Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18912 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/07/2017, (ud. 22/06/2017, dep.28/07/2017),  n. 18912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11749-2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE, 39, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRA CALABRO’, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in persona del Commissario pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, V. DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso

lo studio dell’avvocato PIER LUDOVICO PETRARCA, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

V.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 24258/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 02/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCOD1TTI.

Fatto

RILEVATO

che:

V.S. propose opposizione innanzi al Giudice di Pace di Roma avverso cartella di pagamento per omesso versamento di sanzioni amministrative del codice della strada deducendo l’omessa notifica del verbale di accertamento. Il giudice adito accolse l’opposizione, condannando Roma Capitale ed Equitalia Sud s.p.a. in solido fra di loro al pagamento delle spese processuali. Avverso detta sentenza propose appello Equitalia Sud s.p.a.. Con sentenza di data 2 dicembre 2015 il Tribunale di Roma rigettò l’appello. Osservò il Tribunale che i convenuti, in quanto litisconsorti necessari, potevano entrambi essere condannati alle spese.

Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo Equitalia Sud s.p.a. e resiste con controricorso Roma Capitale. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione. degli artt. 91 e 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che Equitalia Sud s.p.a. è estranea al procedimento di notifica dei verbali di accertamento e di iscrizione al ruolo, che restano di pertinenza dell’ente impositore, ed è quindi priva di legittimazione passiva.

Il motivo è manifestamente infondato. In tema di esecuzione esattoriale, la circostanza che, a seguito di opposizione, risulti l’illegittimità dell’azione esecutiva per ragioni ascrivibili all’ente creditore interessato, non integra motivo di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell’agente della riscossione nè, in sè considerata, di compensazione delle stesse; peraltro, restano ferme la facoltà dell’agente della riscossione di chiedere all’ente creditore di essere manlevato dall’eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso, nonchè la possibilità, per il giudice, di compensare le spese tra il debitore e l’agente della riscossione, condannando al pagamento delle spese soltanto l’ente creditore interessato o impositore, se presente in giudizio, ove sussistano i presupposti dell’art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l’opposizione sia stata accolta per motivi riferibili al medesimo ente creditore (Cass. 6 febbraio 2017, n. 3105; 7 febbraio 2017, n. 3154; 11 luglio 2016, n. 14125).

La mancanza di un orientamento consolidato della giurisprudenza all’epoca di proposizione del ricorso (si veda Cass. 21 maggio 2013, n. 12385) costituisce giusto motivo di compensazione delle spese processuali.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso e dispone la compensazione delle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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