Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18910 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. II, 11/09/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 11/09/2020), n.18910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25821/2016 proposto da:

B.R.F., rappresentata e difesa dall’avvocato

GIUSEPPE CELIA;

– ricorrente –

contro

B.M., B.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI, 66, presso lo studio dell’avvocato

SIMONA RINALDI GALLICANI, rappresentati e difesi dagli avvocati

ARISTIDE DE VIVO, GIANFRANCO MOBILIO;

– controricorrenti –

e contro

V.E., V.G., V.C., V.A.,

VO.AM., D.S.M., D.S.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 385/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 19/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/01/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Simona Rinaldi Gallicani, con delega depositata in

udienza dall’avvocato Gianfranco Mobilio, difensore dei resistenti,

che si è riportata agli atti depositati insistendo per il rigetto

del ricorso.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

I germani B.M. e G. convenivano in giudizio innanzi al tribunale di Salerno la di loro sorella B.R.F. al fine di sentire dichiarare nullo o, in subordine, annullato, in quanto simulato ed in frode ad essi attori, l’atto pubblico per notaio G. del 20 dicembre 1966.

Con detto rogito la germana evocata in giudizio aveva acquistato da V.R. e M. un appartamento ubicato in (OMISSIS), in atti specificamente descritto ed individuato.

Parti attrici chiedevano, inoltre, la declaratoria di nullità dei testamenti olografi di entrambi i loro genitori B.M. e S.M.R., atti dispositivi – entrambi di identico contenuto – disponenti il lascito, a titolo di disponibile e per ogni eccedenza a titolo di legittima, alla sola figlia R.F. di altro immobile alla (OMISSIS), anch’esso in atti specificamente descritto ed identificato.

Veniva, per conseguenza, domandata dagli attori la devoluzione di tutti gli anzidetti beni immobili quali beni ereditari, a tutti i tre i germani M., G. e R.F. secondo legge previa formazione di un comodo progetto di divisione, con condanna dei possessori dei beni stessi al pagamento dei frutti e delle rendite naturali maturate.

Gli attori chiedevano, altresì ed in via di ulteriore subordine, la declaratoria di simulazione del citato atto del 1966 per atto notaio G. da intendersi come atto di donazione da parte del genitore B.M. in favore di B.R.F..

Costituitasi in giudizio la parte convenuta resisteva alle avverse domande attoree di cui chiedeva il rigetto.

L’adito Tribunale, con sentenza n. 2801/2007, rigettava le domande proposte dalle parti attrici e compensava tra le parti le spese di lite.

Con la detta decisione veniva ritenuto che, nella fattispecie, andava configurata la donazione indiretta dell’immobile di (OMISSIS) (e non del denaro impiegato per l’acquisto); veniva, inoltre, reputata l’insussistenza di qualsiasi motivo di nullità e/o annullabilità dei succitati testamenti olografi. Gli originari attori interponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di prima istanza, della quale veniva richiesta la riforma.

Il gravame era resistito dalla B.R.F., che instava per il rigetto dell’appello.

L’adita Corte di Appello di Salerno, con sentenza n. 385/2016 accoglieva la proposta impugnazione e, in riforma della gravata decisione, dichiarava aperta la successione di S.M.R. e di B.M.; determinava in Euro 323mi1a il valore complessivo della massa ereditaria, in Euro 107.666,66 l’ammontare della quota disponibile ed in Euro 71.777,77 l’ammontare della quota legittima spettante a ciascun coerede; determinava in Euro 179.444,43 la quota spettante a B.R.F., condannata al pagamento in favore di ciascuno dei suoi due germani della somma di Euro 57.316,98, nonchè alla refusione delle spese di lite.

Per la cassazione della detta decisione della Corte territoriale ricorre la B.R.F. con ricorso fondato su cinque ordini di motivi e resistito con controricorso dai germani intimati.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali regolanti la legge cambiaria per quanto attiene la prova del pagamento (art. 360 c.p.c., n. 3 ed art. 45 Legge Cambiaria, artt. 2726 e 2967 c.c. e art. 116 c.p.c.).

La doglianza è tutta incentrata, nella sostanza, sulla valutazione della prova in relazione al pagamento dei titoli cambiari a mezzo dei quali fu effettuato l’acquisto dell’immobile di (OMISSIS).

Il possesso dei titoli, da parte dell’odierna ricorrente, e le girate dei titoli avrebbero dovuto indurre – secondo la prospettazione di cui al motivo del ricorso in esame – a far ritenere che il pagamento era stato effettuato da colei che possedeva i titoli.

La Corte del merito ha, viceversa e nell’ambito delle proprie prerogative, svolto accertamento inteso a verificare la sussistenza, in punto di fatto, di una donazione indiretta.

A tal fine il Giudice del merito ha valorizzato le risultanze della prova testimoniale, ritenute idonee al fine del detto accertamento.

Orbene col motivo si tende proprio a contestare la valutazione dell’esito dello svolto accertamento così come operata dalla Corte del meriti Si tratta, quindi, di perseguire – da parte della ricorrente – l’intento di ottenere, in sede di giudizio di legittimità, un nuovo accertamento di carattere meritale non più possibile.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali regolanti le presunzioni semplici e la loro valutazione (art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 2727 e 2729 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c.).

Viene contestata ad opera della ricorrente la valorizzazione, operata dalla Corte territoriale, del dato inerente la qualifica di casalinga ed impossidente della ricorrente.

Quel dato stimato è stato valutato dalla Corte territoriale, con accertamento in punto di fatto, al fine di ritenere che l’acquisto de quo non avvenne direttamente dalla odierna parte ricorrente e con sua autonoma provvista economica. Col motivo del ricorso si tende oggi ad ottenere una nuova valutazione di quel dato, la quale è preclusa nell’odierno giudizio di legittimità.

Peraltro quel dato di impossidenza non risulta neppure essere stato idoneamente contestato nel giudizio di merito. E, per di più, la verifica di quel dato ad opera della Corte del merito è stato svolto nel contesto di un complessivo accertamento, il cui risultato finale – ovvero una valutazione in punto di puro fatto – non può essere riaffrontato in sede di legittimità (anche alla stregua del vigente sistema processuale in base al quale – e secondo consolidata giurisprudenza – al cospetto della motivata valutazione data, come in ipotesi, dalla sentenza del Giudice del merito solo un irrimediabile contrasto o una anomalia motivazionale possono condurre alla cassazione della decisione).

Il motivo è, quindi, inammissibile.

3.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali e processuali regolanti l’interrogatorio formale, la sua assunzione e la sua valutazione (art. 360 c.p.c., n. 3 e artt. 2730-2734 c.c., nonchè artt. 230,115 e 116 c.p.c.).

Il motivo non può essere accolto, per un verso, in ragione della mancata osservanza del noto requisito dell’autosufficienza, che imponeva alla parte di trascrivere o riportare nei suoi elementi essenziali il contenuto dell’interrogatorio formale, in relazione al quale si fa questione.

Il motivo stesso, per di più, elude del tutto la prospettazione della assoluta decisività, nel complessivo contesto istruttorio, del medesimo interrogatorio formale.

Il motivo va, quindi, respinto.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione e falsa applicazione delle specifiche norme giuridiche inerenti la divisione ereditaria di masse plurime (art. 360 c.p.c., n. 3 e artt. 726 c.c. e segg., art. 747 c.c.).

Parte ricorrente si duole del fatto che, con la divisione per come stabilita dalla sentenza impugnata, vi sia stata una violazione delle suddette norme e non si sarebbe provveduto a svolgere più divisioni per effetto della non unicità, per provenienza, delle masse ereditarie.

Insomma, secondo la prospettazione del motivo, si sarebbero dovute avere tante divisioni quanti erano beni provenienti da titoli diversi.

Al fine di corroborare il proprio assunto parte ricorrente si rifà a noto orientamento giurisprudenziale ed a molteplici massime citate in ricorso (Cass. n.ri 2231/1985 e 5694/2012, nonchè – in particolare – 314/2209 e 5798/1992).

La parte cita (giustamente) e riporta (parzialmente) Cass. n. 314/2009 nel punto in cui vi si afferma che “nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi, e perciò appartenenti a distinte comunioni, deve procedersi a tante divisioni per quante sono le masse, potendo invece procedersi ad una sola divisione solo se tutte le parti vi consentano mediante uno specifico negozio (Cass. 15.5.1992 n. 5798), cosicchè il litisconsorzio necessario tra i condividenti sussiste soltanto all’interno del giudizio di divisione relativo a ciascuna massa”.

Senonchè dalla lettura della medesima decisione citata dalla parte ricorrente emerge anche (e al di là della massima) che “tuttavia la sentenza impugnata (in quel giudizio) è sorretta da una autonoma “ratio decidendi” non oggetto di censura in questa sede, atteso che la Corte territoriale ha ritenuto che di fatto il progetto divisionale predisposto nel giudizio di primo grado aveva riguardato indistintamente tutte e tre le masse ereditarie a prescindere dai diversi titoli di provenienza, e ciò senza alcuna contestazione da parte dei condividenti”.

Orbene, affermando oggi semplicemente che la censura sarebbe stata “sollevata dalla ricorrente per il suo interesse concreto ed attuale a vedersi riconosciuta l’effettiva sua quota per le successioni tastamentarie dei compianti genitori”, il motivo nulla adduce al riguardo di quella necessaria “contestazione da parte del condividente”, pretesamente indicata come “avvenuta”, ma non rilevabile dalla decisione gravata, nè indicata compiutamente dalla parte ricorrente.

Ciò comporta, innanzitutto, il carattere innovativo della censura rispetto al giudizio di merito e l’insussistenza – proprio secondo la giurisprudenza citata – della fondatezza della doglianza.

Va, in ultimo, aggiunto (anche al fine di precisare meglio il dicutum di Cass. n. 314/2009 e delle altre citate pronunce) ed affermato, quindi, che:

“nell’ipotesi di giudizio divisorio avente ad oggetto masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi, la divisione unitaria può avvenire per effetto del consenso comunque manifestato dai condividenti”;

ed, ancora, che:

“il condividente che contesti l’avvenuta divisione unica di masse ereditarie plurime dopo l’effettuazione della stessa sulla base del consenso dei condividenti deve risultare in portatore di un concreto ed effettivo suo interesse leso da tale tipo di procedimento unitario divisionale”.

Il motivo va, dunque, rigettato.

5.- Con il quinto motivo si deduce la violazione di norme inerenti la determinazione del valore dei beni comuni da dividere (art. 360 c.p.c., n. 3 e artt. 558,726,745,747 c.c. e segg.) Il motivo sollecita un nuovo esame ed una novella valutazione in punto di fatto.

Ed, invero, la determinazione del valore dei beni è oggetto precipuo dell’accertamento cui, per legge, sono appositamente preposti i Giudici del merito.

Il motivo è, pertanto, inammissibile.

6.- Alla stregua di quanto esposto, affermato e ritenuto, il ricorso va rigettato.

7.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

8.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio, determinate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

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