Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18916 del 31/08/2010

Cassazione civile sez. I, 31/08/2010, (ud. 06/07/2010, dep. 31/08/2010), n.18916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;

– ricorrente –

contro

FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI s.c. a r.l., in concordato

preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, con

domicilio eletto in Roma, Via Ciconvallazione Clodia n. 179, presso

l’Avv. Susanna Stranieri, rappresentata e difesa dall’Avv. SERVELLO

Gaetano, come da procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.A., con domicilio eletto in Roma, Via XX Settembre

n. 3, presso l’Avv. Bruno Sassani che lo rappresenta e difende

unitamente al l’Avv. Romano Vaccarella, come da procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 20773/08

depositata il 23 ottobre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

giorno 6 luglio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per

l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso;

udito l’Avv.to Bruno Nicola Sassani per il controricorrente

C..

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, nei confronti della sentenza in epigrafe con la quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di revocazione di tre decreti emessi dal tribunale, sezione fallimentare, di liquidazione degli acconti sui compensi dell’Avv. C.A. ritenuti dovuti per la sua opera di liquidatore del concordato preventivo della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari s.c. a r.l. fondata sulla mancata partecipazione al procedimento da parte del PM. Resistono gli intimati con controricorso. C.A. ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il secondo motivo di ricorso, che deve essere esaminato prioritariamente in quanto attiene all’ammissibilità della domanda di revocazione, si deduce violazione dell’art. 397 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto che la stessa non fosse proponibile in considerazione della natura non decisoria del provvedimento revocando.

La censura è infondata. Premesso che oggetto di revocazione sono i decreti con i quali il tribunale ha liquidato acconti sul compenso dovuto al Prof. C. per la sua attività di liquidatore nella procedura di concordato preventivo della Federconsorzi, è principio già acquisito quello secondo cui “i decreti con cui il tribunale fallimentare concede o rifiuta acconti richiesti dal curatore sul compenso, in quanto sono espressione di un potere discrezionale ed intervengono in fase processuale anteriore a quella della presentazione ed approvazione del rendiconto, non assumono l’efficacia di cosa giudicata: non possono pregiudicare la futura decisione sul compenso dovuto dopo la presentazione del rendiconto, cui corrisponde un diritto soggettivo del curatore; e non possono formare oggetto di ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 Cost.” (Cassazione civile, sez. 1^, 25 settembre 1993, n. 9721); da ciò consegue che ai decreti in questione, destinati ad essere sostituiti, quanto alla definitiva statuizione sull’ammontare del compenso, dalla liquidazione finale, non può riconoscersi il carattere della tendenziale definitività e quindi la qualifica sostanziale di sentenza per cui non rientrano tra gli atti soggetti a revocazione ex art. 397 c.p.c., che appunto alle sentenze limita tale mezzo.

Il rigetto del motivo comporta l’assorbimento di quelli ulteriori.

Il ricorso deve dunque essere rigettato.

Non si deve pronunciare sulle spese non potendo l’ufficio del P.M. essere destinatario di condanna in caso di soccombenza (Cass. SS.UU. n. 5165/2004).

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

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