Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18910 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 16/09/2011), n.18910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25253-2006 proposto da:

CIT GROUP NFL LIMITED in persona degli Amministratori e legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

CASTRO PRETORIO 122, presso lo studio dell’avvocato RUSSO ANDREA, che

lo rappresenta e difende con procura speciale notarile del Not” Dr”

KEN J’ BYRNE in LONDRA il 25/08/2006 APOSTILLE N. 45916/2006;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI ROMA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 143/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 17/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato RUSSO ANDREA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato DIEGO GIORDANO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Cit Group NLF Limited, soggetto comunitario con sede in (OMISSIS), chiese il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto pagata nel 1996 sull’acquisto in Italia di macchinari che aveva ceduto in locazione finanziaria ad operatore residente. L’Amministrazione rigettò l’istanza motivando che “l’attività svolta dalla società richiedente il rimborso, che nella fattispecie ha effettuato cessioni di impianti che prevedono installazione e montaggio, è da considerarsi rientrante nella previsione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 2 e pertanto soggetta ad imposta. L’IVA relativa alle spese di installazione e montaggio effettuate in Italia direttamente dalla società estera, o per suo conto, può essere recuperata solo con le modalità previste dall’art. 17, commi 2 e 3, e non con la richiesta di rimborso ai sensi dell’art. 38/ter, che prevede, al comma 1, come pregiudiziale, la non effettuazione di operazioni attive nel territorio italiano”. L’impugnazione del diniego era accolta in primo grado ma respinta in appello. La contribuente ricorre con due motivi avverso la decisione della CTR. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha osservato che, in base al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7 presupposto del rimborso invocato è “la non effettuazione di operazioni attive nel territorio Italiano”. La contribuente aveva invece “effettuato cessione di impianti che prevedono installazione e montaggio: … elementi … rientranti nella previsione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 2”. Tale attività era “comprovata dall’esame della descrizione della fattura emessa dalla Società Ranco s.r.l. … con la quale si evince chiaramente che si tratta di una fornitura di beni … inoltre … nel quadro 9 del Mod. IVA-1997 la società dichiarava di aver effettuato l’acquisto di dette attrezzature”.

Col primo motivo di ricorso si denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53, 56 e 57, art. 324 c.p.c. e art. 2909 cod. civ., nonchè dell’art. 112 c.p.c., ed insufficiente motivazione su punto decisivo (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5).

La doglianza censura le considerazioni della sentenza impugnata con le quali la CTR ha osservato che il diritto al rimborso invocato dalla ricorrente è previsto per il soggetto comunitario non residente in Italia, mentre le risultanze processuali giustificavano la conclusione che la ricorrente avesse in Italia una stabile organizzazione. Si lamenta che la mancanza di una stabile organizzazione in Italia della ricorrente era il pacifico presupposto della sentenza di primo grado, che l’Ufficio non aveva contestato coi motivi d’appello.

Il motivo è fondato, come la stessa amministrazione resistente riconosce, ma critica una delle rationes decidendi della decisione impugnata, basata anche su altra di per sè decisiva considerazione giuridica.

La seconda ragione giuridica della decisione è investita dal secondo motivo. Si osserva (deducendo violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 7, 17 e 38 ter e vizio di motivazione contraddittoria o insufficiente) che la sentenza non motiva adeguatamente l’affermazione secondo la quale la ricorrente avrebbe, nell’anno in riferimento, eseguito operazioni imponibili in Italia. La CTR, si lamenta, ha ritenuto che la cessione dei macchinari operata dalla ricorrente fosse riconducibile al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 2 traendo argomento dalla natura di compravendita della operazione di acquisto dei beni, rispecchiata dalla fattura emessa dalla società venditrice e dalla dichiarazione Iva della contribuente, mentre avrebbe dovuto considerare la operazione di cessione dei beni, che era pacificamente consistita in una locazione, rientrante fra le prestazioni di servizio che non escludevano il diritto al rimborso (in forza della previsione dell’art. 7, lett. d, e art. 38 ter del testo di Legge).

Il motivo è fondato. Le descrizioni delle operazione di acquisto contenute nella fattura passiva dell’ottobre 1996, oggetto della istanza di rimborso dell’Iva presentata dalla contribuente nel 1997, non potevano giustificare alcuna deduzione in ordine al compimento di distinte e successive operazioni attive in Italia da parte della ricorrente. Queste sarebbero infatti consistite, secondo la CTR, in “operazioni di installazione e montaggio” contemplate dal “contratto intercorso tra la At.Lt. Capital Limited e la Ranco Italian Controls Incorporated”. Ma tale affermazione non è suffragata da alcun riferimento a specifiche risultanze processuali. Nella tesi della contribuente, della quale non è riferita contestazione da parte dell’Ufficio, quello intercorso tra la At.Lt. Capital Limited e la Ranco Italian Controls Incorporated era un contratto di locazione finanziaria, che ben avrebbe potuto prevedere come prestazione accessoria del locatore quella della installazione e montaggio dei macchinari senza stravolgimento della causa negoziale e quindi della riconducibilità del contratto alla previsione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 ter lett. d. La esclusione del diritto al rimborso dell’Iva pagata sull’acquisto avrebbe pertanto dovuto fondarsi sull’accertamento di una specifica pattuizione e di un distinto corrispettivo che consentissero di considerare la prestazione di installazione e montaggio quale oggetto di un contratto autonomo da quello di locazione.

La motivazione impugnata è dunque carente su questo punto di fatto decisivo. Va dato atto delle ulteriori difese spiegate nel controricorso dell’Agenzia.

E’ infondato il rilievo secondo il quale il contribuente avrebbe fondato l’istanza di rimborso relativa al 1996 su di una norma entrata in vigore nel 1997. In forza della L. n. 428 del 1990, art. 39 la formulazione della lettera d del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4 aveva incorporato le previsioni delle lettere d ed e del testo precedentemente in vigore. La previsione dell’art. 7, lett. d invocata dal contribuente nell’istanza di rimborso era dunque già in vigore nel 1996, ancorchè allora rubricata come D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, lett. e.

Nè può accogliersi la difesa dell’Agenzia, pure spiegata nel controricorso, con la quale si mette in rilievo che il diritto al rimborso dell’imposta previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 ter è subordinato (oltre che ai presupposti affermati dal ricorrente, fra i quali quello, negato dalla CTR, di non aver effettuato operazioni in Italia salvo quelle indicate nell’art. 7, comma 4, lett. d) della Legge) anche alla condizione che l’imposta di cui si chiede il rimborso sia “detraibile ai sensi dell’art. 19”.

Sostiene l’Agenzia che, nella specie, tale presupposto (del quale nè le parti nè i giudici si sono dati carico nei giudizi di merito) non ricorreva, perchè nel periodo di imposta in riferimento il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 8 esentava dall’Iva le locazioni non finanziarie. Sicchè, l’unica operazione che la ricorrente afferma di aver eseguito sarebbe stata esente, e l’Iva pagata sull’acquisto (detraibile in misura corrispondente alla percentuale dell’iva applicata sulle vendite rispetto all’intero fatturato di impresa: cd.

“pro rata”) sarebbe stata interamente indetraibile (Cass. 14315/2003,1015/2005).

La difesa poggia sul presupposto di fatto che quello intercorso tra la At.Lt. Capital Limited e la Ranco Italian Controls Incorporated fosse un contratto di semplice locazione di macchinari. Mentre la contribuente ha sempre sostenuto che si trattasse di un contratto di leasing. La sentenza non contiene un accertamento sul punto, perchè riferisce (pagg. 2/3) la qualificazione di “finanziari” ai canoni corrisposti dal conduttore alle deduzioni della contribuente, in un contesto (il riferimento al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, lett. d) nel quale la distinzione fra locazione e locazione finanziaria non è rilevante. Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata appare pertanto insufficientemente motivata.

La decisione va dunque cassata e la causa rimessa per nuovo esame ad altra sezione della CTR del Lazio, che deciderà anche sulle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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