Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18916 del 17/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 18916 Anno 2018
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: FEDERICI FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso 12408-2011 proposto da:
MUNAFÒ ANTONINO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’Avvocato NICOLA VERDERICO
con studio in BARCELLONA POZZO DI GOTTO VIA ACRODACI
66 (avviso postale ex art. 135) giusta delega a
margine;
ricorrente
contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

I

Data pubblicazione: 17/07/2018

STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI
MESSINA, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

avverso

sentenza

la

n.

18/2010

della

«’/J- 2.2

COMM.TRIB.REG EZ.DIST.

di MESSINA,

depositata il

18/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/03/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
FEDERICI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato VERDERICO che si
riporta agli atti;
udito per il controricorrente l’Avvocato GALLUZZO che
si riporta agli atti.

– intimati –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSSO
Munafo’ Antonino, con cinque motivi, ha proposto ricorso per la cassazione della
sentenza n. 18/02/10, depositata il 18.03.2010 dalla Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia, Sez. Staccata di Messina. Ha rappresentato che il contenzioso
traeva origine dall’avviso di accertamento n. 1:W010100012/2002 relativo all’anno
d’imposta 1998, con il quale erano contestati maggiori ricavi pari a vecchie £
338.213.000, non dichiarati nell’Unico 1999. I maggiori ricavi erano induttivamente

esercizio chiuso al dicembre 1997 e quello chiuso al dicembre 1998, risultante alla
voce “c/titolare”, che registrava nel primo anno l’importo di £ 622.929.102, e nel
secondo anno l’importo di £ 961.141.802. Tale differenza, formalmente rispondente a
finanziamenti provenienti dal titolare dell’impresa, a detta della Amministrazione
mascherava corrispettivi di vendite non contabilizzate.
Il ricorso del contribuente era accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Messina con sentenza depositata il 20.05.2005, ma la Commissione Tributaria
Regionale adita dalla Agenzia, con la sentenza ora impugnata, accoglieva l’appello
confermando l’accertamentrò fiscale.
Il Munafo’ ha censurato la sentenza:
con il primo motivo per violazione e falsa applicazione dell’art. 39, co. 1, lett. d)
del d.P.R. n. 600 del 1973 per difetto dei presupposti normativi in tema di
accertamento cd. analitico-induttivo;
con il secondo motivo per omessa o contraddittoria motivazione per difetto
assoluto di prova, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.;
con il terzo motivo per violazione e falsa applicazione dell’art. 55, co. 4, del d.P.R.
n. 917 del 1986 per avere l’Ufficio finanziario assoggettato a tassazione come ricavi
sopravvenienze attive costituenti solo mere anticipazioni finanziarie del titolare;
con il quarto motivo per violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c., per non avere
la sentenza preso atto del giudicato esterno formatosi in altro giudizio ai fini Iva in
riferimento alla medesima annualità d’imposta;
con il quinto motivo per omessa pronuncia sulla eccezione relativa alla applicabilità
del giudicato esterno favorevole prodottosi con riferimento alla annualità 1998.
In conclusione ha chiesto la cassazione della sentenza.
Si è costituita l’Agenzia, insistendo nella correttezza dell’accertamento e chiedendo
il rigetto del ricorso.
RGN 12408/2011
Cori’ ;est. ederici

accertati dall’Ufficio sulla base della differenza contabile, rilevata tra il bilancio di

2

Alla pubblica udienza del 14 marzo 2018, dopo la discussione, il P.G e le parti
hanno concluso e la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente avvertirsi che il ricorso è privo per ciascuno dei motivi -ad
esclusione del secondo- del riferimento al vizio di legittimità che si ritiene di
denunciare, ossia del riferimento a quale delle ipotesi indicate nell’art. 360 c.p.c. vada

ogni motivo di ricorso, la rubrica di esso, con la puntuale indicazione delle ragioni per
cui il motivo medesimo, tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c., è
proposto; dall’altro si esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione
degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza
impugnata, e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione
al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della
sentenza (cfr. Cass., Sez. , 3, sent. n. 18421 del 2009). Tuttavia, atteso che dal
contenuto ed illustrazione dei motivi articolati dal ricorrente è possibile identificare il
vizio di legittimità denunciato, il motivo di inammissibilità può ritenersi comunque
superato.
Esaminando nel merito i motivi di ricorso, il primo ed il secondo possono essere
trattati unitariamente, perché con entrambi si critica la sentenza per aver ritenuto
fondate le ragioni della Amministrazione sulla ripresa a tassazione di importi riportati
in bilancio a titolo di finanziamenti anticipati dal titolare della impresa e ritenuti invece
ricavi non contabilizzati.
A fronte della statuizione del giudice regionale il ricorrente lamenta il difetto
assoluto dei presupposti normativi dettati in tema di accertamento analitico-induttivo,
nonché la carenza di un corredo probatorio adeguato. In particolare contesta il
convincimento basato sul solo elemento della mera differenza contabile tra i dati del
bilancio 1997 e quelli del bilancio 1998, in rapporto alla voce “c/titolare”, ossia ad
anticipazioni del titolare, che nasconderebbe l’esistenza di ricavi occultati, senza altri
indizi ed in presenza di una contabilità per il resto dei tuttoregolare. Reputa pertanto
assenti i requisiti che assistono la prova presuntiva.
Dal suo canto la controricorrente difende il proprio operato rammentando: che il
reddito d’impresa è stato rettificato da £ O a £ 338.213.000 mediante quel recupero a
tassazione, che il contribuente non ha mai detto nulla sull’origine delle somme date a
RGN 12408/2011
Cpìest. ederici

ricondotta la doglianza. Nel giudizio di legittimità è infatti richiesto, da un lato, per

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finanziamento

dell’impresa,

che

diversamente

sarebbe

evidenziabile

una

antieconomicità della conduzione dell’attività d’impresa.
Nella sentenza (dalla terza pagina non numerata) il giudice regionale, dopo aver
avvertito che l’accertamento ex art. 39 co. 1, lett. d) può basarsi su presunzioni
semplici, purchè gravi, precise e concordanti, e dopo aver considerato che il
contribuente era soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili in regime
ordinario, ha riferito che <

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