Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18914 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. II, 11/09/2020, (ud. 20/01/2020, dep. 11/09/2020), n.18914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1073/2016 proposto da:

ZETACARTON SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANASTASIO II

80, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO BARBATO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIO GRIECI;

– ricorrente –

contro

GEOFOR SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISAGNO 14, presso

lo studio dell’avvocato RICCARDO TAGLIAFERRI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALBERTO GIOVANNELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3521/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Como accoglieva l’opposizione proposta da Geofor S.p.A. avverso il decreto ingiuntivo emesso sul ricorso di Zetacarton Srl, mandataria per l’incasso di Sirio Ecologica S.p.A., con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 194.082,30 a titolo di corrispettivo per prestazioni di raccolta e smaltimento rifiuti speciali di origine sanitaria svolte dalla mandante Sirio Ecologica S.p.A. in associazioni temporanee di imprese con Geofor S.p.A., nei mesi da giugno a settembre 2008, in favore di aziende ospedaliere facenti capo all’Estav Nord-Ovest Toscana, revocava il predetto decreto e condannava l’opposta alle rifusione delle spese processuali.

2. Zetacarton Srl proponeva appello avverso la suddetta sentenza, lamentando che il Tribunale aveva accolto l’opposizione sulla base di un’erronea valutazione delle risultanze processuali.

L’appellata si costituiva, contestando il fondamento dell’impugnazione.

3. La Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello. In particolare, riteneva infondato il motivo di appello volto a contestare l’inadempimento della società Sirio Ecologica per la non corretta esecuzione della prestazione di raccolta e smaltimento rifiuti.

3.1 Secondo la Corte d’Appello sussisteva il duplice inadempimento di Sirio Ecologica, rappresentato in primo luogo dai ripetuti e gravi inadempimenti nell’esecuzione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo e, quindi, pericolosi per la salute pubblica e per quella degli operatori, emergenti dalla documentazione prodotta, non contestata dall’appellante e non contraddetta dalle dichiarazioni del legale rappresentante dell’appellata e dalle disposizioni rese dai testi S. e C., i quali avevano confermato le contestazioni sollevate da Geofor seguiti ai rilievi formulati dall’ente committente circa la non corretta esecuzione del servizio causata dal fatto che la Sirio Ecologica era in forte difficoltà economico finanziaria con forti ripercussioni sull’operatività della stessa.

3.2 Del resto, il fatto che l’appellata avesse in prima battuta affermato che gli inadempimenti erano solo presunti, derivava dal fatto che la stessa era parte del raggruppamento temporaneo di imprese e, pertanto, alle contestazioni formulate dalla committente per evitare conseguenze pregiudizievoli per l’intero rapporto aveva ritenuto di rispondere in quel modo. Inoltre, aveva anche evidenziato di non essere in grado di controdedurre alcunchè alla committente perchè la Sirio ecologica non aveva fatto pervenire alcuna nota al riguardo e aveva progressivamente, e in modo del tutto arbitrario, sospeso l’attività.

3.3 Il giudice di prima grado, secondo la Corte d’Appello, aveva correttamente ravvisato un collegamento tra il contratto di appalto e l’accordo consacrato nella scrittura del 19 maggio 2008 con la quale Sirio Ecologica aveva riconosciuto un debito nei confronti di Geofor pari ad Euro 241.000 ed un piano di rientro da attuarsi mediante trattenute mensili da parte della stessa Geofor, quale mandataria capogruppo dell’associazione temporanea di imprese sulle somme spettanti a Sirio per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto stipulato dall’associazione temporanea di imprese con Estav Nord-Ovest Toscana, piano di rientro che, a seguito dell’interruzione del servizio da parte di Sirio nell’ottobre-novembre 2008 e della conseguente risoluzione del contratto di appalto, non poteva più attuarsi nelle modalità concordate.

Peraltro, i ripetuti e gravi disservizi nella raccolta e smaltimento dei rifiuti svolta da Sirio Ecologica e risultanti dalla documentazione allegata e non contestata si riferivano certamente al periodo giugno settembre 2008.

3.4 Infine, quanto alla mancata consegna del DURC, documento essenziale per ottenere il pagamento da parte della stazione appaltante, la Corte d’Appello osservava che l’inadempimento era pacifico in quanto la stessa appellante aveva ammesso che, in base agli accordi contrattuali, il documento doveva essere consegnato unitamente alle fatture e ciò non era avvenuto. Peraltro, dalla lettera del 14 ottobre 2008 inviata dall’appellata Sirio Ecologica si leggeva che la committente aveva comunicato di non aver dato corso al pagamento delle fatture emesse per l’irregolarità del suddetto documento.

3.5 Il primo giudice non aveva operato alcuna compensazione tra il credito azionato in via monitoria e il contro credito vantato dall’appellata in forza della scrittura del 19 maggio 2008, ma aveva solamente richiamato a sostegno della ritenuta fondatezza dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., non solo le contestazioni concernenti l’esecuzione del servizio di raccolta smaltimento dei rifiuti ma anche la conseguente violazione degli obblighi assunti con la suddetta scrittura. Il giudice del gravame aveva anche evidenziato, quanto alla decadenza ex art. 1186 c.c., di Sirio Ecologica dal beneficio del termine in relazione al debito contratto con Geofor, che l’immediata esigibilità dell’intero importo derivava dal fatto che Sirio Ecologica aveva diminuito per fatto proprio le garanzie fornite, essendo venuto meno il corrispettivo che la debitrice avrebbe dovuto maturare mensilmente in esecuzione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sanitari e che la capogruppo avrebbe dovuto trattenere.

4. Zetacarton Srl ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di cinque motivi di ricorso.

5. Geofor S.p.A. ha resistito con controricorso.

6. Entrambe le parti con memorie depositate in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., ovvero ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 111 Cost., comma 6.

La ricorrente precisa di aver riproposto in appello le stesse domande formulate nel giudizio di primo grado, in particolare, in via subordinata, quella di condanna al pagamento della minor somma di Euro 73.082, pari alla differenza tra la somma ingiunta con il decreto opposto di Euro 194.082 e il residuo credito di Geofor in forza della scrittura privata del 1 luglio 2008 di Euro 121.000.

La Corte d’Appello di Milano avrebbe omesso ogni pronuncia al riguardo, limitandosi a condividere le conclusioni del primo giudice circa i ripetuti e gravi inadempimenti nell’esecuzione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo pericolosi per la salute pubblica e per quella degli operatori. Vi sarebbe, dunque, un’annessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c. e, inoltre, una violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, mancando ogni motivazione al riguardo.

1.2 Il primo motivo è infondato.

La Corte d’Appello ha motivato ampiamente in ordine alle ragioni che giustificavano la decisione di primo grado circa la gravità dell’inadempimento della Sirio Ecologica rispetto al complesso delle obbligazioni cui questa era tenuta in esecuzione del contratto di appalto per il servizio di raccolta smaltimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo pericolosi per la salute pubblica e per quella degli operatori. Dall’istruttoria era emersa, infatti, la non corretta esecuzione del servizio causata dal fatto che la Sirio Ecologica era in forte difficoltà economico finanziaria con forti ripercussioni sull’operatività della stessa.

La Corte d’Appello ha evidenziato che l’inadempimento riguardava certamente anche il periodo da giugno a settembre del 2008, tenuto conto anche della scrittura privata del 2008, della definitiva interruzione del servizio e della mancata consegna del DURC. Inoltre, la Corte d’Appello ha ravvisato un collegamento negoziale tra il contratto di appalto e l’accordo consacrato nella scrittura del 19 maggio 2008 con la quale Sirio Ecologica aveva riconosciuto un debito nei confronti di Geofor pari ad Euro 241.000 ed un piano di rientro da attuarsi mediante trattenute mensili da parte della stessa Geofor, quale mandataria capogruppo dell’associazione temporanea di imprese sulle somme spettanti a Sirio per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto stipulato dall’associazione temporanea di imprese con Estav Nord-Ovest Toscana, piano di rientro che, a seguito dell’interruzione del servizio da parte di Sirio nell’ottobre-novembre 2008 e della conseguente risoluzione del contratto di appalto, si era a sua volta interrotto.

In proposito deve richiamarsi l’orientamento di questa Corte secondo il quale il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo accordo, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, che conservano una loro causa autonoma anche se ciascuno è finalizzato ad un unitario regolamento dei reciproci interessi, sicchè la gravità dell’inadempimento di un singolo contratto non deve essere apprezzata per ciascuna pattuizione, ma all’interno della complessiva struttura negoziale” (Sez. 2, Sent. n. 17148 del 2019).

Risulta evidente, pertanto, che non vi è stata alcuna omessa pronuncia e, tantomeno, omessa motivazione in relazione alla minor somma richiesta dalla ricorrente, che invece, è stata oggetto di puntuale esame da parte della Corte di merito in riferimento alla gravità dell’inadempimento di Sirio Ecologica valutato sia nel suo complesso che in relazione alle prestazioni che la ricorrente rivendica come diligentemente eseguite.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. e violazione dell’art. 1458 c.c..

La Corte d’Appello, secondo la ricorrente, ha ritenuto fondata l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., in relazione all’esecuzione del servizio di raccolta smaltimento rifiuti ed alla conseguente violazione degli obblighi assunti con la scrittura del 19 maggio 2008 ma ha omesso ogni decisione sull’altro profilo relativo all’effettivo svolgimento del servizio, violando, in tal modo, l’art. 1458 c.c., circa l’effetto della risoluzione del contratto per inadempimento in caso di contratto ad esecuzione continuativa che, come nella fattispecie, non si estende alle prestazioni già eseguite.

Nella specie Sirio ecologica aveva eseguito prestazioni di cui alle fatture azionate per complessivi Euro 314.082. In proposito, il ricorrente richiama alcune dichiarazioni testimoniali dell’istruttoria di primo grado. La stessa Geofor non aveva mai specificamente opposto di non aver incassato i corrispettivi dei servizi effettuati e fatturati da Sirio Ecologica. Quanto alle difficoltà del DURC esso riguardava lavori successivi a quello oggetto delle fatture ingiunte, infatti, si riferiva a quello del mese di ottobre 2008.

2.1 Il secondo motivo di ricorso è infondato.

In primo luogo, deve evidenziarsi che la questione è nuova in quanto la Corte d’Appello non ha affrontato il tema della risoluzione per inadempimento in un contratto a prestazioni continuative e il ricorrente non riporta nel ricorso con quale atto del giudizio di merito tale questione era stata sollevata.

In ogni caso, da quanto emerge dalla sentenza impugnata, i giudici del merito, come si è visto con riferimento al primo motivo, hanno ritenuto che l’inadempimento di Sirio Ecologica riguardasse tutto il periodo di svolgimento del servizio che non era stato svolto correttamente a causa delle difficoltà di Sirio Ecologica per i suoi problemi finanziari con forti ripercussioni sulla sua operatività.

Il ritenuto inadempimento di Sirio Ecologica, dunque, è stato valutato complessivamente per tutto il periodo contrattuale anche in relazione alle prestazioni che la ricorrente asserisce essere state effettivamente svolte da Sirio Ecologica.

Inoltre, come si è detto, la Corte d’Appello ha ravvisato anche un collegamento negoziale del contratto di appalto con la successiva scrittura privata del maggio del 2008, rispetto alla quale Sirio Ecologia era rimasta gravemente inadempiente.

Quanto alle dichiarazioni testimoniali richiamate nel motivo non può che ribadirsi che il giudizio di attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze si colloca interamente nell’ambito della valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità.

Ciò detto, il periodo di riferimento del DURC non assume rilevanza decisiva rispetto ai ripetuti e gravi inadempimenti nell’esecuzione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (non puntualità nelle consegne e insufficienza dei contenitori consegnati) accertati dal giudice del merito in accoglimento dell’eccezione di inadempimento della Geofor.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, per violazione del D.L. n. 185 del 2008, art. 16 bis, comma 1, convertito in L. n. 2 del 2009, D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 5, comma 5.

Secondo la ricorrente la mancata consegna del DURC non comportava il rifiuto di pagare il corrispettivo per le prestazioni rese, in quanto ai sensi del D.L. n. 185 del 2008, citato art. 16 bis le stazioni appaltanti acquisiscono d’ufficio anche attraverso sistemi informatici il documento di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Inoltre il D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 5, comma 5, prevede l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell’appaltatore. Dunque la stazione appaltante avrebbe potuto al più trattenere dai corrispettivi dei servizi resi da Sirio Ecologica ed incassati da Geofor le somme occorrenti per il suddetto intervento sostitutivo ma non rifiutare all’infinito il pagamento dei servizi.

3.1 Il terzo motivo di ricorso è assorbito dal rigetto del secondo. Infatti, una volta definitivamente accolta l’eccezione di inadempimento di Geofor rispetto alle prestazioni di cui alle fatture azionate dalla ricorrente, nessun pagamento per le prestazioni asseritamente rese può essere da questa preteso, senza che rilevino le conseguenze dell’ulteriore inadempimento di mancata consegna del DURC.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2697 c.c..

La Corte d’Appello ha omesso di prendere in considerazione le ragioni creditorie per i servizi riconosciuti come effettivamente eseguiti a favore delle Asl committenti dell’ATI, benchè sarebbe stato onere della Geofor ex art. 2697 c.c., provare di non aver incassato dagli enti committenti il corrispettivo dei servizi riconosciuti come effettuati dalla stessa Corte d’Appello nella sentenza impugnata.

4.1 Il quarto motivo è infondato per le medesime ragioni già espresse in riferimento ai precedenti motivi.

Come si è detto, infatti, la Corte d’Appello non ha affatto riconosciuto come effettuate le prestazioni rese da Sirio Ecologica, ma al contrario ne ha accertato il mancato adempimento.

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonchè per violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 111 Cost., comma 6.

Vi sarebbe un’omessa motivazione sugli effetti della risoluzione per inadempimento rispetto alla domanda di pagamento della minor somma di Euro 73.082.

5.1 Il quinto motivo è infondato.

La censura è ripetitiva di quella formulata con il primo motivo ed è infondata per le medesime ragioni indicate al punto 1.1.

5. Il ricorso è rigettato.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.000 più 200 per esborsi;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

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