Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18911 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/07/2017, (ud. 22/06/2017, dep.28/07/2017),  n. 18911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11337-2016 proposto da:

V.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. MANFREDI 17,

presso lo studio dell’avvocato SUSANNA MAZZA’, che lo rappresenta e

difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato CLAUDIA ZENI;

– ricorrente –

contro

VA.SI.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 345/2015 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 04/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

V.R., premesso di avere acquistato un immobile in favore di Va.Si. con l’impegno di quest’ultima ad acconsentire alla separazione personale consensuale e che invece la Va. aveva proposto ricorso per separazione giudiziale, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Trento Va.Si. chiedendo in via principale declaratoria di simulazione e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della compravendita; in via subordinata, inteso il contratto quale donazione indiretta, nullità e/o annullabilità e/o inefficacia per difetto dell’animus donandi; in via ulteriormente subordinata la revoca della donazione indiretta per ingratitudine ai sensi dell’art. 801 c.c. e comunque la condanna alla restituzione della somma eccedente quella apparente dal rogito ai sensi dell’art. 2033 c.c., ovvero la condanna al pagamento dell’indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c.. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il V.. Con sentenza di data 4 novembre 2015 la Corte d’appello di Trento rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale che, come affermato dal primo giudice, l’intestazione dell’immobile non era stata fittizia, bensì effettiva, rientrando l’operazione nel quadro degli accordi di separazione, e che la stessa, rientrando nella definizione dei rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione, esulava dal campo delle donazioni, rette dallo spirito di liberalità (sicchè irrilevante era la mancanza di animus donandi ed era da escludere la revoca per ingratitudine). Aggiunse la Corte che, a prescindere dal condivisibile rilievo del primo giudice secondo cui il dedotto inadempimento della moglie all’accordo di separazione consensuale era inidoneo a determinare l’effetto preteso non costituendo vizio di invalidità o inefficacia della compravendita, non era stata provata la subordinazione dell’acquisto alla definizione della crisi coniugale in forma consensuale (elementi non erano ricavabili dalle dichiarazioni rese dalla Va. alla Guardia di Finanza, atteso che nessun riferimento era dato cogliere nel contesto della separazione nel senso di un impegno alla separazione consensuale – peraltro gli altri aspetti dell’accordo di separazione, non redatto per iscritto, erano sconosciuti e non era pertanto possibile valutare l’eventuale condotta inadempiente di una delle parti). Osservò infine il giudice di appello che non ricorrevano i presupposti di applicabilità dell’art. 2033, non risultando conferenti i precedenti di legittimità nella presente fattispecie nella quale si chiedeva la sola differenza tra il prezzo che si assumeva effettivamente versato e quello dichiarato nell’atto notarile, e che per le ragioni esposte dal giudice di primo grado, ivi compresa la mancata dimostrazione dell’inesistenza di altre azioni tipiche, stante la natura residuale dell’azione, infondata era la domanda ai sensi dell’art. 2041 c.c..

Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi V.R.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità e di manifesta infondatezza dei singoli motivi di ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia assoluta carenza di motivazione. Lamenta il ricorrente la totale assenza di motivazione. Il motivo è manifestamente infondato, ricorrendo il requisito della motivazione e anche laddove si rinvia alla decisione di primo grado vengono illustrate le ragioni dell’adesione in modo da rendere comprensibile la ratio decidendi.

Con il secondo motivo si denuncia errata qualificazione ed omesso esame del fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che la concatenazione negoziale posta in essere dalle parti non rientrava nel quadro di un accordo stipulato in sede di separazione, ma era relativa ad accordo transattivo volto ad evitare la separazione giudiziale. Il motivo è inammissibile, per una duplice ragione. In primo luogo si stabilisce una inammissibile mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la prima sotto il profilo dell’errata qualificazione, la seconda come vizio motivazionale, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili e che miri a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente (Cass. 23 settembre 2011, n. 19443; 20 settembre 2013, n. 21611). In secondo luogo, quale diretta conseguenza della prima ragione di inammissibilità, non si deduce ai fini del vizio motivazionale un fatto, controverso e decisivo, il cui esame sarebbe stato omesso, ma una qualifica.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1471 c.c. e ss.. Osserva il ricorrente che, come si evince dalle dichiarazioni confessorie rese dalla Va. alla Guardia di Finanza, l’acquisto era avvenuto non con denaro della Va., la quale aveva inoltre contestualmente sottoscritto una procura notarile a vendere, e che, essendo intenzione delle parti quella di addivenire all’intestazione del bene in favore della Va. a condizione che questa rispettasse l’accordo, l’immobile doveva in caso contrario, valutando l’operazione come interposizione reale, considerarsi come acquistato dal V.. Il motivo è inammissibile in quanto, avendo il giudice d’appello concluso nel senso che non era stata provata la subordinazione dell’acquisto alla definizione della crisi coniugale in forma consensuale, la censura mira ad una rivisitazione delle circostanze di fatto che è indagine di merito preclusa nella presente sede di legittimità.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 c.c. e ss.. Osserva il ricorrente che, non essendosi perfezionato l’accordo di separazione consensuale a causa del comportamento inadempiente della Va., ne era derivata la nullità o comunque inefficacia della compravendita. Il motivo è inammissibile, sotto più profili. In primo luogo la censura muove da un presupposto di fatto, il comportamento inadempiente della Va., che non risulta accertato dal giudice di merito. In secondo luogo esso è privo di decisività in quanto non risulta impugnata la ratio decidendi rappresentata dalla condivisione del rilievo del primo giudice secondo cui il dedotto inadempimento della moglie all’accordo di separazione consensuale sarebbe inidoneo a determinare l’effetto preteso non costituendo vizio di invalidità o inefficacia della compravendita.

Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 801,802 e 809 c.c. e motivazione contraddittoria. Osserva il ricorrente che, essendo stato utilizzato per l’acquisto il denaro del V. e della di lui madre, l’operazione era da qualificare in termini di donazione indiretta e che il quadro di crisi coniugale non era conciliabile con l’animus donandi che deve caratterizzare l’atto di liberalità. Il motivo è inammissibile. Ha affermato il giudice di appello che siccome la compravendita rientrava nella definizione dei rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione, esulava dal campo delle donazioni, rette dallo spirito di liberalità. La censura, fondata sulla mera circostanza dell’utilizzo del denaro del ricorrente e della di lui madre, non intercetta la ratio decidendi dell’esclusione dell’esistenza dello spirito di liberalità per l’inerenza della compravendita alla definizione dei rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione, e cioè dell’inconciliabilità dello spirito di liberalità con un previo vincolo obbligatorio. Il motivo è dunque privo di decisività.

Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2041 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e motivazione contraddittoria. Osserva il ricorrente che il V. ha eseguito un pagamento non dovuto, avendo pagato il prezzo dell’immobile intestato alla Va. la quale aveva poi disatteso l’accordo in forza del quale il prezzo era stato pagato, e che l’azione d’ingiustificato arricchimento spettava proprio perchè la fattispecie esulava dai rimedi tipici.

Il motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente deduce la fattispecie dell’indebito oggettivo quale conseguenza di una condotta inadempiente. In realtà, indipendentemente dalla questione dogmatica se la condictio indebiti inerisca solo alla nullità del negozio o abbia una più generale funzione recuperatoria che prescinda dall’invalidità dell’atto traslativo, deve affermarsi che presupposto della prestazione non dovuta è la carenza di titolo giustificativo, la mancanza cioè di un valido rapporto obbligatorio. Nel motivo di ricorso, ai fini dell’applicabilità alla fattispecie dell’art. 2033 c.c., non si deduce l’inesistenza del debito, ma solo una condotta inadempiente della controparte (peraltro non oggetto di accertamento dal parte del giudice di merito, il quale ha ritenuto che non era possibile valutare l’eventuale condotta inadempiente di una delle parti essendo sconosciuti gli elementi dell’accordo di separazione).

Quanto all’azione generale di arricchimento, essa ha come presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro sia avvenuta senza giusta causa, per cui, quando questa sia invece la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto, non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o l’altro rapporto conservino la propria efficacia obbligatoria (Cass. Sez. U. 3 ottobre 2002, n. 14215; 31 gennaio 2008, n. 2312). Il giudice di merito ha accertato che l’intestazione dell’immobile in favore della Va. rientrava nel quadro degli accordi di separazione. La denunciata diminuzione patrimoniale del V. consegue quindi al rapporto giuridico la cui esistenza è stata accertata in sede di giudizio di merito. Manca così il presupposto dell’azione di cui all’art. 2041 c.c.

Nulla per le spese in mancanza della partecipazione della parte intimata al giudizio di cassazione.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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