Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18910 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/07/2017, (ud. 22/06/2017, dep.28/07/2017),  n. 18910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7410-2016 proposto da:

P.D. elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

A.R., T.S., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRAZIELLA

VITTORIA SIMONATI;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 684/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 18/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con sentenza di questa Corte del 18 gennaio 2016, n. 684 venne dichiarato inammissibile il ricorso proposto da P.D. avverso la sentenza del Tribunale di Monza con cui era stato rigettato l’appello nei confronti della sentenza del Giudice di Pace di quel capoluogo con cui, in relazione all’opposizione a precetto proposta dal P., pur essendo stato ridotto l’importo del dovuto (da Euro 2.902,37 a Euro 2.719,80), l’opponente era stato ritenuto soccombente sul piano delle spese processuali. Il ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, venne dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni: non potendo stabilirsi mediante il ricorso l’oggetto concreto del giudizio di opposizione in primo grado, doveva ritenersi mancante la chiara e precisa indicazione di quando ed in quali termini la questione alla base della singola doglianza sarebbe stata sottoposta ai giudici di merito; la denuncia di difetto di motivazione non era in linea nè con il n. 4 nè con il n. 5 dell’art. 360 c.p.c., mentre quelle di violazione di legge mancavano dell’indicazione delle norme violate, del requisito di specificità e completezza e soprattutto di specifiche argomentazioni coerenti ed esaurienti, sicchè non consentivano alla Corte di cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione.

Ha proposto ricorso per revocazione nei confronti della sentenza di questa Corte P.D. sulla base di due motivi. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con il primo motivo si denuncia l’errore di fatto nell’esame del ricorso, non ricorrendo il difetto di autosufficienza stante il carattere esaustivo delle indicazioni relative ai documenti. Con il secondo motivo si denuncia l’errore di fatto riguardante la formulazione del motivo attinente alle spese legali, essendo stato trattato il motivo di impugnazione in termini assolutamente identici ad altro analogo ricorso accolto, come risulta dalla trascrizione del ricorso alla base della sentenza impugnata per revocazione.

Il ricorso è inammissibile, sotto più profili.

La domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre l’indicazione del motivo della revocazione, prescritto dall’art. 398 c.p.c., comma 2, anche la esposizione dei fatti di causa rilevanti, richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 3, (fra le tante Cass. 6 luglio 2015, n. 13863; 19 ottobre 2006, n. 22385). Il ricorso per cassazione redatto per assemblaggio, attraverso la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali, è carente del requisito di cui all’art. 366, n. 3, che non può, a fronte dell’utilizzo di tale tecnica, neppure essere desunto, per estrapolazione, dall’illustrazione del o dei motivi (fra le tante da ultimo Cass. 22 febbraio 2016, n. 3385). La pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali è infatti per un verso del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata, mentre, per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi del ricorso (Cass. 22 novembre 2013, n. 26277).

Nel ricorso per un verso manca il requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa, per l’altro, soprattutto con riferimento al secondo motivo, il ricorrente ha pedissequamente riprodotto il contenuto dell’originario ricorso per cassazione dichiarato inammissibile.

In secondo luogo va premesso che in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto (Cass. 26 febbraio 2008, n. 5076). Va in particolare rammentato che per quanto attiene alla revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione per errore di fatto, la configurabilità di un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti rispettivamente l’una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali, presuppone che la decisione appaia fondata sull’affermazione di esistenza o di inesistenza di un fatto che per converso la realtà effettiva (quale documentata in atti) induce rispettivamente ad escludere od affermare. Ne discende l’impossibilità di configurare un errore revocatorio nel giudizio espresso da questa Corte in ordine al mancato rispetto del principio di autosufficienza o per una pretesa errata valutazione o interpretazione dei motivi di ricorso (Cass. 15 giugno 2012, n. 9835; 22 giugno 2007, n. 14608; 24 aprile 2006, n. 9533; 28 giugno 2005, n. 13915).

I pretesi errori nell’attività di disamina del ricorso svolta da questa Corte attengono solo alla valutazione ed al giudizio in ordine al contenuto del ricorso, che non possono formare oggetto del rimedio straordinario della revocazione concesso solo per errori di fatto propriamente detti. Con la domanda revocatoria il ricorrente cerca in sostanza di provocare un riesame del pregresso giudizio di legittimità in ordine ai profili di ammissibilità dell’originario ricorso. Deve escludersi che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un “fatto” ai sensi dell’ art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.

Nulla per le spese in mancanza della partecipazione al giudizio della controparte.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 – quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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