Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18914 del 15/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 15/07/2019), n.18914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7214-2018 R.G. proposto da:

TIBERCOPIA CENTRO STAMPA SRLS, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUALTIERO

SERAFINO 8, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VITTUCCI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ENEGAN SPA, in persona dell’Amministratore delegato pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA DI PAOLA;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

ROMA, depositata il 19/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA

RUBINO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE, che chiede il

rigetto del ricorso.

La Corte.

Fatto

ESAMINATO

il ricorso per regolamento di competenza proposto da Tibercopia Centro Stampa srls nei confronti di Enegan s.p.a. avverso l’ordinanza in data 19.1.2018 con la quale il Tribunale di Roma, in accoglimento della eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Enegan, si spogliava della competenza indicando come giudice competente il Tribunale di Firenze, sulla base della clausola di esclusiva contenuta nelle condizioni generali di contratto allegate al contratto, art. 12, per adesione di fornitura sottoscritto dalla società con Enegan;

vista la memoria difensiva di Enegan nonchè la memoria illustrativa del ricorrente;

– rilevato che la ricorrente segnala che la clausola di esclusiva nel caso di specie sarebbe una clausola vessatoria, non predisposta in modo separato ed autonomo in modo da garantire il soffermarsi su di essa di una sufficiente attenzione da parte dell’aderente e non dotata di una adeguata doppia sottoscrizione, e afferma di aver introdotto l’azione presso il tribunale del luogo in cui ha la sede fruendo del foro del consumatore, utilizzabile anche dalla ricorrente in quanto microimpresa prevista dalla L. n. 27 del 2012, tra i soggetti tutelati, al pari dei consumatori, dalle pratiche commerciali scorrette;

vista la relazione del Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso per regolamento di competenza.

Diritto

RITENUTO

che il ricorso è totalmente carente sotto il profilo della necessaria completezza, in quanto non riproduce il testo della clausola di esclusiva, nè indica con precisione quali fossero state le modalità di sottoscrizione nè se essa fosse riportata insieme ad altre ma munita di una rubrica autonoma, che avrebbe comunque consentito di identificarne il contenuto;

che essa non è neppure adeguatamente localizzata sul modulo ove figurerebbe;

che pertanto, il ricorso per regolamento di competenza deve essere ritenuto inammissibile – come viene eccepito dalla parte resistente – per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, applicabile anche al regolamento di competenza v. Cass. n. 22576 del 2015);

che peraltro, la ricorrente indica come unico criterio di radicamento della competenza territoriale a Roma il fatto che in Roma si trovi la sede della società ricorrente richiamando l’applicabilità del foro del consumatore, criterio di radicamento della competenza in ogni caso da escludersi, sulla base della cospicua giurisprudenza di questa Corte che chiarisce come la norma che individua il foro del consumatore possa essere applicata solo in favore delle persone fisiche, con esclusione delle società di qualsiasi tipo in quanto le società, per definizione, non possono svolgere attività che esulino dallo scopo sociale (v. Cass. n. 21763 del 2013). A ciò si aggiunga che la L. n. 27 del 2012, non ha equiparato pienamente le microimprese alle persone fisiche, ma ha esclusivamente esteso alla microimprese la tutela avverso le pratiche commerciali scorrette e non contiene una norma espressa, necessaria, di estensione del foro speciale e inderogabile del consumatore in favore di una categoria di soggetti ad esso equiparati.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.200,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 21 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2019

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