Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18916 del 15/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 15/07/2019), n.18916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10575-2018 proposto da:

AMERICAN DREAM INDUSTRIES SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANTONIO NARDELLA;

– ricorrente –

contro

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTEVIDEO 21,

presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO DELLA CORTE, rappresentato

e difeso dall’avvocato FAUSTO MOSCATELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4194/2016 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 23/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUBINO

LINA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. American Dream Industries s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione contro S.P., avverso la sentenza di primo grado n. 4194 emessa dal Tribunale di Torino il 23 luglio 2016, in quanto con ordinanza n. 528 del 2017 della Corte d’Appello di Torino, comunicata via PEC il 26 settembre 2017, il giudice adito dichiarava inammissibile, ex art. 348 ter c.p.c., l’appello proposto dalla odierna ricorrente per non avere lo stesso possibilità di accoglimento.

2.11 S. resiste con controricorso illustrato da memoria.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità dello stesso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio condivide le conclusioni contenute nella proposta del relatore nel senso della inammissibilità del ricorso per tardività.

2. L’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. è stata comunicata al ricorrente tramite PEC il 26. 9.2017, mentre il ricorso è stato notificato solo in data 26 marzo 2018, ovvero ben oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, se precedente, della ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. fissato dall’art. 348 ter c.p.c. per proporre l’impugnazione (v. da ultimo Cass. n. 1 del 2019), ed è pertanto tardivo.

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 21 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2019

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