Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18910 del 05/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 05/07/2021), n.18910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALSAMO Milena – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 543-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour presso

la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 966/2016 della COMM.TRIB.REG.TOSCANA,

depositata il 24/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2021 dal Consigliere Dott.ssa CIRESE MARINA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. M.A. proponeva ricorso avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro con cui gli era stata revocata l’agevolazione prima casa fruita in relazione alla compravendita del 26 giugno 2007 avente ad oggetto un fabbricato posto in categoria A/7, sito a Montecatini Terme, in quanto considerata abitazione di lusso dall’Agenzia delle Entrate, la quale aveva calcolato una superficie utile superiore a mq 240,00.

La CTP di Pistoia, con sentenza n. 42/16/13, accoglieva il ricorso in considerazione del fatto che, all’esito di un sopralluogo in data 17.5.2010, risultava che tre locali del seminterrato erano “privi di illuminazione naturale” e la superficie utile era quindi pari a mq 219,79.

Interposto appello avverso detta pronuncia da parte della Agenzia delle Entrate, per l’erronea equiparazione dei locali di sgombero alle cantine, la CTR della Toscana, con sentenza in data 24.5.2016, rigettava il gravame confermando la sentenza impugnata.

Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi cui resisteva il contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” parte ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente oltre che contraddittoria in alcuni passaggi.

3. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota II bis, Tabella Parte I allegata, del D.M. 2 agosto 1969, art. 6 nonchè dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” parte ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è errata laddove ha rigettato l’appello dell’Ufficio per non aver fornito la documentazione tecnica sullo stato dei luoghi, così operando un’inammissibile inversione dell’onere della prova con conseguente violazione dell’art. 2697 c.c..

4. Con il terzo motivo di ricorso si prospetta l'”Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″; per avere il decidente calcolato la superficie dell’abitazione, senza alcuna qualificazione dei vani oggetto di contestazione.

5. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (vedi tra le ultima Cass., Sez. 6-5, n. 13977/2019).

Nella specie la sentenza impugnata dà conto in maniera adeguata delle ragioni poste a base della decisione evidenziando l’iter logico seguito in particolare per la determinazione della “superficie utile” dell’immobile soggetto a tassazione ed in ciò sulla base della documentazione prodotta dalle parti.

6. Il terzo motivo di ricorso, da esaminarsi in via prioritaria per ragioni logiche, è fondato, assorbito il secondo.

Va premesso che in tema di ricorso per cassazione, integra un vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., in L. n. 134 del 2012, l’omesso esame di un fatto storico, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia.

In tema di agevolazioni c.d. prima casa, al fine di stabilire se un’abitazione sia di lusso e come tale esclusa da detti benefici, occorre fare riferimento alla nozione di superficie utile complessiva di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, art. 6, per il quale, premesso che viene in rilievo la sola utilizzabilità e non anche l’effettiva abitabilità degli ambienti, detta superficie deve essere determinata escludendo dalla estensione globale riportata nell’atto di acquisto sottoposto all’imposta, quella di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8409 del 26/03/2019; Sez. 5, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017).

In definitiva, ciò che assume rilievo – in coerenza con l’apprezzamento dello stesso mercato immobiliare – è la marcata potenzialità abitativa dello stesso (Sez. 5, Sentenza n. 25674 del 15/11/2013) e, più precisamente, l’idoneità di fatto degli ambienti allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana (Sez. 5, Sentenza n. 23591 del 20/12/2012), in forza del quale è irrilevante il requisito dell”abitabilità” dell’immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello delrutilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione.

Ne consegue che è legittima la revoca del beneficio ove, mediante un semplice intervento amministrativo, possa computarsi nella superficie “utile” vani con altezze ridotte, assumendo rilievo – in coerenza con l’apprezzamento dello stesso mercato immobiliare – la marcata potenzialità abitativa dello stesso (Cass.n. 18480/2016; 10191 del 2016; n. 861 del 2014;18483 del 2016). In particolare, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, ai fini per cui è causa, non si applicano le normative edilizie o igienico-sanitarie (Cass. 12942/2013; 23591 del 2012; n. 10807 del 2012, n. 22279 del 2011; 25674/2013), in quanto gli unici locali da escludersi sono quelli espressamente indicati nella su riportata normativa (Cass. 861/2014; Cass. 24469/2015; 2016/11556).

Nella specie, mentre nel giudizio di primo grado, ai fini della individuazione della “superficie utile”, è stata affrontata la questione della qualificazione dei c.d. locali di sgombero e, dunque, della loro equiparabilità alle cantine, detto scrutinio è completamente omesso nel giudizio di secondo grado.

Pertanto, risulta omesso il fatto rappresentato dalle caratteristiche dei tre vani posti al piano seminterrato rappresentati da “un locale di sgombero, un guardaroba ed un ripostiglio” equiparati dal contribuente a delle cantine con conseguente esclusione dal calcolo della superficie utile, circostanza questa avente un’evidente valenza decisiva ai fini della decisione.

7. In conclusione, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, affinchè esamini la questione evidenziata.

Alla stessa demanda altresì la regolamentazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del terzo motivo del ricorso, rigettato il primo ed assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Toscana, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

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