com’è accaduto nel caso in esame, il contrario) non comporta la mancata instaurazione del rapporto processuale ma una mera irregolarità, sanabile ai sensi della L. n. 260 del 1958, art. 4, mediante la rinnovazione dell’atto nei confronti dell’organo indicato dal giudice o con la costituzione in giudizio dell’amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo ovvero, ancora, attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d’impugnazione (Cass. n. 12322 del 2019).

4. Il ricorso dev’essere, in definitiva, rigettato.

5. Nulla per le spese di lite, non avendo il ministero resistente svolto alcuna attività difensiva.

6. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

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