Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18916 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 16/09/2011), n.18916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – est. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31738/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

CRE.BE.BO. SRL IN FALLIMENTO in persona del Curatore fallimentare,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo

studio dell’avvocato BADO’ FABRIZIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato DEL CIONDOLO Francesco, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 57/2005 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 17/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIACOBBE, che si riporta agli

scritti e insiste nell’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato PAOLETTI, per delega Avvocato DEL

CIONDOLO, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Cre.be.bo. s.r.l. ricorreva avverso l’atto di contestazione Iva, anno d’imposta 1998, con il quale veniva irrogata una sanzione per omessa emissione di una fattura relativa alla vendita di un immobile e la tardiva registrazione di altre fatture di vendita; deduceva che la fattura n. (OMISSIS) era stata regolarmente emessa e le altre fatture tempestivamente registrate. Resisteva l’ufficio.

La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso. Contro la relativa sentenza proponeva appello il fallimento della contribuente ribadendo le proprie eccezioni; l’ufficio resisteva.

La Commissione Tributaria Regionale con la sentenza di cui in epigrafe raccoglieva parzialmente l’appello annullando solo la sanzione relativa alla vendita di un immobile (fattura n. (OMISSIS)).

Avverso tale ultima sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione articolato su di un motivo unico ed illustrato da successiva memoria; il fallimento resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Con il ricorso in esame l’Agenzia censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, comma 4, oltre vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla L. n. 154 del 1988, art. 12 e L. n. 342 del 2000, art. 74, per avere il giudice dell’appello ritenuto applicabile il c.d. ravvedimento operoso, inibito nella presente fattispecie sia dall’apertura della verifica fiscale a carico della società contribuente in data anteriore alla emissione della fattura, sia dal fatto che la violazione in oggetto non può essere considerata nè meramente formale, nè non incidente sulla determinazione del tributo e neppure non ostacolante l’attività di accertamento in corso.

1.2 La censura è inammissibile per quanto attiene al vizio di motivazione, citato solo nell’intestazione del motivo del ricorso ma non illustrato in alcun modo.

1.3 E’ altresì inammissibile con riferimento al denunciato vizio di legge carenza di autosufficienza. Invero questa Corte ha costantemente affermato (Cass. n. 6542/2004). “Qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa”. Ed ancora (Cass. n. 15952 del 2007). Il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito”.

Nel caso di specie l’Agenzia invoca l’applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, comma 4, a tenore del quale sarebbe stato inibito il c.d. ravvedimento operoso, denunciando sia nel ricorso per Cassazione, sia soprattutto nella memoria illustrativa una serie di fatti tendenti a dimostrare la preesistenza della verifica fiscale alla annotazione (da parte del liquidatore giudiziario) della fattura in questione e le conseguenti ricadute di tanto sulla verifica stessa.

Tali elementi, che implicano un accertamento di fatto inammissibile in sede di legittimità, non risultano assolutamente trattati dalla sentenza impugnata che, anzi, assume “Poichè dagli atti in fascicolo risultano comunque eseguite le procedure, rispettati i termini del ravvedimento operoso e provveduto al versamento della relativa imposta mediante comprovato inserimento nella dichiarazione annuale, si ritiene illegittima la sanzione pecuniaria irrogata sul punto”. La ricorrente, pertanto, in applicazione dei principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione come sopra esposto, avrebbe dovuto allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, riportando altresì in modo testuale i passi relativi degli atti del giudizio precedente, onde dar modo alla Corte di svolgere la sua funzione istituzionale di controllo della legalità.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese vengono regolate in dispositivo in applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese di giudizio che liquida in Euro 4.000,00 delle quali Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e competenze come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA