Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18913 del 28/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/07/2017, (ud. 22/06/2017, dep.28/07/2017), n. 18913
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11927-2016 proposto da:
AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A., P. IVA n. (OMISSIS), in persona del
Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE
FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
A.G., A.J., P.F., sia in
proprio che quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore
A.A.G., A.J., tutti eredi di A.V.,
elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO TRIESTE 199, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCO FALZETTI, rappresentati e difesi
dall’avvocato RICCARDO FONTANA;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 287/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 18/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.
Fatto
RILEVATO
che:
A.G. e P.F., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui minori, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Rimini Carige Assicurazioni s.p.a. (poi Amissima Assicurazioni s.p.a.) chiedendo la condanna al pagamento dell’indennizzo per la morte del figlio minore A.V.. Espose la parte attrice che il minore era stato investito da autovettura mentre si recava al campo sportivo di società sportiva presso la quale era tesserato e che il medesimo era beneficiario di assicurazione stipulata fra la Lega Nazionale Dilettanti e l’assicuratore convenuto. Il Tribunale adito rigettò la domanda sul presupposto dell’intervenuta prescrizione del diritto. Avverso detta sentenza proposero appello gli originari attori. Con sentenza di data 18 febbraio 2016 la Corte d’appello di Bologna accolse l’appello, condannando Carige Assicurazioni s.p.a. al pagamento della somma di Euro 77.469,00 oltre gli interessi legali.
Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che in base alle testimonianze risultava confermata la circostanza della redazione e spedizione alla compagnia assicurativa della lettera di data 20 settembre 2004 contenente la richiesta di indennizzo e che “la spedizione della lettera, la mancata restituzione della stessa al mittente e l’ordinaria regolarità del servizio postale, costituiscono elementi univoci e concludenti su cui può fondarsi la presunzione di avvenuta ricezione della lettera da parte della compagnia di assicurazione”. Aggiunse che l’efficacia probatoria delle deposizioni testimoniali risultava rafforzata dalla mancata presentazione all’interrogatorio formale da parte del legale rappresentante della società e che le comunicazioni relative al sinistro erano a forma libera, come si evinceva dalla clausola 22 che prevedeva per la trasmissione della denuncia il fax o la telefonata in alternativa alla lettera raccomandata.
Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo Amissima Assicurazioni s.p.a. e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1219,2943 e 2952 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che la costituzione in mora deve essere fatta per iscritto, essendo inidonea la richiesta verbale, e che il creditore, trattandosi di atto recettizio, deve fare in modo che l’atto pervenga all’indirizzo del destinatario prima dello scadere del termine di prescrizione. Aggiunge che il giudice di appello ha erroneamente considerato le dichiarazioni rese all’udienza dai testimoni idonee ad interrompere la prescrizione.
Prima dell’adunanza camerale la ricorrente ha ritualmente rinunciato al ricorso. Va dichiarata pertanto l’estinzione del processo. Stante l’inammissibilità del ricorso, così come da proposta del relatore (censura estranea alla ratio decidendi), va pronunciata la condanna alle spese della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio.
PQM
Dichiara l’estinzione del processo.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017