Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18913 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. II, 11/09/2020, (ud. 20/01/2020, dep. 11/09/2020), n.18913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2610/2016 proposto da:

SCA SRL SERVIZI COMUNALI ASSOCIATI SRL, elettivamente domiciliata in

ROMA, V. DAMASO CERQUETTI 34, presso lo studio dell’avvocato ANGELA

TURCHIANO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO BRUNO;

– ricorrente –

contro

SLAC SOCIETA’ LAVORI AGRICOLI E COSTRUZIONI SRL, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell’avvocato

GUIDO FIORENTINO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FERDINANDO ACQUA BARRALIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 782/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 04/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Società Lavori Agricoli e Costruzioni “di seguito S.L.A.C., citava in giudizio La Società Servizi Comunali Associati di seguito S.C.A. per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 290.985,83 a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese negli anni 2000 e 2001 per interventi urgenti di manutenzione della rete idrica e della rete fognaria rese a favore del Comune di Alassio.

2. Il Tribunale di Savona, con sentenza del 17 settembre 2009, accoglieva la domanda dell’attrice e condannava la convenuta S.C.A. al pagamento di Euro 264.855, quale residuo compenso dovuto per le prestazioni rese a suo favore dall’attrice nel periodo oggetto di causa.

3. Avverso tale sentenza proponeva appello la S.C.A..

4. La Corte d’Appello di Genova, in accoglimento parziale dell’impugnazione, riduceva la somma dovuta alla società S.L.A.C. da Euro 290.985 a Euro 124.780.

In particolare, la Corte d’Appello rigettava i motivi relativi alla eccezione di decadenza da parte della S.C.A. e alla nullità della sentenza appellata per non aver riportato le conclusioni delle parti e per non aver motivato in ordine al rigetto della seconda domanda dell’attrice che avrebbe inciso sulle spese di causa e all’improcedibilità dell’azione per la presenza della clausola arbitrale.

Il giudice del gravame, invece, accoglieva il motivo di appello relativo alta quantum debeatur, in quanto dalla consulenza tecnica e dall’istruttoria emergeva la prova dell’esecuzione dei lavori per un importo inferiore rispetto a quello liquidato dal giudice di primo grado.

In particolare, i lavori eseguiti ammontavano a Euro 522.012, sicchè, tenuto conto della somma già pagata da S.C.A. pari a Euro 397.232, residuava una somma dovuta di Euro 124.780.

5. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la S.C.A. Servizi Comunali Associati.

6. La S.L.A.C. Società Lavori Agricoli e Costruzione ha resistito con controricorso ed in prossimità dell’udienza ha insistito nelle richiesta di inammissibilità o infondatezza del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso è così rubricato: erroneità della sentenza della Corte d’Appello di Genova per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2727,2729 e 2697 c.c..

In sintesi, secondo la ricorrente la Corte d’Appello avrebbe errato nell’applicare le norme in materia di presunzione, ritenendo provati lavori che invece non erano stati posti in essere dalla controparte e che in ogni caso non risultavano accertati.

2. Preliminarmente deve rilevarsi la tardività dell’impugnazione e la conseguente sua inammissibilità.

Nella specie, infatti, dopo la pubblicazione della sentenza era intervenuta la notifica di un atto di citazione in revocazione ex art. 395 c.p.c., in data 11 aprile 2013, con richiesta di sospensione del termine per il ricorso in cassazione ex art. 398 c.p.c., comma 4, sospensione concessa dalla Corte d’Appello di Genova il 19 luglio 2013.

La ricorrente nel ricorso, rivendica la tempestività dell’impugnazione perchè l’accoglimento della richiesta di sospensione del termine effettuato dalla Corte d’Appello retroagisce al momento della notifica dell’atto di citazione in revocazione.

3. In proposito deve osservarsi che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente risolto il contrasto formatosi nella giurisprudenza di legittimità circa la decorrenza del termine per l’impugnazione in caso di notifica di un atto di citazione in revocazione con richiesta di sospensione, qualora la sospensione sia stata poi disposta.

Le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: “L’art. 398 c.p.c., comma 4, secondo inciso, deve interpretarsi nel senso che l’accoglimento, da parte del giudice della revocazione, dell’istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione determina l’effetto sospensivo (come, del resto, l’eventuale sospensione del corso del giudizio di cassazione, se frattanto introdotto) soltanto dal momento della comunicazione del relativo provvedimento, non avendo la proposizione dell’istanza alcun immediato effetto sospensivo sebbene condizionato al provvedimento positivo del giudice” (Sez. U, Sentenza n. 21874 del 2019).

4. Ne consegue che, nella specie, alla data della sospensione del termine, concessa dalla Corte d’Appello il 19 luglio 2013, era già decorso il termine breve di 60 giorni per proporre l’impugnazione, termine che nella specie decorreva dalla citazione dell’atto di revocazione, avvenuta in data 11 aprile 2013. Tale ultimo atto, infatti, integra la conoscenza legale della pronuncia con l’effetto di determinare la decorrenza del termine breve di 60 giorni per la proposizione del ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.c..

5. Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile.

6. Le spese del giudizio devono essere compensate, in quanto la sentenza delle Sezioni Unite di risoluzione del suddetto contrasto è intervenuta in data successiva alla proposizione del presente ricorso.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

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