Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18914 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 16/09/2011), n.18914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29655/2006 proposto da:

P.E., PANIZZI CLICERIO SRL in persona dell’Amministratore

Unico, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 22,

presso lo studio dell’avvocato TIRABOSCHI Giuseppe Maria, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONINI ZAMBELLI

GIAMPIERO, giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

sul ricorso 30755/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

PANIZZI CLICERIO SRL in persona dell’Amministratore Unico, P.

E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 22,

presso lo studio dell’avvocato TIRABOSCHI GIUSEPPE MARIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZAMBELLI ANTONINI GIAN

PIERO, giusta delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 142/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 19/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;

uditi entrambi ricorrenti per il n. r.g. 29655/06 l’Avvocato ZAMBELLI

ANTONINI, che ha chiesto l’accoglimento, per il n. r.g. 30755/06

l’Avvocato GIACOBBE, che ha chiesto l’accoglimento;

uditi entrambi resistenti per il n. r.g. 29655/06 l’Avvocato

GIACOBBE, che ha chiesto il rigetto, per il n. r.g. 30755/06

l’Avvocato ZAMBELLI ANTONINI, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di rettifica, conseguente a p.v.c. della Guardia di Finanza l’Agenzia delle Entrate di Cremona contestava alla Panizzi Clicerio s.r.l. relativamente all’anno 1995 sul presupposto di un indebito calcolo del calo di peso del parmigiano trattato e commerciato dalla Panizzi Clicerio s.r.l. la esistenza di ulteriori ricavi non contabilizzati per un importo di L. 779.448.096, nonchè una sottovalutazione delle rimanenze finali al 31.12.1995 per L. 5.176.812.930, recuperando l’Irpeg e l’Ilor sull’imponibile ritenuto sottratto a tassazione ed applicando le connesse sanzioni.

Avverso tale atto la società proponeva ricorso, contestando sia la valutazione delle rimanenze operata dall’Ufficio, sia i maggiori ricavi attribuiti in conseguenza del computo di una percentuale di calo peso asseritamente inferiore a quella prevista dal D.M. 13 maggio 1971, ed effettuando i calcoli sui soli prodotti acquistati nel 1995, senza tener conto del calo di peso relativo alla merce giacente alla data del giorno 1.1.1995.

La C.T.P. di Cremona accoglieva il ricorso, ma l’Ufficio appellava la decisione, che veniva quindi parzialmente riformata dalla C.T.R. dell’Emilia Romagna con sentenza n. 142/66/05, depositata in data 19.7.2005 e non notificata, con la quale il gravame veniva rigettato relativamente al capo della sentenza di primo grado riguardante la valutazione delle rimanenze, mentre veniva accolto per quanto relativo ai maggiori ricavi accertati, rigettandosi sul punto il ricorso introduttivo della contribuente.

Per la cassazione della sentenza di appello, relativamente al capo che aveva accolto il gravame dell’Ufficio, proponeva ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero delle Finanze la Panizzi Clicerio s.r.l. articolando tre motivi, all’accoglimento dei quali si opponevano gli intimati con controricorso.

Parallelamente autonomo ricorso proponeva l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza di secondo grado nella parte sfavorevole all’Ufficio, articolando un unico complesso motivo, all’accoglimento del quale la società si opponeva a sua volta con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente rileva la Corte doversi procedere ex art. 335 c.p.c., alla riunione dei due ricorsi in quanto relativi alla medesima sentenza.

Deve inoltre rilevarsi l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto soggetto rimasto estraneo al procedimento di appello (ex plurimis. v. Cass. 23.4.2010, n. 9794). In considerazione del non ancora definito orientamento della giurisprudenza sul punto, all’epoca del ricorso, le relative spese possono essere compensate.

2. Passando quindi all’esame nel merito del ricorso della contribuente con il primo motivo la società denuncia la violazione del D.M. 13 maggio 1971 e del D.M. 21 novembre 1974, lamentando in particolare che: le norme richiamate prevedrebbero una maggiore percentuale di decremento peso delle merci in giacenza, rispetto a quella calcolata dai verificatori; i cali naturali andrebbero commisurati per anno di giacenza; e che la G.d.F. avrebbe omesso di calcolare la percentuale di calo peso per quel quantitativo di formaggio che era già in giacenza alla data dell’1.1.1995.

La censura è infondata e per alcuni profili addirittura inammissibile.

Ed invero:

a) i decreti ministeriali in questione prevedono per il parmigiano un calo naturale del 3% annuo e un calo c.d. tecnico dello 0,50% per ciascuna operazione “semplice” di trattamento. Ne consegue che la statuizione del giudice di merito che ha accertato la legittimità dell’avviso di rettifica emesso sulla base del calcolo di un calo peso nella misura del 6% (applicata dall’Ufficio su parere del Consorzio Parmigiano Reggiano), non può ritenersi in via immediata e diretta lesiva della previsione contenuta nei citati D.M. essendo ampiamente superiore alla percentuale dell’inevitabile calo naturale, e venendo conseguentemente a dipendere la sua eventuale inadeguatezza solo dal numero delle operazioni di trattamento rese necessarie, in concreto, dalle esigenze di conservazione del prodotto, aspetto questo attinente al merito della valutazione, non censurato sotto il profilo della motivazione, e pertanto non rilevante in sede di giudizio di legittimità. Con la qual cosa vuoi dirsi che la percentuale di calo complessivo applicabile al parmigiano non è determinata dai D.M. citati in misura fissa, come prospettato dalla ricorrente, bensì in misura variabile, perchè costituita da una percentuale fissa del 3% annuo, relativa al calo naturale, e da una percentuale variabile, relativa al calo tecnico, dipendente dal numero di operazioni imposte dalle tecniche di conservazione e stagionamento del prodotto. L’applicazione di una percentuale complessiva di calo, che sia, come appunto nel caso di specie, superiore all’inevitabile calo naturale, vale ad escludere la violazione del D.M. in assenza di specifica contestazione e prova di un calo tecnico maggiore di quello coperto dalla percentuale applicata dall’Ufficio;

b) contrariamente all’assunto della contribuente è la stessa Tabella A del D.M. invocato a prevedere che: “I cali naturali sono commisurati per anno di giacenza; per i periodi minori di un anno si liquidano in proporzione di mese in mese compiuto, considerando per mese compiuto anche le frazioni di mese”. Assolutamente condivisibile è pertanto la decisione del giudice di appello che ha ritenuto corretta la procedura seguita dai verificatori con l’attribuzione a ciascuna quantità di parmigiano acquistato nel 1995 di un calo di peso corrispondente alla misura percentuale maturata in ragione dell’effettiva giacenza in magazzino alla data del 31.12.1995, computata a decorrere dalla data di acquisto;

c) l’esclusione di qualsiasi percentuale di calo di peso per quel quantitativo di parmigiano in giacenza nei magazzini già alla data dell’1.1.1995, è doglianza relativa alle circostanze di fatto della vicenda, come tale inammissibile in sede di legittimità, e risulta inoltre dedotta in maniera assolutamente generica, senza riportare, come sarebbe stato necessario per garantire l’osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, i contenuti dell’atto impugnato dal quale la circostanza dovrebbe evincersi, con ciò impedendo alla Corte la preliminare valutazione di rilevanza della questione. La qual cosa tanto più è a dirsi in considerazione del fatto che neanche dall’impugnata sentenza è dato comprendere la rispondenza al vero della circostanza dedotta, o se, come sembrerebbe potersi ipotizzare alla luce dei contenuti dell’appello dell’Ufficio trascritti nel ricorso della società (v. Pag. 3) l’effettuazione dei calcoli da parte dei verificatori con riferimento alla sola merce acquistata nel 1995 sia avvenuta solo nella fase preliminare della verifica, per controllare la correttezza del computo del calo peso da parte della contribuente, senza che ciò stia a significare affatto che nel calcolo finale dei maggiori ricavi accertati non si sia tenuto conto del calo peso relativamente alla merce in giacenza nei magazzini alla data dell’1.1.1995; o ancora, all’opposto, se la rettifica dei ricavi sta stata fatta con esclusivo riferimento alla merce acquistata nel 1995, a tutto vantaggio della contribuente.

3. Con il secondo motivo denuncia ancora la società ricorrente, ex art. 360 c.p.c., n. 4, il vizio di omessa pronunzia sulla domanda di annullamento dell’atto impositivo per la pretesa mancata applicazione del D.M. 13 maggio 1971 e per l’omesso computo del calo peso sulla merce giacente nei magazzini alla data dell’1.1.1995.

Anche questa doglianza è destituita di fondamento. La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricorre soltanto quando il giudice abbia omesso di pronunziarsi su una domanda idonea a formare oggetto di un autonomo capo di sentenza, e non quando, come accaduto nel caso di specie, abbia al più omesso di esprimersi espressamente in ordine ad una mera difesa esposta dalla parte per desumerne l’illegittimità dell’accertamento integrante la causa petendi della domanda di annullamento dell’atto impositivo suddetto. D’altronde in tal senso costante e assolutamente condivisibile è la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132 cod. proc. civ., n. 4, che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'”iter” argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia – configurabile allorchè risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (ex plurimis v. Cass. 12.1.2006, n. 407).

4. Con il terzo ed ultimo motivo la società denuncia infine, ex art. 360 c.p.c., n. 5, il vizio di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione della sentenza su due punti decisivi della controversia, con riferimento alla questione relativa al mancato calcolo del calo di peso relativo al prodotto in giacenza alla data dell’1.1.1995, e all’erronea percentuale di calo peso del 2% che il giudice di merito ha affermato esser stata applicata dalla contribuente.

La censura è inammissibile per il primo profilo per le ragioni già esposte al punto c) del n. 2 che precede, e cioè perchè non si fa carico minimamente di chiarire da dove la dedotta circostanza, così come riferita al calcolo finale dei maggiori ricavi accertati, dovrebbe risultare, e per il secondo aspetto perchè investe quello che con tutta evidenza è un mero errore materiale del giudice, rispetto al quale la parte non ha nessun interesse a dolersi, poichè quel che conta è unicamente la già accertata legittimità della percentuale del 6% applicata dall’Ufficio con l’avviso di rettifica in contestazione.

5 . Con l’unico motivo di ricorso articolato dall’Agenzia questa, dolendosi dei capo della sentenza di appello con la quale la CTR ha deciso sulla questione del valore delle rimanenze finali, ha dedotto al riguardo i vizi di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 59, comma 5, nel testo applicabile ratione temporis, nonchè di omessa o insufficiente motivazione sul relativo punto.

La censura investe la problematica relativa alla qualificazione delle rimanenze nel caso di specie come relative a “prodotti finiti”, come ritenuto dalla contribuente con conseguente applicazione dei criteri di valutazione previsti dai primi quattro commi dell’art. 59 cit. o a “prodotti in corso di lavorazione”, come viceversa opinato dalla G.d.F. che ha operato la valutazione sulla base del quinto comma della stessa norma.

In questi termini chiariti i contenuti della doglianza, la stessa risulta fondata sotto il profilo del vizio di motivazione.

Ed infatti la ratio del diverso trattamento fiscale previsto per le due categorie di merci è con tutta evidenza da ricollegarsi agli effetti economici incrementativi o decrementativi presumibilmente desumibili dal fatto della “rimanenza”, ritenendosi da parte del legislatore che la rimanenza di un prodotto finito tende a perdere valore nel tempo, mentre quella relativa a un prodotto in corso di lavorazione tende ad accrescere il suo valore per il maggior grado di completezza, di pregio, di godibilità acquisito dal bene per effetto del lavoro dell’uomo. Sulla base di questa essenziale considerazione può pertanto affermarsi che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 cit., prodotto finito è quello non suscettibile più di cambiamento, e quindi di incremento di valore, ad opera dell’uomo, mentre in corso di lavorazione è quello che può vedere ancora accrescere il suo valore in ragione dell’impegno dell’uomo.

Tanto premesso, e considerato altresì che la natura del bene, oltre che il suo stadio di lavorazione, costituiscono variabili entrambe essenziali per la classificazione delle relative rimanenze nell’una o nell’altra categoria, nel caso di specie il giudice di merito ha del tutto omesso qualsiasi autonoma valutazione al riguardo, limitandosi a dichiarare acritica adesione alla motivazione del giudice di primo grado, senza minimamente farsi carico di esporre compiutamente le ragioni del suo convincimento, alla luce anche delle specifiche e significative circostanze esposte dall’Ufficio con riferimento all’aumento di valore che il parmigiano si assume realizzi di regola con il protrarsi della sua stagionatura, grazie al costante ed attento intervento dell’uomo.

Il ricorso dell’Agenzia deve pertanto trovare accoglimento negli esposti sensi, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza limitatamente al capo relativo alla valutazione delle rimanenze, e rimessione della controversia, anche per la regolamentazione delle spese di giudizio, ad altra sezione della C.T.R. dell’Emilia Romagna.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso della società nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le spese tra le suddette parti. Rigetta il ricorso nei confronti dell’Agenzia, accoglie il ricorso di quest’ultima, cassa la sentenza impugnata relativamente al capo riguardante la valutazione delle rimanenze, e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese di giudizio tra le citate parti, ad altra sezione della C.T.R. dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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