Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18911 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. II, 11/09/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 11/09/2020), n.18911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1342/2016 proposto da:

D.B., rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO MASSAGLI;

– ricorrente –

contro

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIMAVO, 3,

presso lo studio dell’avvocato CARLO FARINA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO BARACETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1719/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/01/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da D.B. la sentenza n. 1719/2015 della Corte di Appello di Firenze con ricorso fondato su un motivo e resistito con controricorso della parte intimata.

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierno controricorrente S.S. conveniva in giudizio il D.B. innanzi al Tribunale di Lucca – Sezione Distaccata di Viareggio al fine di ottenere la condanna, previo pagamento a saldo del dovuto residuo del prezzo, alla consegna dell’autovettura Lancia 037 tg. (OMISSIS) da parte del D. medesimo ovvero, in subordine, al pagamento del doppio della caparra già versata di Euro 4mila e al risarcimento del danno.

Il D., costituitosi, contestava l’avversa domanda, di cui chiedeva il rigetto, deducendo di aver legittimamente operato il recesso dal contratto di compravendita dell’auto. L’adito Tribunale di prima istanza accoglieva in parte la domanda attorea, con decisione gravata di appello principale dal D., nonchè di appello incidentale dell’appellato S.. Con la sentenza oggetto del ricorso oggi in esame, l’adita Corte di Appello di Firenze rigettava sia l’appello principale che quello incidentale.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il motivo del ricorso si censura il vizio di falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1385 e 1457 c.c.) e, “comunque omesso esame di un fatto decisivo”.

Il motivo non può essere accolto.

In ordine al primo aspetto delle censure formulate col motivo qui in esame va osservato quanto segue.

La sentenza impugnata ha già spiegato perchè non era possibile l’applicazione delle norme suindicate nel senso invocato dal ricorrente.

Al cospetto della volontà del ricorrente di voler recedere dal contratto inter partes ostava una precisa ratio decidendi (non voluta intendere col ricorso).

La Corte territoriale ha, infatti e con proprio corretto apprezzamento, valutato l’inesistenza della violazione del termine per il pagamento.

L’accertato ritardo di un solo giorno (v.: sentenza, pp. 7 ss.) non poteva consentire e giustificare, nella concreta fattispecie, l’invocata legittimità del recesso dal contratto del venditore dell’autovettura per cui è controversia.

Non confrontandosi con tale ratio il motivo, in punto, non può ritenersi ammissibile.

Quanto al preteso prospettato vizio di omesso esame lo stesso è addotto in assenza di ogni specifica indicazione di dato, documento o fatto idoneo a rendere scrutinabile la doglianza.

Il motivo è, quindi, del tutto inammissibile.

2.- Va, quindi, dichiarata l’inammissibilità, nel suo complesso, del proposto ricorso.

3.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

4.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 2.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

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