Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18916 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. II, 11/09/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 11/09/2020), n.18916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28239/2017 proposto da:

D.B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CASSIODORO, 6, presso lo studio dell’avvocato ANNAMARIA VERNO,

rappresentato e difeso dall’avvocato VITO RIPULLONE;

– ricorrente –

contro

O.V., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO 22,

presso lo studio dell’avvocato ILARIA SARTORI, rappresentato e

difeso dall’avvocato SILVANA SINIGAGLIA;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI,

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso il provvedimento N. REP. 3/2017 del TRIBUNALE PER I MINORENNI

di BARI, depositata il 30/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2020 dal Presidente Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.B.G., genitore del minore A., ebbe a proporre opposizione, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, avverso il decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico per l’attività professionale espletata nell’ambito di controversia afferente l’affido del minore, insorta tra i genitori e trattata dal Tribunale per i Minorenni di Bari, poichè la tassazione contraria ai canoni indicati dall’apposito decreto ministeriale.

Il Giudice del Tribunale per i Minorenni di Bari, incaricato dal Presidente, ebbe a rigettare l’opposizione sull’osservazione che bene l’opera svolta dal consulente psicologo nella specie non era stata ritenuta, per le peculiarità del caso, assimilabile alla perizia in materia psichiatrica e così il compenso liquidato a vacazioni; che il numero di vacazioni riconosciuto era congruo rispetto alla qualità e quantità dell’opera professionale svolta; che l’aumento D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 52, era a discrezione del Giudice.

Il D.B. ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi.

Il consulente O.V. resiste con controricorso, mentre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Bari ed il Ministero della Giustizia sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso spiegato da D.B.G. s’appalesa siccome inammissibile.

Con il primo mezzo d’impugnazione proposto il D.B. denunzia violazione delle regole giuridiche ex artt. 702 bis e ter e 50 c.p.c., nonchè R.D. n. 12 del 1941, art. 42 bis, posto che il Giudice decidente fu designato dal Presidente del Tribunale per i Minorenni e, non già, come disposto dalle legge del Tribunale ordinario.

Con la seconda doglianza il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 319 del 1980, art. 4 e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52, poichè il Giudice barese non ha motivato la sua decisione di rigettare le censure afferenti e l’ammontare della tassazione ed il concesso aumento.

Deve, tuttavia, in limine la Corte osservare come il proposto ricorso non rispetti la disposizione ex art. 366 c.p.c., n. 3, posto che nello stesso risulta non osservato in modo assoluto il requisito della prescritta sommaria esposizione dei fatti di causa. Difatti nel ricorso proposto, subito dopo l’indicazione del provvedimento oggetto d’impugnazione, risultano riportate le ragioni giuridiche poste a fondamento dell’impugnazione senza una seppur succinta esposizione dei fatti di causa, sui quali vengono ad innestarsi le ragioni giuridiche svolte ed, invero, detti fatti nemmeno appaiono precisati nel corpo dei motivi di censura.

Il rilevato difetto risulta positivamente sanzionato con l’inammissibilità 366 c.p.c., declaratoria che dunque questa Corte deve adottare nella specie. Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del D.B. alla rifusione verso l’ O. delle spese di questo giudizio di legittimità, tassate in 1.800,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense siccome indicato in dispositivo.

Alla declaratoria d’inammissibilità segue l’onere del pagamento d’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il D.B. a rifondere all’ O. le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.800,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense nella misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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