Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18912 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. II, 11/09/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 11/09/2020), n.18912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17971/2016 proposto da:

C.A., rappresentato e difeso dall’avvocato RUDY

CORTESE;

– ricorrente –

contro

COS.MET. SNC DI R.B. & C., AGENZIA DEL DEMANIO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1468/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 08/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/01/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da C.A. la sentenza n. 1468/2015 della Corte di Appello di Venezia con ricorso fondato su quattro ordini di motivi e non resistito con controricorso delle parti intimate.

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

Con la sentenza innanzi citata veniva rigettato l’appello, proposto dall’odierno ricorrente, avverso la sentenza n. 978/2013 resa dal Tribunale di Padova, con la quale – in accoglimento della domanda svolta dalla Cos.met s.n.c. nei confronti della A.F.G. s.a.s. di Ca.Gi., veniva disposto il trasferimento ex art. 2932 c.c. in favore della società attrice dell’immobile in atti indicato.

Nell’occasione il Tribunale di prime cure, dando atto che con precedente sentenza parziale n. 2420/2006, era stata decisa ogni questione relativa alla legittimità del suo intervento in causa ed alla sua legittimazione attiva, disattendeva ogni istanza dell’intervenuto ed odierno ricorrente C.A..

Quest’ultimo, in seguito e quale appellante nel giudizio di secondo grado, eccepiva la nullità della notifica dell’atto di citazione di primo grado con istanza di rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c. e, nel merito, il rigetto della domanda attore ex art. 2932 c.c..

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 327 c.p.c. e art. 2909 c.c..

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di nullità della sentenza oggetto di ricorso ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4.

3.- Entrambi i suesposti motivi possono essere trattati congiuntamente.

Le connesse questioni con gli stessi sollevate non possono essere accolte.

Deve, al riguardo, osservarsi – innanzitutto – che con la citata sentenza parziale n. 2420/2006 il Tribunale adito aveva già disatteso le eccezioni in rito.

La Corte del merito, con la decisione oggi oggetto di ricorso, ha correttamente ritenuto che le stesse eccezioni erano coperte da intervenuto giudicato.

Non risulta, infatti, essere stata svolta riserva, comunque dovuta, di impugnazione avverso la detta sentenza parziale.

La medesima sentenza parziale anche ove interpretata come inerente deduzione relativa alla morte dell’amministratore della società parte del giudizio non poteva comportare sic et sempliciter l’interruzione del giudizio (di cui appare dolersi l’intervenuto odierno ricorrente) in quanto non vi era stata dichiarazione dell’evento.

In ogni caso la regolarità notifica alla convenuta AGF non poteva costituire oggetto di specifico interesse in capo all’intervenuto C..

I motivi sono, dunque, inammissibili.

4.- Con il terzo motivo si lamentala violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

5.- Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418-1419 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

6.- Il terzo ed il quarto motivo del ricorso vanno trattati congiuntamente.

Il nucleo delle doglianze mosse, con essi, dal ricorrente attengono alla ricostruzione interpretativa operata dai giudici del merito in relazione all’obbligo di trasferimento della striscia di terreno per cui si controverte.

In relazione al detto obbligo veniva ritenuta dai Giudici del merito, con loro propria valutazione interpretativa, la “superfluità di qualsiasi approfondimento del testo negoziale” intervenuto e concordato fra le parti in causa.

Ad avviso e secondo la ricostruzione interpretativa data dai Giudici del merito “era chiaro il tenore letterale della previsione negoziale per cui l’Immobiliare A.F.G. si era assunta l’obbligo di trasferire gratuitamente la striscia di terreno in questione”.

I motivi – in quanto tesi ad una nuova e non più in questa sede possibile (re)interpretazione – sono, quindi, inammissibili.

7.- Il ricorso deve, dunque, ritenersi infondato nel suo complesso e va rigettato.

8.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA