Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18914 del 31/08/2010

Cassazione civile sez. I, 31/08/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 31/08/2010), n.18914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7298/2009 proposto da:

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MILANO, in persona

del Prefetto pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.T.;

– intimato –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositato il

18/12/2008;

preliminarmente si fa rilevare che in atti manca l’avviso di

ricevimento;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/06/2010 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per inammissibilità,

in subordine rinvio a nuovo ruolo per il deposito della prova della

notifica del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Il giudice di pace di Milano, con decreto 18.12.2008, ha accolto il ricorso proposto da B.T. avverso il provvedimento di espulsione amministrativa dal territorio dello Stato emesso in suo confronto dal prefetto di Trieste il 17.12.2008.

La Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Milano ha proposto ricorso per cassazione e ne ha chiesto la notifica a mezzo del servizio postale il 20.3.2009.

B.T. non ha depositato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La ricorrente non ha depositato l’avviso di ricevimento, necessario a dimostrare l’avvenuto completamento del procedimento di notificazione, nè ha chiesto di essere rimessa in termini allegando e fornendo la prova di non averlo potuto fare per causa a sè non imputabile (Sez. Un. 14 gennaio 2008 n. 627).

2. – La Corte ritiene di aggiungere che il ricorso avrebbe peraltro dovuto essere rigettato.

Il giudice di pace aveva svolto le seguenti considerazioni.

Il D.L. 9 settembre 2002, n. 195, art. 2, comma 1, conv. in L. 9 ottobre 2002, n. 222, stabilisce che fino alla procedura di legalizzazione del lavoro subordinato irregolare di cui all’art. 1 della stessa legge, nei confronti dei lavoratori stranieri che hanno presentato la relativa domanda non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dallo Stato.

Per regolarizzare la sua posizione il cittadino straniero aveva presentato una istanza di assunzione per lavoro autonomo ed una domanda di rilascio di permesso di soggiorno, sulla quale dal questore non era stato adottato alcun provvedimento di rigetto.

Sino a quando tale provvedimento non fosse sopravvenuto, il provvedimento di espulsione non avrebbe potuto essere adottato.

3. – La cassazione del decreto era stata chiesta per un motivo.

Vi si è denunziata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 10 e art. 13, comma 2, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 1 e 3.

Ha concluso il motivo il quesito che segue: – “Dica la Corte se nell’ambito del ricorso avverso il decreto di espulsione, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 8, la giurisdizione del Giudice di Pace si arresti alla verifica dei requisiti di legge che ne giustificano o ne impongano l’emanazione, non potendosi estendere alla valutazione, demandata dalla legge al giudice amministrativo, di altri e diversi profili relativi alla permanenza sul territorio nazionale del cittadino extracomunitario legittimamente espulso”.

Motivo e ricorso non erano fondati.

4. – Rientra nelle attribuzioni giurisdizionali del giudice della impugnazione del provvedimento di espulsione stabilire non solo se ricorrono le condizioni positive perchè l’espulsione sia adottata, ma anche se non ricorrano condizioni previste dalla legge che, nel momento in cui è adottata, vi siano da sè stesse di ostacolo o, perchè spetta ad altre autorità valutarle in tal senso, impongano di soprassedere alla sua adozione sino a tanto che non siano valutate negativamente.

Il giudice dell’espulsione oltrepassa invece i limiti esterni della propria giurisdizione per invadere quella del giudice amministrativo, se, in presenza di provvedimenti di rifiuto del permesso di soggiorno, pretende di valutarne in via incidentale la legittimità.

Orbene, il giudice di pace non ha sindacato un provvedimento negativo del questore, che ha detto non essere intervenuto e che si sarebbe invece dovuto attendere.

Sicchè il vizio in cui potrebbe essere incorso il giudice di pace, che però non è stato denunziato, si sarebbe se mai annidato nell’aver attratto la presentazione della istanza da parte del cittadino straniero nell’area di applicazione della disciplina sulla emersione del lavoro irregolare e del D.L. 9 settembre 2002, n. 195, art. 2, conv. in L. 9 settembre 2002, n. 195.

5. – La Corte non si deve pronunziare sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

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