Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18915 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 16/09/2011), n.18915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – est. Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31724/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.M., MA.MO., M.A.,

MA.MA.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 21/2006 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 26/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. RENATO POLIGHETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

In data 29 maggio 1999 decedeva M.E. e i suoi eredi in data 31 ottobre 2000 presentavano la dichiarazione modello unico 2000 redditi 1999 indicando nel quadro 6^ un credito IVA per un importo di Euro 7.400,00 circa, omettendo al tempo stesso di presentare il prescritto modello VR contenente richiesta di rimborso.

Il successivo 30 settembre 2003 gli eredi M. presentavano all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso della somma su indicata che veniva respinta essendo decorso il termine biennale di cui al D.Lgs. n 546 del 1992, art. 21.

Avverso il diniego di rimborso proponevano ricorso i contribuenti e la C.T.P. accoglieva il ricorso stesso sul presupposto che l’indicazione del credito IVA nella dichiarazione dei redditi del 2000 fosse sufficiente ad interrompere il termine di decadenza biennale.

Propneva appello l’A.F. assumendo che la dichiarazione dei redditi non supportata dalla presentazione del modello VR non fosse sufficiente ad interrompere il termine decadenziale che era comunque spirato all’atto della presentazione dell’istanza di rimborso.

La C.T.R. respingeva l’appello ritenendo che trovasse applicazione prevalente il disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, nella parte in cui stabilisce che il contribuente può chiedere il rimborso “comunque” in caso di cessazione dell’attività “espressione da intendersi in qualunque modo e tempo”.

Per la cassazione della sentenza della C.T.R. propone ricorso, fondato su due motivi, l’Agenzia delle Entrate. Non svolgono attività difensiva i contribuenti.

Diritto

Con il primo mezzo di cassazione l’Agenzia delle entrate censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 30 e 38 bis e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2.

Rileva l’Avvocatura dello Stato che il procedimento di rimborso è disciplinato da una sequenza procedimentale che nella specie non sarebbe stata rispettata dagli eredi M..

Si osserva in punto di fatto che dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso emerge che gli eredi M. non si sono avvalsi della procedura prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38 bis, per richiedere il rimborso dell’IVA versata in eccedenza, avendo esposto il credito IVA nella dichiarazione dei redditi e per la precisione nel quadro 6^ del modello 2000 per l’anno 1999, senza chiederne il rimborso, richiesto successivamente in data 30.9.2003 con istanza di rimborso, respinta dall’Agenzia delle Entrate per tardività, e perchè non contenuta nell’apposito modello VR. Sulla base di tale situazione in fatto deve escludersi che possa trovare applicazione nella specie il disposto del D.P.R. n. 633 del 1992, art. 38 bis, in base al quale la richiesta di rimborso deve essere presentata in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa, non avendo gli eredi M. attivato tale procedura, essendosi avvalsi della diversa procedura consistita nella presentazione di autonoma istanza di rimborso.

Ne consegue che nella specie deve trovare necessaria applicazione il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, che prevede appunto le istanze non regolamentate da espressa norma o le procedure attivate al di fuori dei canoni previsti da apposita norma e che contempla un termine biennale di decadenza a decorrere dal pagamento o più in generale dal verificarsi del presupposto perla restituzione.

Alla luce delle considerazioni che precedono irrilevante diventa ogni disquisizione in ordine al mancato uso del modello VR, pur necessario, posto che l’istanza è stata comunque presentata fuori termine.

Il primo motivo va pertanto accolto.

Con il secondo motivo l’Avvocatura Generale lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

Censura l’Agenzia ricorrente l’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto l’applicabilità nel caso in esame del D.P.R. n. 633 del 1992, art. 30, con particolare riferimento all’inciso “comunque” interpretato come diretto a consentire la presentazione dell’istanza di rimborso in ogni tempo.

Il motivo è fondato.

Invero va rilevato che all’inciso in questione va attribuito esclusivamente il significato di consentire la presentazione dell’istanza di rimborso anche in casi diversi da quelli indicati dalla norma quando sia cessata l’attività, sicchè a tale inciso nessuna rilevanza può attribuirsi al fine di scalfire e rendere inoperante il termine di decadenza contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, anche perchè il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, è norma di carattere sostanziale e il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, è norma di carattere processuale e come tali non possono sovrapporsi avendo ciascuna un ambito di applicazione di esclusiva pertinenza.

Il ricorso va pertanto interamente accolto l’impugnata sentenza va cassata e poichè non residuano accertamenti in fatto da espletare decidendo ex art. 384 c.p.c., può essere respinto il ricorso introduttivo del giudizio.

Le spese seguono la soccombemza e si liquidano come da dispositivo in relazione al giudizio di legittimità mentre possono essere compensate per i gradi di merito.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e decidendo nel merito respinge il ricorso introduttivo del giudizio; condanna gli intimati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessive Euro 2.500,00 per onorari oltre alle spese prenotate a debito, compensa le spese del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA