Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1891 del 29/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1891 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 17732-2011 proposto da:
COMUNE DI BAGNACAVALLO (Ravenna) 00257850396 in
persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo studio dell’avvocato CANNAS
LUCIANA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI GRANFRUTTA
ZANI SOC. COOP. 00082340399 in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BORGOGNONA 47, presso lo

studio dell’avvocato

BRANCADORO GIANLUCA, rappresentata e difesa dall’avvocato
VINCENZI ANTONIO, giusta mandato a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 29/01/2014

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 44/10/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di BOLOGNA del 16.11.09, depositata il 10/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.

Ric. 2011 n. 17732 sez. MT – ud. 18-12-2013
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto: esenzione ICI fabbricati rurali
Reg. Gen. 17732/2011
RICORRENTE: Comune di Bagnacavallo
INTIMATO: Cooperativa Produttori Agricoli Gainfrutta Zani

1 Il Comune di Bagnacavallo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale della Emilia Romagna – Parma 44/10/10 del 10 maggio 2010 che ha accolto
l’appello della contribuente, escludendo la soggezione ad ICI di un fabbricato utilizzato dalla
cooperativa.

2. la gpoperativa si è costituita in giudizio.
Il ricorso deve essere accolto in adesione alla giurisprudenza di questa Corte (si veda da ultimo la
sentenza 19872 del 14/11/2012 secondo cui “in tema di ICI, solo l’immobile che sia stato iscritto
nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in
conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 9 d.l. n. 557 del 1993,
convertito in legge n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 23 bis del d.l. n. 207 del 2008, convertito in legge n. 14 del 2009, dell’art. 2, comma 1,
lettera a, del d.lgs. n. 504 del 1992,. Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria
catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di
classamento, restando altrimenti il fabbricato medesimo assoggettato all’ICI”.
Il Collegio ha condiviso la relazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione
della Commissione Tributaria Regionale della Emilia Romagna, che deciderà anche per le spese del
presente grado .
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 18 dicembre 2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

E’ stata depositata la seguente relazione.

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