Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18911 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 16/09/2011), n.18911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25349/2006 proposto da:

D.E. in proprio e quale liquidatore e legale

rappresentante del gruppo FACCHINI ADRIATICO pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 146, presso lo

studio dell’avvocato SPAZIANI TESTA EZIO, rappresentato e difeso 2011

dall’avvocato BARONI Adriano, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 40/2005 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 23/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di processo verbale di costatazione della Guardia di Finanza, l’Ufficio Iva di Padova rettificava le dichiarazioni rese del Gruppo Facchini Adriatico in liquidazione per gli anni 1994 e 1995, contestando l’annotazione in contabilità di fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti e la omessa contabilizzazione dei compensi corrisposti per la tenuta dei libri paga. I ricorsi proposti avverso i due avvisi erano riuniti e respinti in entrambi i gradi del giudizio di merito. Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza della CTR. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate è subentrata nel giudizio d’appello al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che aveva partecipato al primo grado ma non è stato convenuto e non è intervenuto davanti alla CTR, rimanendo estromesso dal processo (Cass. 6591/2008).

Il ricorso è per più versi inammissibile. Manca dello svolgimento del fatto, e – prima ancora – è proposto nei soli confronti del Ministero (e non anche dell’Agenzia delle Entrate, unica parte legittimata passiva, che non si è costituita).

Le spese del grado debbono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.300,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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