Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1891 del 28/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/01/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 28/01/2020), n.1891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Presidente –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27521-2018 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO N.

58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SAVINA BOMBOI;

– ricorrente principale –

contro

FINCANTIERI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONELLO DI ROSA;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

C.C.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 279/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 20/07/2018 r.g.n. 169/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato BRUNO COSSU;

udito l’Avvocato ENZO MORRICO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 20 luglio 2018, la Corte d’appello di Genova dichiarava illegittimo il licenziamento intimato per giusta causa il 21 luglio 2016 da Fincantieri s.p.a. a C.C., risolto il rapporto di lavoro dalla data suindicata e condannava la società datrice a corrispondere al lavoratore un’indennità risarcitoria in misura di venti mensilità e quella di mancato preavviso: così riformando la sentenza di primo grado, che, confermando l’ordinanza dello stesso Tribunale ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 49 aveva invece annullato il licenziamento e condannato Fincantieri s.p.a. a reintegrare C.C. nel posto di lavoro e a pagargli, a titolo risarcitorio, le retribuzioni maturate dal licenziamento al ripristino del rapporto.

A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva provati i fatti contestati (con tempestiva lettera di addebito del 12 luglio 2016) alla base del licenziamento intimato, per essere stato il lavoratore sorpreso da una guardia giurata in servizio a tutela del patrimonio aziendale, nella notte tra il (OMISSIS), intento a dormire in una cabina, chiusa dall’interno, della nave “(OMISSIS)” allestita dalla società datrice e in consegna all’armatore, anzichè a rimuovere (insieme con altri colleghi) il materiale elettrico rimasto a bordo, secondo il compito commessogli e, una volta svegliato dal vigilante, avere rifiutato la consegna del proprio budget per l’identificazione, interrompendo anticipatamente l’attività lavorativa.

Tuttavia, pur ritenendo anch’essa la misura disciplinare sproporzionata all’addebito, ne escludeva la punibilità con la sanzione conservativa prevista dall’art. 9, lett. b) del CCNL di settore (ossia con la multa o la sospensione per il lavoratore che senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione), per avere C.C. tenuto un comportamento, non già immediatamente riscontrabile dal datore di lavoro, contrario al suo dovere di diligenza (come quelli oggetto di previsione collettiva sanzionata in via conservativa), ma di occultamento in luogo appartato (quale la cabina di una nave chiusa dall’interno) per mettersi a dormire, quando invece lo si credeva intento a lavorare, così aggravando l’inadempimento all’obbligo di diligenza con la violazione di quello generale di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.

Sicchè, la Corte ligure applicava la tutela indennitaria prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5 (in luogo del 4) come novellato dalla L. n. 92 del 2012, nella misura suindicata, in particolare considerazione dell’anzianità ultradecennale del lavoratore e delle dimensioni dell’attività economica; e gli riconosceva pure l’indennità di mancato preavviso, con essa compatibile.

Con atto notificato il 18 settembre 2018, il lavoratore ricorreva per cassazione avverso tale sentenza con unico motivo, cui la società datrice resisteva con controricorso contenente ricorso incidentale pure con unico motivo, cui il lavoratore replicava a propria volta con controricorso; entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo, il lavoratore deduce violazione dell’art. 9, lett. b) del CCNL per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica privata ed alla installazione di impianti del 5 dicembre 2012, per la previsione della sola sanzione conservativa per l’ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa senza giustificato motivo, nell’irrilevanza di una caratterizzazione accessoria del comportamento, quale la realizzazione della condotta “mettendosi a dormire, di nascosto, in un luogo appartato, durante il turno notturno”, non integrante una diversa fattispecie, autonomamente apprezzabile e sanzionabile.

2. Con motivo parimenti unico, la società controricorrente in via di ricorso incidentale, a propria volta deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2105 e 2119 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5 per erronea esclusione della proporzionalità della sanzione del licenziamento inflitta, in considerazione dei comportamenti contestati al lavoratore ritenuti provati e integrare l’inosservanza, oltre che dell’obbligo di diligenza, anche di correttezza e buona fede, con un ragionamento pure contraddittorio, posta l’idoneità dei suddetti comportamenti, in violazione dell’obbligo di fedeltà, a ledere il vincolo di fiducia con il datore di lavoro irrimediabilmente, per la gravità della condotta.

3. Per evidenti ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, esso deve essere esaminato per primo ed è infondato.

3.1. Non si configura, infatti, la violazione dell’art. 2119 c.c., non rilevando qui (come ancora recentemente ritenuto da: Cass. 10 luglio 2018, n. 18170) una questione di sindacabilità, sotto il profilo della falsa interpretazione di legge, del giudizio applicativo di una norma cd. “elastica” (quale indubbiamente è la clausola generale della giusta causa), che indichi solo parametri generali e pertanto presupponga da parte del giudice un’attività di integrazione giuridica della norma, a cui sia data concretezza ai fini del suo adeguamento ad un determinato contesto storico – sociale: in tal caso ben potendo il giudice di legittimità censurare la sussunzione di uno specifico comportamento del lavoratore nell’ambito della giusta causa (piuttosto che del giustificato motivo di licenziamento), in relazione alla sua intrinseca lesività degli interessi del datore di lavoro (Cass. 18 gennaio 1999, n. 434; Cass. 22 ottobre 1998, n. 10514). E ciò per la sindacabilità, da parte della Corte di cassazione, dell’attività di integrazione del precetto normativo compiuta dal giudice di merito, a condizione che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza del predetto giudizio rispetto agli standards, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale (Cass. 26 aprile 2012, n. 6498; Cass. 2 marzo 2011, n. 5095).

3.2. Ed ancora, in tema di licenziamento disciplinare, rientra nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice di merito la verifica della sussistenza della giusta causa, con riferimento alla violazione dei parametri posti dal codice disciplinare del c.c.n.l., le cui previsioni, anche quando la condotta del lavoratore sia astrattamente corrispondente alla fattispecie tipizzata contrattualmente, non sono vincolanti per il giudice, dovendo la scala valoriale ivi recepita costituire uno dei parametri cui fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di cui all’art. 2119 c.c., attraverso un accertamento in concreto della proporzionalità tra sanzione ed infrazione sotto i profili oggettivo e soggettivo; con la conseguenza che le parti ben potranno sottoporre il risultato della valutazione cui è pervenuto il giudice di merito all’esame della Suprema Corte, sotto il profilo della violazione del parametro integrativo della clausola generale costituito dalle previsioni del codice disciplinare (Cass. 16 aprile 2018, n. 9396; Cass. 26 ottobre 2018, n. 27238; Cass. 23 maggio 2019, n. 14063).

3.3. Nel caso di specie, la società ha invece censurato l’apprezzamento in fatto della Corte territoriale in ordine alla proporzionalità della misura sanzionatoria, essendo in sede di legittimità insindacabile la valutazione di gravità della condotta, operata in base a congruo ed argomentato ragionamento motivo (dal penultimo capoverso di pg. 7 al penultimo di pg. 8 della sentenza), di ravvisata attenuazione dell’elemento soggettivo della colpa, in esito ad attento e critico apprezzamento della fattispecie nella sua peculiare articolazione di addebiti contestati. Essi sono stati infatti ritenuti di entità, anche considerata la realizzazione di “una finalità specifica, circoscritta e per così dire straordinaria” (così al terzo capoverso di pg. 8 della sentenza), “non così grave… da far ritenere il futuro ripetersi, in condizioni normali di episodi analoghi e quindi tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario del rapporto di lavoro” (così al penultimo capoverso di pg. 8 della sentenza).

3.4. Ed è noto che la sanzione disciplinare debba essere proporzionale alla gravità dei fatti contestati, sia in sede di irrogazione della sanzione da parte del datore nell’esercizio del suo potere disciplinare, avuto riguardo alle ragioni che lo hanno indotto a ritenere grave il comportamento del dipendente, sia da parte del giudice del merito, il cui apprezzamento della legittimità e congruità della sanzione applicata, se sorretto da adeguata e logica motivazione, si sottrae a censure in sede di legittimità (Cass. 8 gennaio 2008, n. 144; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1788; Cass. 25 maggio 2012, n. 8293; 26 settembre 2018, n. 23046).

3.5. Giova inoltre ribadire che, mentre il giudizio di sussunzione è giudizio di diritto, in quanto tale sottoponibile anche a questa S.C., quello di mera proporzionalità in concreto fra illecito disciplinare e relativa sanzione è giudizio di fatto, riservato al giudice di merito che deve operarlo tenendo conto di tutti i connotati oggettivi e soggettivi della vicenda: come, ad esempio, l’entità del danno, il grado della colpa o l’intensità del dolo, l’esistenza o non di precedenti disciplinari a carico del dipendente (Cass. 26 aprile 2012, n. 6498; Cass. 29 marzo 2017 n. 8136; Cass. 10 luglio 2018, n. 18172).

4. L’unico motivo di ricorso principale, relativo a violazione dell’art. 9, lett. b) del CCNL di settore 5 dicembre 2012 di previsione della sola sanzione conservativa per l’ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa senza giustificato motivo, è infondato.

4.1. Secondo il più recente ed ormai consolidato indirizzo di questa Corte, cui deve essere data continuità (e ancora ultimamente: Cass. 19 luglio 2019, n. 19578), la valutazione di non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato rientra nell’art. 18, comma 4 solo nell’ipotesi in cui lo scollamento tra la gravità della condotta realizzata e la sanzione adottata risulti dalle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, che ad essa facciano corrispondere una sanzione conservativa. Ma al di fuori di tale caso, la sproporzione tra la condotta e la sanzione espulsiva rientra nelle “altre ipotesi” in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, per le quali l’art. 18, comma 5 prevede la tutela indennitaria c.d. forte: avendo la novella del 2012 introdotto una graduazione delle ipotesi di illegittimità della sanzione espulsiva dettata da motivi disciplinari, facendo corrispondere a quelle di maggiore evidenza la sanzione della reintegrazione e limitando la tutela risarcitoria all’ipotesi del difetto di proporzionalità che non risulti dalle previsioni del contratto collettivo (Cass. 25 maggio 2017, n. 13178, in motivazione; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25534; Cass. 14 dicembre 2018, n. 32500, in motivazione).

4.2. Una tale interpretazione è coerente con la lettera dell’art. 18, comma 4, che vieta operazioni ermeneutiche che estendano l’eccezione della tutela reintegratoria alla regola rappresentata dalla tutela indennitaria (da ritenersi espressione, secondo la volontà del legislatore, di “una valenza di carattere generale”: Cass. s.u. 27 dicembre 2017, n. 30985, in specifico riferimento alla c.d. tutela indennitaria forte, prevista dal citato art. 18, comma 5) nonchè, dal punto di vista sistematico, in quanto violerebbe la chiara ratio nel nuovo regime in cui la tutela reintegratoria presuppone l’abuso consapevole del potere disciplinare, che implica una sicura e chiaramente intellegibile conoscenza preventiva, da parte del datore di lavoratore, della illegittimità del provvedimento espulsivo derivante o dalla insussistenza del fatto contestato oppure dalla chiara riconducibilità del comportamento contestato nell’ambito della previsione della norma collettiva fra le fattispecie ritenute dalle parti sociali inidonee a giustificare l’espulsione del lavoratore (Cass. 9 maggio 2019, n. 12365).

4.3. Anche a superamento di un iniziale precedente di questa Corte, aperto ad una valutazione di proporzionalità pure nella selezione della tutela al cospetto di previsioni sanzionatorie collettive, concisamente argomentato (“Considerato che il contratto collettivo parifica all’insubordinazione grave, giustificativa del licenziamento, gravi reati accertati in sede penale… si deve ritenere rispettosa del principio di proporzione la decisione… che non ha riportato il comportamento in questione, certamente illecito, alla più grave delle sanzioni disciplinari”: Cass. 11 febbraio 2015, n. 2692), il più recente arresto citato ha chiarito quale debba essere la latitudine interpretativa della nuova disciplina dell’art. 18, comma 4. E ha puntualizzato come vi sia spazio per un’interpretazione estensiva, in linea generale consentita ai sensi dell’art. 1365 c.c., al riguardo precisando, per richiamo, la sua praticabilità solo ove risulti l'”inadeguatezza per difetto” dell’espressione letterale adottata dalle parti rispetto alla loro volontà, tradottasi in un contenuto carente rispetto all’intenzione: in tale ipotesi, dovendo l’interprete tener presenti le conseguenze normali volute dalle parti stesse con l’elencazione esemplificativa dei casi menzionati e verificare la possibilità di ricomprendere nella previsione contrattuale ipotesi in essa non contemplate, attenendosi nel compimento di tale operazione ermeneutica al criterio di ragionevolezza imposto dalla medesima norma (Cass. 13 aprile 2017, n. 9560). E ha quindi evidenziato come la suddetta verifica debba essere eseguita con particolare severità in un contesto, come quello in esame, nel quale trova applicazione il principio generale secondo cui una norma che preveda un’eccezione rispetto alla regola generale deve essere interpretata restrittivamente; così escludendo un’apertura all’analogia o a un’interpretazione che allargasse la portata della norma collettiva oltre i limiti sopra delineati, che produrrebbe effetti esattamente contrari a quelli chiaramente espressi dal legislatore in termini di esigenza di prevedibilità delle conseguenze circa i comportamenti tenuti dalle parti del rapporto (Cass. 9 maggio 2019, n. 12365, cit.).

4. Dalle superiori argomentazioni discende il rigetto di entrambi i ricorsi principale e incidentale, con la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

LA CORTE

rigetta entrambi i ricorsi e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e del ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2020

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