Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18913 del 05/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2021, (ud. 29/04/2021, dep. 05/07/2021), n.18913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9965/15 R.G. proposto da:

G.M.P.S., rappresentato e difeso, giusta procura

a margine del ricorso, dall’avv. Stefano Loconte, con domicilio

eletto presso il suo studio, in Roma, via Giovan Battista Martini,

n. 14;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende come per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5200/36/14 della Commissione Tributaria

regionale della Lombardia depositata in data 8 ottobre 2014

udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 29 aprile 2021

dal Consigliere Dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale, Dott. De Matteis Stanislao, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con separati ricorsi G.M.P.S. impugnò:

a) l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006 con cui l’Agenzia delle entrate aveva determinato con metodo sintetico maggior reddito ai fini Irpef sulla base di beni indici di capacità contributiva (residenza principale, due autovetture, un motociclo, polizza assicurativa, nonchè un incremento patrimoniale operato nel quinquennio per Euro 80.156,00 (di cui Euro 22.931,00 relativi al maxi-canone di una autovettura acquistata nel 2008; Euro 2.225,00 per l’acquisto, nel 2006, di altra autovettura; Euro 4.500,00 per la quota parte pagata in contanti per l’acquisto nel 2008 di altro autoveicolo; Euro 500,00 per la costituzione nel 2008 di Blueit s.r.l.; Euro 2.000 per l’aumento di capitale della medesima società avvenuto nel 2009; Euro 8.000,00 per l’acquisto nel 2010 delle quote di M & IT. Consulting s.r.l.; Euro 40.000,00 per l’acquisto di un immobile in Tesi nel 2011);

b) l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rideterminato con metodo sintetico il reddito relativo all’anno 2007 sulla base dei medesimi indici di capacità contributiva ed incrementi patrimoniali effettuati nel quinquennio, ammontanti ad Euro 77.931,00, eccezion fatta per l’acquisto nel 2006 di un’autovettura per Euro 2.225,00.

2. La Commissione tributaria provinciale adita, riuniti i ricorsi, li accolse, rilevando che il contribuente aveva provato, esibendo la relativa documentazione, che negli anni antecedenti al 2006 ed al 2007 disponeva di provviste sufficienti derivanti di disinvestimenti, non presi in considerazione dall’ufficio finanziario e idonei a giustificare le spese sostenute.

3. Proposto appello principale dall’Agenzia delle entrate ed appello incidentale dal contribuente, la Commissione tributaria regionale della Lombardia così decise: “in parziale accoglimento dell’appello ed in correlativa riforma della sentenza gravata, dichiara non fondati gli opposti avvisi di accertamento limitatamente all’abitazione principale ed all’autovettura, che devono essere considerati beni promiscui, e manda all’ufficio per la rideterminazione delle materie imponibili, delle imposte e delle sanzioni. Spese del grado compensate”;

4. Avverso la suddetta decisione d’appello G.M.P.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate mediante controricorso.

5. In prossimità dell’udienza pubblica, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., con allegata nota di deposito documenti ex art. 372 c.p.c., ritualmente notificata alla controparte, con la quale, facendo presente che a seguito di iscrizione a ruolo, a titolo provvisorio, delle imposte e sanzioni dovute per l’anno 2007 e della successiva notifica di cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo delle imposte e sanzioni per l’anno 2006, aveva presentato, nei termini di legge, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, provvedendo al versamento degli importi dovuti, dichiara di rinunciare al presente giudizio, formulando istanza di estinzione dello stesso ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e di declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, rubricato “Nullità della sentenza per omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in ordine all’eccezione sollevata dalla ricorrente relativamente all’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle entrate per carenza di legittimazione attiva del soggetto firmatario – error in procedendo – (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, lamenta che i giudici di appello hanno omesso di pronunciarsi sulla eccezione, sebbene sia nelle controdeduzioni sia nelle memorie illustrative avesse dedotto l’inammissibilità dell’atto di appello.

L’Agenzia delle entrate non aveva esibito la delega, nè aveva replicato all’eccezione sollevata, sicchè i giudici di merito, ad avviso del ricorrente, avrebbero dovuto fare applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c..

2. Con il secondo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 con riferimento all’inversione dell’onere della prova in tema di presunzione di maggior reddito negli accertamenti sintetici- Error in iudicando (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Sostiene il ricorrente che dal tenore letterale della norma richiamata in rubrica si evince che essa non impone la dimostrazione dettagliata dell’impiego delle somme per la produzione degli acquisti o per gli incrementi, bensì solo l’esistenza della disponibilità a potersi permettere gli acquisti; al contribuente non è richiesta altra prova circa l’effettiva destinazione delle disponibilità finanziarie agli incrementi patrimoniali contestati, essendo sufficiente la dimostrazione dell’esistenza di tali disponibilità. Una diversa interpretazione, come quella sostenuta dai giudici di appello, renderebbe vessatorio il metodo accertativo e si discosterebbe dalle istruzioni fornite dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 49 del 9 agosto 2007.

3. Con il terzo motivo si deduce nullità della sentenza per omessa pronuncia in riferimento al difetto di motivazione degli atti impositivi (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

In primo grado aveva richiesto, in via preliminare, che venisse dichiarata la nullità degli avvisi di accertamento poichè privi di motivazione; anche nelle controdeduzioni in secondo grado e con l’appello incidentale aveva reiterato l’eccezione, ma la sentenza gravata aveva omesso di valutarla, limitandosi a rigettarla con una motivazione che non consentiva di comprendere se i giudici avessero condiviso le conclusioni raggiunte dall’Ufficio o vi avessero aderito acriticamente, senza il necessario esame dei motivi di appello.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e della L. n. 212 del 2000, art. 7 nella parte in cui i giudici di merito hanno ritenuto adeguatamente motivati gli atti impositivi impugnati.

Evidenzia che, laddove si dovesse ritenere insussistente il vizio di omessa pronuncia denunciato con il terzo motivo di ricorso, la medesima doglianza viene riproposta come vizio di violazione di legge, atteso che l’Agenzia delle entrate non aveva ottemperato all’onere di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui poggiava la pretesa fiscale.

5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e si duole che i giudici regionali abbiano ritenuto la documentazione prodotta inidonea a superare gli elementi posti a fondamento della pretesa erariale.

6. Con il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17 con riferimento all’aggio indicato nell’avviso di accertamento per l’anno 2007 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Richiamando la sentenza n. 7388 del 27 marzo 2007 con la quale questa Corte, a Sezioni Unite, ha riconosciuto al giudice tributario il potere di sindacare non solo l’esistenza dell’obbligazione tributaria, ma anche il corretto esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione nei limiti e nei modi in cui l’esercizio di tale potere può essere suscettibile di controllo giurisdizionale, sostiene che l’aggio rappresenta una sorta di sanzione impropria priva di ogni giustificazione causale, poichè non è remunerativo di alcuna prestazione, sicchè, così come strutturato, rientra nella categoria dei cd. “aiuti di Stato” e si pone in contrasto con il diritto comunitario per violazione del divieto di cui all’art. 107 T.F.U.E..

7. L’adozione della presente pronuncia avviene con la forma dell’ordinanza, dovendosi fare applicazione dell’art. 391 c.p.c., comma 1, come sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. i), convertito con modificazioni, nella L. n. 197 del 2016 (testo che è applicabile al presente ricorso dello stesso D.L. n. 168 del 2016, ex art. 1, comma 2, essendo stata fissata l’odierna pubblica udienza dopo l’entrata in vigore della detta legge di conversione) e del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19169 del 2017.

8. In pendenza del giudizio, come sopra esposto, il contribuente ha depositato atto di rinuncia al ricorso con istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016.

9. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato” (Cass., sez. 6, 3/10/2018, n. 24083; Cass., sez. L 2/05/2019, n. 11540; Cass., sez. 5, 11/02/2020, n. 3245).

10. Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato la presentazione della dichiarazione di definizione agevolata ed il conseguente perfezionamento della stessa definizione. L’Agenzia delle entrate nulla ha osservato, pur essendo stato attivato sul punto il contraddittorio, considerato che l’atto di rinuncia, con la documentazione allegata, è stato ritualmente notificato all’ente impositore.

11. Risulta, dunque, evidenziata, secondo i principi indicati da Cass. n. 24083 del 2018, una fattispecie di estinzione ex lege del processo di cassazione per il verificarsi della fattispecie prevista dalla legge che regola l’adesione agevolata.

Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate; non vi è luogo per la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175).

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito, con modificazione, dalla L. n. 136 del 2018 e dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

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