Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18915 del 05/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2021, (ud. 30/04/2021, dep. 05/07/2021), n.18915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 27060/2014, proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Nord Compensati s.p.a, in persona del legale rapp.te p.t.,

V.F., rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Tigani Sava e

dall’avv.to Adamo de Rinaldi, con il quale è elettivamente

domiciliata in Roma, alla via degli Scipioni n. 268/A, presso lo

studio dell’avv.to Alessio Peretti, come da mandato in calce al

ricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 1560/2014 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata in data 25 marzo 2014 e non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 aprile

2021 dal Consigliere Dott.ssa D’Angiolella Rosita.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. A seguito di p.v.c. redatto dall’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Monza e Brianza, veniva emesso avviso di accertamento nei confronti della società Nord Compensati s.p.a, per l’anno 2007, con il quale l’amministrazione erariale recuperava a tassazione maggiori redditi di impresa, ai fini Ires, Iva ed Irap.

2. Come risulta dalla narrazione della sentenza, del ricorso e del controricorso, con tale avviso l’Agenzia delle entrate muoveva una serie di rilievi, quali:

– “Rilievo 1”) costi non deducibili per Euro 224.000,00 relativi ai compensi corrisposti ai componenti del consiglio di amministrazione;

– “Rilievo 2”) costi non di competenza per Euro 13.459,18 relativi a provvigioni;

– “Rilievo 2/B”) costi non sufficientemente documentati per Euro 800,00 per provvigioni corrisposte al sig. Va.;

– “Rilievo 3”) costi non di competenza per Euro 16.589,82 per consulenze legali non riguardanti l’anno 2007 e servizi tecnici di vario tipo;

– “Rilievo 4”) costi non di competenza per Euro 13.487,50 relativi a spese di pubblicità biannuali e per divergenza tra quanto fatturato e quanto previsto in contratto;

– “Rilievo 5”) costi parzialmente non deducibili per Euro 25.019,00 relativi a lavori edili di manutenzione straordinaria che dovevano essere capitalizzati applicando il coefficiente di ammortamento del 12,50;

– “Rilievo 6”) costi non inerenti per Euro 23.904,02 per spese su imbarcazioni non giustificate;

– “Rilievo 7”) mancata giustificazione della sussistenza delle esimenti previste dall’art. 110 t.u.i.r. per le operazioni con soggetti in paesi cd. black list;

– “Rilievo 8/A”) indebita deduzione, ai fini Irap, di spese per prestazioni di lavoro occasionali;

– “Rilievo 8/B”) indebita deduzione, ai fini Irap, di componenti negativi per Euro 8.868,00 relativi a perdite su crediti e su cambi che non partecipano alla formazione della base imponibile Irap;

– “Rilievo 9/A”) messo assoggettamento ad iva di operazioni imponibili per Euro 2.269,00 in assenza del titolo per la non imponibilità ad Iva delle fatture numero 1079/07 e 37/07;

– “Rilievo 9/B”) indebita detrazione iva per Euro 4500 relativamente a prestazioni pubblicitarie attinenti a gare automobilistiche non svolte sia in territorio italiano;

– “Rilievo 9/C”) indebita detrazione Iva per Euro 64,00 per trasporto internazionale.

3. La società proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento che veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano.

4. L’Agenzia delle entrate proponeva appello avverso tale sentenza innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che, con la sentenza in epigrafe, respingeva l’appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado.

5. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.

6. La società ha resistito con controricorso.

7. Il Procuratore generale, nella persona del Dott. Francesco Salzano, ha presentato memoria con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente Amministrazione lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 110 t.u.i.r., commi 10 e 11, nonchè dell’art. 2697 c.c., là dove la CTR ha respinto l’appello nella parte riguardante la ripresa a tassazione delle operazioni effettuate dalla società contribuente con soggetti domiciliati nei paesi cd. black list, senza verificare la sussistenza dell’esimente richiesta dalle norme in parola dell'”effettivo interesse economico” a sostegno delle operazioni di acquisto dei beni da parte dei soggetti avente sede nei paesi a fiscalità privilegiata il cui onere probatorio grava sulle imprese residenti Italia. In particolare, assume l’Amministrazione erariale che grava sull’impresa residente “dimostrare non solo che l’operazione che ha generato il costo sia effettiva ma anche che la scelta di acquistare da un operatore commerciale avente sede in paese a fiscalità privilegiata corrisponda ad un effettivo interesse economico, non potendosi escludere che l’operazione stessa, pur reale, sia stata effettuata proprio al fine di un intento elusivo”.

2. Con il secondo mezzo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il vizio di motivazione apparente circa la sussistenza della doppia esimente e circa la prova dell’effettiva esecuzione delle prestazioni.

3. Con il terzo, deduce nuovamente il vizio di motivazione apparente con riguardo a quella parte della sentenza che ha ritenuto infondata a ripresa a tassazione di cui all’avviso di accertamento riguardante le spese di consulenze legali e le spese tecniche non di competenza dell’anno 2007.

4. Secondo l’ordine logico delle questioni di cui all’art. 276 c.p.c., i motivi secondo e terzo vanno esaminati prioritariamente perchè riguardano un vizio (motivazione apparente) che, se sussistente, travolgerebbe l’intera sentenza.

4.1. Essi sono infondati.

4.2. La CTR, relativamente alla deducibilità della operazioni compiute dalla società contribuente con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata, ha ritenuto di confermare la decisione dei primi giudici sulla base della seguente motivazione: “le operazioni con soggetti non domiciliati in stati/ territori extra Ue a regime fiscale privilegiato sono da ritenersi effettive come dimostrato dalla documentazione prodotta tra cui contratti, lettere di accordi, certificati, e fatture di acquisto e documenti doganali nonchè fatture comparative di altri fornitori italiani ed esteri”.

4.3. Per quanto riguarda, invece, la ripresa a tassazione riguardante le spese di consulenze legali e le spese tecniche ritenute dall’Ufficio non di competenza dell’anno 2007, i secondi giudici hanno rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate sulla seguente motivazione: “le spese legali per Euro 6.189,82 e spese tecniche per Euro 10.400 sono di competenza dell’anno in questione come è stato sufficientemente documentato dalla parte”.

4.5. La motivazione appena riportata esclude di per sè il vizio di nullità dedotto dall’Amministrazione finanziaria avendo la CTR ha offerto una motivazione non meramente grafica e non inferiore al minimo costituzionale necessario.

4.6. E’ evidente che la motivazione resa, per quanto sintetica, chiarisce il percorso logico giuridico in relazione al quale la CTR ha ritenuto infondata la pretesa fiscale dell’amministrazione, sia con riguardo alla deducibilità dei costi per le operazioni commerciali con paesi residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, sia con riguardo ai costi, per l’anno, 2007, riguardanti le spese legali e le spese tecniche. La motivazione della sentenza impugnata contiene dunque, i passaggi fondamentali per sorreggere la decisione, quali – per le operazioni effettuate dalla società Nord Compensati s.p.a. con Paesi cd. black list – la sussistenza delreffettività” delle operazioni dell’impresa italiana con i paesi residenti in paesi a fiscalità privilegiata (“le operazioni (…) sono da ritenersi effettive”) e l’assolvimento dell’onere probatorio incombente sulla società contribuente della cd. doppia esimente attraverso la produzione di contratti, lettere di accordi certificati, fatture di acquisto e documenti doganali nonchè fatture comparative. Egualmente per i costi, per Euro 16.589,82, riguardanti le consulenze legali e di assistenza tecnica, la CTR ha argomentato sulla questione dirimente e che cioè, dalla documentazione prodotta dalla contribuente, tali costi risultavano di competenza per l’anno 2007 e non di altre annualità.

4.7. Non ricorrono, pertanto, quelle ipotesi di anomalia motivazionale che si tramutano in violazione di legge costituzionalmente rilevante in quanto attinenti all’esistenza della motivazione in sè che si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico,” nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (ex plurimis, Cass. 09/07/2020 n. 14633, in motivazione).

5. Passando all’esame dl primo motivo di ricorso, anche esso è infondato per le ragioni di seguito esposte.

5.1. Appare utile un breve riepilogo del quadro normativo di riferimento.

5.2 L’art. 110 t.u.i.r., comma 10 – poi abrogato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 142 – dispone che non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni commerciali intercorse con soggetti domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata.

5.3. Il successivo comma 11 – anch’esso abrogato dalla L. 28 dciemrbe 2015, n. 208, art. 1, comma 142 – consente che le disposizioni di cui al comma 10 possano essere disattese nel caso in cui le imprese residenti in Italia forniscano la prova che “le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione”.

5.4. E’ pacifico che tali esimenti siano alternative tra loro: il contribuente è tenuto a provare l’effettiva esistenza dell’impresa avente sede in un Paese a regime fiscale agevolato ovvero, in via alternativa, della corrispondenza delle operazioni di acquisto ad un interesse effettivo e della loro effettiva esecuzione.

5.5. Sotto il profilo procedimentale al fine di agevolare le attività di controllo, il legislatore richiedeva la separata indicazione in dichiarazione dei costi black list. Detta disposizione prevede pure che ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte dal contribuente in sede precontenzìosa, dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento.

5.6. Le previsioni normative in esame si ponevano l’obiettivo di contrastare le operazioni di trasferimento dall’Italia di reddito imponibile verso Stati a bassa fiscalità che non avessero finalità non riconducibili alle esigenze proprie dell’attività economica dell’impresa e, dunque, non corrispondenti ai requisiti dell’inerenza delle operazioni. La peculiarità della disciplina in esame, risiedeva, quindi, nel riconoscimento del diritto alla deduzione dei costi solo ove fosse data prova, da parte del contribuente, dell’effettività dell’operazione. In relazione a tale prova, nessun limite è posto dalla legge, potendo il contribuente fornire liberamente la prova dell’esimente senza alcuna preclusione, nè processuale, nè sostanziale, rispetto alla tipologia delle prove a darsi, rimanendo liberamente individuabili dal contribuente e non invece, determinate dall’Amministrazione (eventualmente in sede di richiesta documentale pre-contenziosa).

5.7. E’ stato chiarito che tale regime è certamente compatibile cqn il modello OCSE contro le doppie imposizioni, in quanto la disciplina di cui al D.P.R. n. 917 dei 1986, art. 110, commi 10 e 11 (nel testo in vigore ratione temporis) non contrasta con il principio di non discriminazione sancito dall’art. 24, par. 24, del modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, atteso che il peculiare regime probatorio previsto dalla norma interna opera solo sul piano della verifica dell’effettività dell’operazione, sicchè, una volta fornita tale prova, i costi sono deducibili secondo le regole ordinarie (cfr. Cass., 29/03/2019, n. 8812).

6. In applicazione di detti principi il motivo è infondato in quanto, avendo la CTR ritenuto soddisfatto l’onere, gravante sul contribuente, dell’effettività dell’operazione commerciale, non era tenuta ad indagare anche sulla sussistenza dell’interesse economico sotteso all’operazione, trattandosi di esimenti poste in via alternativa e non cumulativa.

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

8. Le spese seguono la soccombenza dell’Agenzia delle entrate e si liquidano come da dispositivo.

9. Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti della società Nord Compensati s.p.a. che liquida in complessivi Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile, il 30 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

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