Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18914 del 17/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 18914 Anno 2018
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: FEDERICI FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso 8690-2011 proposto da:
LUCCHETTI MARCELLO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato
PAOLO

LEOPARDI,

che

rappresenta

lo

unitamente all’avvocato

e

difende

FRANCESCA ROMANA FUSELLI

giusta delega a margine;
ricorrente
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 17/07/2018

- controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI ROMA 5;
– intimata –

avverso la sentenza n. 22/2010 della COMM.TRIB.REG.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/03/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
FEDERICI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità e in subordine il rigetto dei motivi
l ° e 3 ° , assorbiti i restanti;
udito per il ricorrente l’Avvocato FUSELLI che si
riporta al ricorso e chiede l’accoglimento.

en1 depositata il 17/02/2010;

1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lucchetti Marcello ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n.
22/02/10, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 17.02.2010.
Ha rappresentato che, a seguito di notifica della cartella di pagamento n.
09720010827588740 dell’importo di vecchie £ 35.272.000 a titolo di Irpef, sanzioni e
interessi relativamente all’anno 1994 e diritti CCIAA per l’anno 1999, aveva proposto
ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, lamentando di non

l’annullamento della cartella e la restituzione delle somme pretese dalla
Amministrazione, che affermava aver versato solo per ottenere la cancellazione della
ipoteca iscritta dal concessionario su un immobile di sua proprietà.
Il giudice di primo grado con sentenza dell’8.11.2007 dichiarava estinta 7la
materia del contendere per essere già stato versato quanto richiesto con la cartélla. La
sentenza era appellata dal contribuente lamentando che il pagamento era stato
eseguito con il solo scopo di cancellare l’ipoteca; che non aveva mai ricevuto la
notifica dell’avviso di accertamento; che la medesima Commissione provinciale, nel
giudizio instaurato dal coniuge del Lucchetti per opposizione ad altra cartella di
pagamento derivante dallo stegt avviso di accertamento, aveva accolto le doglianze
della ricorrente per mancanza di prova di notifica dell’avviso di accertamento. La
Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza ora impugnata, rigettava l’appello
del ricorrente. Motivava la decisione affermando che l’eccezione di mancata notifica
del prodromico atto impositivo era stata sollevata solo con memorie successive al
ricorso introduttivo, sicchè si trattava di un motivo nuovo e intempestivo,
inammissibile ex art. 24, co. 2, del d.lgs. n. 546 del 1992; risultava di contro regolare
la notifica e irrilevante l’invocato giudicato.
Il Lucchetti censura con quattro motivi la sentenza:
con il primo per violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 546 del
1992, avendo errato il giudice regionale nel ritenere che la denuncia della mancata
notifica dell’avviso di accertamento non fosse stata tempestivamente introdotta con il
ricorso, nel rispetto dell’art. 18 del d.lgs. n. 546 cit.;
con il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione del’art. 140 c.p.c. e
dell’art. 60, co. 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 per non rispondere al vero che vi fosse la
prova del buon fine della notifica;
con il terzo motivo per violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art.
2909 c.c., per violazione del precedente giudicato formatosi rispetto alla pronuncia
RGN 8690/2011
corp. est. Federici

P

aver mai ricevuto la notifica del prodromico avviso di accertamento; chiedeva pertanto

2

relativa al giudizio introdotto dalla coniuge Patruno Rosa, il cui ricorso era stato
accolto;
con il quarto motivo per omessa motivazione su un punto decisivo della
controversia, per non essersi pronunciato il giudice regionale sulla dedotta questione,
contestata con l’atto di appello, della ininfluenza del pagamento degli importi indicati
in cartella.
Si costituiva l’Agenzia, che contestava i motivi di ricorso, di cui chiedeva il rigetto

All’udienza pubblica del 14 marzo 2018, dopo la discussione, il P.G. e l’Agenzia
concludevano. La causa era trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente avvertirsi che il ricorso è privo, per ciascuno dei motivi, di
riferimento al vizio di legittimità che si ritiene di denunciare, ossia del riferimento a
quale delle ipotesi indicate nell’art. 360 c.p.c. vada ricondotta la doglianza. Nel
giudizio di legittimità è infatti richiesto, da un lato, per ogni motivo di ricorso,
la rubrica di esso, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo,
tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c., è proposto; dall’altro si esige
l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a
sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l’analitica precisazione
delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato
nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (cfr. Cass., Sez. 3, sent. n.
18421 del 2009). Atteso che dal contenuto dei motivi articolati dal ricorrente è
comunque possibile identificare il vizio di legittimità che si ritiene di denunciare, il
motivo di inammissibilità può ritenersi superato.
Il ricorso è tuttavia inammissibile o infondato sotto altri profili.
Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Con esso il Lucchetti
censura la sentenza del giudice regionale che ha ritenuto tardiva l’eccezione di
mancata notifica dell’atto impositivo prodromico alla cartella, perché sollevata dal
contribuente non nel ricorso ma nella memoria successivamente depositata, in
violazione dei limiti prescritti dall’art. 24, co. 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Diversamente, secondo la prospettazione del Luchetti, l’eccezione era stata invece
sollevata con tempestività nel ricorso. Sennonché manca la trascrizione del passo del
ricorso introduttivo in cui il Lucchetti aveva sollevato l’eccezione. Lo stesso ricorso per
RGN 8690/2011
Cotis-, est, Federici
,
-•

perché infondati.

3

cassazione resta del tutto generico sul punto in cui l’atto introduttivo conteneva tale
eccezione.
Né è utile affermare che, denunciandosi un error in procedendo -qual’è quello
denunciato con il presente motivo- il giudice di legittimità possa verificare
direttamente, quale giudice del fatto, gli atti e i documenti di causa, perché, non
essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio”, è necessario che la parte ricorrente
indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il

principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad
individuare la dedotta violazione processuale (Cass., Sez. 1, sent. n. 2771 del 2017).
È necessario cioè che sia prima superato il vaglio di autosufficienza del motivo, per poi
procedere all’eventuale controllo diretto degli atti di causa.
Il secondo motivo, con il quale il Lucchetti contesta che vi fosse la prova del buon
fine della notifica, è parimenti inammissibile per difetto di autosufficienza. Nella
giurisprudenza di legittimità costituisce principio reiterato che ove sia denunciata la
nullità della notifica l’autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di
quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo (cfr. Cass., Sez.
5, sent. n. 5185 del 2017 in tema di denuncia della nullità della relata di notifica; Sez.
L, sent. n. 17424 del 2005 nella ipotesi di denuncia di omessa indicazione del mancato
rinvenimento delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c.).
Il terzo motivo di ricorso è anche inammissibile. Con esso il contribuente si duole
della violazione del giudicato, formatosi nel giudizio introdotto dalla di lui coniuge,
Patruno Rosanna, avverso la cartella esattoriale conseguente il medesimo avviso di
accertamento, il cui ricorso aveva trovato accoglimento per mancata prova della
notifica dell’atto impositivo. Anche in questo caso era necessario riprodurre il
passaggio della sentenza invocata, dalla quale si evinceva che la cartella che aveva
attinto la Patruno fosse conseguente al medesimo prodromico avviso di accertamento
rivolto al Luchetti. Peraltro, il giudicato è invocato con riguardo ad una sentenza che si
sarebbe limitata, stando a quanto rappresentato dal medesimo contribuente, a
riconoscere la nullità della notifica della cartella di pagamento. Ne deriva che la stessa
non può avere efficacia di giudicato nei confronti di un soggetto terzo, quand’anche
l’avviso di accertamento fosse stato comune ad entrambi.
Infine è inammissibile il quarto motivo. Con esso il contribuente lamenta che la
sentenza d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulle censure mosse dal
contribuente alla decisione di primo grado, nella parte in cui aveva dichiarato cessata
RGN 8690/2011
Ons,, est, Federici
ALA-

I

riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il

4

la materia del contendere per il pagamento di quanto indicato in cartella. La censura è
fondata sull’argomento secondo cui il pagamento di una cartella non corrisponde ad
un riconoscimento di debito, come preteso dalla Agenzia. Il motivo è formulato
dolendosi della <

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