Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18915 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. II, 11/09/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 11/09/2020), n.18915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 7027/16) proposto da:

P.G., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in virtù

di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Isabella Maria

Stoppani, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in

Roma, via Brenta, n. 2/A;

– ricorrente –

contro

T.D., (C.F.: (OMISSIS)), e C.C. (C.F.:

(OMISSIS)), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in

calce al controricorso, dagli Avv.ti Priamo Conti, e Domenico

Traversa, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.

Amedeo Bilotto, in Roma, Viale delle Milizie, n. 34;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 358/2015,

depositata il 4 marzo 2015 (notificata v. pec il 7 gennaio 2016);

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 23

gennaio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per

l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;

udito l’Avv. Domenico Traversa per le parti controricorrenti.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato nel gennaio 2006 il sig. P.G., nella sua qualità di titolare dell’omonima impresa edile, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal Tribunale di Ancona dai sigg. C.C. e T.D., con cui gli era stato intimato il pagamento dell’importo di Euro 166.623,00 (oltre interessi e spese), a titolo di restituzione del doppio della somma da essi asseritamente corrisposta a titolo di caparra confirmatoria con riferimento al contratto preliminare di compravendita del 16 marzo 2004, avente ad oggetto un immobile in corso di costruzione rientrante nel piano di edilizia residenziale pubblica del Comune di Rimini, denominato “(OMISSIS)”.

A sostegno della formulata opposizione il P. deduceva che, malgrado l’esecuzione dei lavori entro il termine pattuito nel preliminare, la sua impresa si era trovata nell’impossibilità di concludere il contratto definitivo per l’inerzia dell’ente comunale nella sottoscrizione della convenzione prevista dalla L. n. 865 del 1971, art. 35 e, ciò nonostante, i due ricorrenti in sede monitoria si erano abusivamente impossessati dell’appartamento rifiutandosi, poi, di stipulare il contratto definitivo, successivamente all’approvazione in data 20 dicembre 2005 della citata convenzione da parte del suddetto Comune. Contestava, perciò, il P. anche la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 1385 c.c., concludendo per il rigetto della proposta opposizione e per l’accoglimento della sua domanda riconvenzionale diretta all’ottenimento dell’immediato rilascio dell’immobile occupato dai sigg. C.C. e T.D., oltre che alla condanna al risarcimento del danno conseguente a detta occupazione, nonchè ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Si costituivano in giudizio entrambi gli opposti che contestavano il contenuto dell’atto di opposizione, del quale, quindi, invocavano il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo e, in ogni caso, instavano per la condanna dell’opponente al pagamento del doppio della caparra confirmatoria oltre che al risarcimento del danno da inadempimento e a quello riconducibile all’art. 96 c.p.c., per l’assunta osservanza di una condotta processuale in malafede da parte del P..

Con sentenza n. 1206/2008 (depositata il 7 ottobre 2008), l’adito Tribunale revocava l’opposto decreto ingiuntivo, rigettava la domanda di condanna dell’opponente al pagamento del doppio della caparra confirmatoria nonchè quella in via riconvenzionale di rilascio dell’immobile e di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., dichiarando l’inammissibilità di tutte le altre avanzate domande siccome tardive, con conseguente compensazione integrale delle spese giudiziali.

2. Interposto appello da parte del P., a cui resistevano entrambi gli appellati, i quali – a loro volta – formulavano appello incidentale subordinato, la Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 358/2015 (depositata il 4 marzo 2015), rigettava l’appello principale, dichiarava assorbito quello incidentale subordinato, respingeva la richiesta di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e disponeva la compensazione delle spese del grado.

A fondamento dell’adottata decisione la Corte marchigiana, considerati i termini in cui era stato formulato l’appello principale, riteneva che esso aveva comportato l’acquiescenza alle parti della sentenza di primo grado non impugnate, con conseguente formazione del giudicato sui punti non più oggetto di causa e, in particolare, in ordine alla circoscrizione dell’oggetto della controversia limitato all’esame della domanda riconvenzionale proposta dall’opponente indirizzata ad ottenere la condanna delle controparti al rilascio dell’immobile asseritamente occupato illegittimamente (oltre che al relativo risarcimento del danno), con esclusione della domanda di risoluzione per inadempimento (considerata “nuova”, con la derivante preclusione della sua valutazione nel giudizio di primo grado).

Ciò premesso, la Corte territoriale rilevava come, dalle acquisite risultanze processuali, dovesse ritenersi accertato che gli appellati avevano, in effetti, ottenuto la disponibilità dell’immobile dedotto in giudizio destinandolo a propria abitazione dopo aver ricevuto le chiavi di accesso dalla stessa impresa costruttrice, dovendosi così ritenere che tale impresa aveva, in effetti, inteso anticipare gli effetti della vendita, con la conseguente legittimità dell’occupazione da parte dei promissari acquirenti (da considerarsi detentori qualificati e che avevano, in gran parte, corrisposto il prezzo del promesso acquisto) e senza che, peraltro, il contratto stipulato “inter partes” potesse qualificarsi come un contratto definitivo di compravendita.

Ravvisava, poi, il giudice di appello l’infondatezza della domanda dell’appellante principale relativa alla invocata condanna degli appellati al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c. e, per effetto dell’integrale reiezione del gravame del Pierano, dichiarava assorbito l’appello incidentale subordinato formulato dai sigg. C. – T..

3. Avverso la menzionata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il P. (nella duplice qualità spesa), resistito con un unico controricorso dagli intimati C.C. e T.D., la cui difesa ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che aveva costituito oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo all’asserita mancata considerazione della circostanza che le chiavi del cantiere (e non dell’immobile), era avvenuta per consentire ai promissari acquirenti solo al fine di arredare l’alloggio (stante l’inerzia del Comune nell’approvare il piano di edilizia convenzionata) e che, in ogni caso, egli aveva proposto l’immissione effettiva dei sigg. C.C. e T.D. nel possesso dell’immobile in cambio del pagamento per intero del prezzo.

2. Con la seconda censura il ricorrente ha prospettato – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – un ulteriore vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che aveva costituito oggetto di discussione tra le parti, sul presupposto che la Corte marchigiana non aveva ritenuto rilevante la documentazione riguardante un altro giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Rimini anche con riferimento alla circostanza della consegna delle chiavi dell’appartamento, deducendo, altresì, l’irragionevolezza e la contraddittorietà dell’impugnata pronuncia in ordine al rigetto della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., dovendosi ritenere accertata l’inesistenza di qualsiasi presupposto per l’emanazione dell’opposto decreto ingiuntivo ottenuto dal Tribunale di prima istanza da parte degli appellati.

3. Rileva il collegio che va affrontata, in primo luogo, l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità sollevata in controricorso con riferimento all’asserito difetto di specialità della procura apposta a margine del ricorso, assunta come generica e non riferibile con univocità alla causa di impugnazione della sentenza della Corte di appello di Ancona.

Essa non è fondata in virtù dell’ormai costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione, è, per sua natura, speciale e non richiede alcun necessario specifico riferimento al processo in corso, sicchè è irrilevante la mancanza di un espresso richiamo al giudizio di legittimità ovvero che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al procedimento di merito (cfr., per tutte, Cass. n. 18468/2014 e Cass. n. 24670/2019).

In altri termini, in tema di ricorso per cassazione, mentre l’apposizione del mandato a margine del ricorso già redatto esclude di per sè ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore dei termini usati, la mancanza di tale prova e la conseguente incertezza sull’effettiva volontà della parte non può tradursi in una pronuncia di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, ma va superata attribuendo alla parte la volontà che consenta alla procura di produrre i suoi effetti, secondo il principio di conservazione degli atti (art. 1367 c.c. e art. 159 c.p.c.); pertanto, nel caso di procura (senza alcun riferimento specifico al giudizio di cassazione, come verificatosi nel caso di specie) apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega, ancorchè genericamente formulata, e il ricorso.

3.1. Devono, poi, essere esaminate le ulteriori eccezioni processuali pure sollevate nell’interesse dei controricorrenti relative alle asserite: improcedibilità del ricorso per violazione dell’obbligo di allegazione previsto ex art. 369 c.p.c.; – inammissibilità del ricorso per insufficiente esposizione dei fatti, con conseguente violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3; inammissibilità del ricorso per errata deduzione e specificazione dei motivi.

Ritiene il collegio che nessuna di queste altre eccezioni coglie nel segno poichè i documenti appositamente indicati in calce al ricorso risultano ad esso allegati, perchè dal ricorso si evince un adeguato svolgimento dell’esposizione sommaria del giudizio e, infine, perchè i motivi sono sufficientemente specifici con riguardo alle censure che il ricorrente ha inteso dedurre in senso critico rispetto all’impugnata sentenza.

4. Sgombrato il campo dalle suddette eccezioni pregiudiziali di rito, si può passare all’esame dei formulati motivi.

4.1. Osserva il collegio che il primo motivo è infondato perchè con esso il ricorrente pone, in effetti, riferimento ad un’asserita contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza di appello, attraverso la cui deduzione cerca, invero, di sollecitare una diversa ricostruzione delle emergenze probatorie adeguatamente apprezzate dalla Corte di appello.

In ogni caso, quest’ultima non è affatto incorsa nell’assunto omesso esame di fatti decisivi ma ha solo inferito dagli elementi istruttori acquisiti che, in effetti, i promissari acquirenti erano stati immessi nel godimento dell’immobile in questione dallo stesso ricorrente che aveva loro consegnato le chiavi, così intendendo consentire l’anticipazione traslativa degli effetti della vendita, per come evincibile decisivamente dal contenuto inequivoco della missiva del P. inviata in risposta alla diffida stragiudiziale del 23 agosto 2005 dei sigg. T. e C. e da altri elementi pure posti a fondamento dell’impugnata sentenza e dettagliatamente illustrati nella relativa motivazione (tra i quali anche la denuncia fatta dal P. all’autorità di pubblica sicurezza della cessione dell’immobile agli appellati, precisandone l’uso abitativo e la causale inerente ad una “vendita in corso di perfezionamento”).

Non ricorre, quindi, il denunciato vizio di cui al nuovo n. 5) dell’art. 360 c.p.c..

4.2. Anche la seconda censura (prospettata neì termini precedentemente riportati) è destituita di fondamento perchè, in ogni caso, con l’impugnata sentenza è stata presa in considerazione la complessiva circostanza dedotta, desumendosi, tuttavia, dalla stessa sentenza la non decisività delle risultanze dei documenti ammissibilmente prodotti in appello (riguardanti altra causa pendente dinanzi al Tribunale di Rimini), e, unitamente a quanto ritenuto in risposta al primo motivo, la sussistenza della volontà del P. di voler consentire ai controricorrenti di immettersi anticipatamente alla vendita (per la quale avevano – come già posto in risalto – versato gran parte del prezzo) nel possesso dell’immobile oggetto del contratto.

Non si è, quindi, venuto a configurare, neanche con riguardo a questo motivo, il dedotto vizio di cui dell’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5).

5. In definitiva, per le ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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