Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18913 del 31/08/2010

Cassazione civile sez. I, 31/08/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 31/08/2010), n.18913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 917/2009 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOTERA 29,

presso l’avvocato BAFFA GIOVANNI, rappresentato e difeso

dall’avvocato KOSTORIS Alberto, giusta procura speciale Consolato

Generale d’Italia – Casablanca – N. 147.356 dell’1.12.08;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI TRIESTE – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO;

– intimata –

avverso il decreto n. 360/2008 del GIUDICE DI PACE di TRIESTE,

depositata il 29/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/06/2010 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Il giudice di pace di Trieste, con decreto 29.10.2008, ha rigettato il ricorso proposto da F.A. avverso il provvedimento di espulsione amministrativa dal territorio dello Stato emesso in suo confronto dal prefetto di Trieste il 12.2.2007.

Il cittadino straniero ne ha chiesto la cassazione con ricorso notificato il 29.12.2008.

La Prefettura non ha depositato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene due motivi.

Sono corredati da quesito.

2. – La questione posta col primo quesito è se il divieto di espulsione vada affermato in favore dello straniero che, in condizioni di clandestinità abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana, senza che assuma rilievo la circostanza della convivenza, decisivo essendo non il fatto della coabitazione, ma la comunione di vita tra i coniugi.

Il motivo non è fondato.

La Corte, con sentenza 17 luglio 2006 n. 16208, ha affermato che, in tema di disciplina della immigrazione, la fattispecie delineata dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. c) a beneficio dello straniero convivente con il coniuge di nazionalità italiana, configura una circostanza impeditiva della declaratoria ed esecuzione di un provvedimento espulsivo. Pertanto essa presuppone che il provvedimento espulsivo non sia stato emesso, e non è applicabile con riferimento alle ipotesi in cui la situazione in essa contemplata si sia realizzata successivamente alla emissione di detto provvedimento.

Ora, risulta dal decreto impugnato che mentre il provvedimento di espulsione è stato emesso il 12.2.2007, il matrimonio è stato celebrato l’11.10.2008, a ridosso della udienza, nè rileva che il cittadino straniero fosse stato autorizzato a restare in Italia in funzione della propria difesa in un processo penale che lo vedeva imputato, una volta che, come pure risulta dal decreto, quando il matrimonio veniva celebrato il processo penale in primo grado s’era concluso.

Perde rilievo l’argomento svolto nel motivo circa il modo in cui debba essere inteso il requisito della convivenza, a riguardo del quale va peraltro considerato, che il ricorrente avrebbe dovuto accompagnare il motivo di violazione di norma di diritto con uno di difetto di motivazione, indicando le circostanze di fatto dedotte in giudizio in quanto rilevanti a sostanziare il diverso concetto di convivenza da lui postulato e le prove dedotte a suo sostegno.

Nè può sopperire a tale mancanza la richiesta d’essere da questa Corte rimesso in termini per sopperire alla impossibilità in cui si sarebbe trovato di introdurre le prove necessarie davanti al giudice di pace, perchè tale istanza avrebbe potuto e perciò dovuto essere presentata a quel giudice e d’un suo rifiuto, eventualmente ingiustificato, sarebbe stato possibile svolgere pertinente critica in questo grado.

3. – La questione posta col secondo motivo riguarda il modo in cui deve essere interpretato ed applicato il D.Lgs. 286 del 1998, art. 17, sostenendosi che l’autorizzazione al rientro per la difesa nel processo penale deve essere data in base ad una penetrante considerazione delle concreta necessità della difesa da svolgere e della correlativa esigenza di presenza della parte.

Il motivo è inammissibile.

La giurisprudenza della Corte è costante nell’affermare che lo straniero nei cui confronti pende un processo penale, in sede di ricorso contro il decreto di espulsione, non può far valere, quale motivo di invalidità del provvedimento, la circostanza che il giudice penale non abbia rilasciato il nulla osta all’espulsione richiesto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3, perchè – pur dopo le modifiche apportate dalla L. 23 agosto 2002, n. 189 – egli non ha alcun interesse protetto alla denunzia di tale omissione: la norma è infatti posta a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale, mentre l’interesse dell’espulso all’esercizio del diritto di difesa e alla partecipazione al processo penale è tutelato dalla autorizzazione contemplata dall’art. 17 del medesimo D.Lgs. (Cass. 15 aprile 2003 n. 5949 a Cass. 29 dicembre 2005 n. 28869).

Contro il rifiuto del quale la tutela giurisdizionale va esperita davanti al giudice amministrativo.

4. – Il ricorso è rigettato.

Non v’è da pronunziare sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA