Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18916 del 31/08/2010
Cassazione civile sez. I, 31/08/2010, (ud. 06/07/2010, dep. 31/08/2010), n.18916
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;
– ricorrente –
contro
FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI s.c. a r.l., in concordato
preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, con
domicilio eletto in Roma, Via Ciconvallazione Clodia n. 179, presso
l’Avv. Susanna Stranieri, rappresentata e difesa dall’Avv. SERVELLO
Gaetano, come da procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
C.A., con domicilio eletto in Roma, Via XX Settembre
n. 3, presso l’Avv. Bruno Sassani che lo rappresenta e difende
unitamente al l’Avv. Romano Vaccarella, come da procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 20773/08
depositata il 23 ottobre 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
giorno 6 luglio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per
l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso;
udito l’Avv.to Bruno Nicola Sassani per il controricorrente
C..
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, nei confronti della sentenza in epigrafe con la quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di revocazione di tre decreti emessi dal tribunale, sezione fallimentare, di liquidazione degli acconti sui compensi dell’Avv. C.A. ritenuti dovuti per la sua opera di liquidatore del concordato preventivo della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari s.c. a r.l. fondata sulla mancata partecipazione al procedimento da parte del PM. Resistono gli intimati con controricorso. C.A. ha depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il secondo motivo di ricorso, che deve essere esaminato prioritariamente in quanto attiene all’ammissibilità della domanda di revocazione, si deduce violazione dell’art. 397 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto che la stessa non fosse proponibile in considerazione della natura non decisoria del provvedimento revocando.
La censura è infondata. Premesso che oggetto di revocazione sono i decreti con i quali il tribunale ha liquidato acconti sul compenso dovuto al Prof. C. per la sua attività di liquidatore nella procedura di concordato preventivo della Federconsorzi, è principio già acquisito quello secondo cui “i decreti con cui il tribunale fallimentare concede o rifiuta acconti richiesti dal curatore sul compenso, in quanto sono espressione di un potere discrezionale ed intervengono in fase processuale anteriore a quella della presentazione ed approvazione del rendiconto, non assumono l’efficacia di cosa giudicata: non possono pregiudicare la futura decisione sul compenso dovuto dopo la presentazione del rendiconto, cui corrisponde un diritto soggettivo del curatore; e non possono formare oggetto di ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 Cost.” (Cassazione civile, sez. 1^, 25 settembre 1993, n. 9721); da ciò consegue che ai decreti in questione, destinati ad essere sostituiti, quanto alla definitiva statuizione sull’ammontare del compenso, dalla liquidazione finale, non può riconoscersi il carattere della tendenziale definitività e quindi la qualifica sostanziale di sentenza per cui non rientrano tra gli atti soggetti a revocazione ex art. 397 c.p.c., che appunto alle sentenze limita tale mezzo.
Il rigetto del motivo comporta l’assorbimento di quelli ulteriori.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Non si deve pronunciare sulle spese non potendo l’ufficio del P.M. essere destinatario di condanna in caso di soccombenza (Cass. SS.UU. n. 5165/2004).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010