Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1891 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. I, 28/01/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 28/01/2010), n.1891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29962/2008 proposto da:

D.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 235, presso l’avvocato DI GIOIA

Giulio, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

05/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/11/2009 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIULIO DI GIOIA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – D.A., con ricorso notificato l’11.12.2008, ha impugnato il decreto 5.5.2008 pronunciato dalla corte d’appello di Roma, che, accolta la domanda d’equa riparazione in Euro 3.000,00, ha liquidato le spese del giudizio di merito in complessivi Euro 750,00, Euro 200,00 dei quali per diritti e Euro 50,00 per spese.

Il Ministero della giustizia ha depositato un atto di costituzione oltre i termini stabiliti per il controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – E’ chiesta la cassazione del capo del decreto che riguarda la liquidazione delle spese del processo.

Motivo del ricorso è il vizio di violazione di norme di diritto, in cui si sostiene che la corte d’appello è incorsa nel liquidare in misura inferiore ai minimi tariffari i diritti di avvocato, oltre a non aver pronunciato condanna anche al rimborso forfetario delle spese processuali.

Il motivo è corredato da quesito.

2. – E’ fondato sotto ambedue gli aspetti.

La liquidazione dei diritti di avvocato in Euro 200,00 è inferiore ai minimi tariffari, che ammonta a Euro 378,00 per le sole prestazioni necessarie di un giudizio di cognizione su diritti, che si svolga davanti alla corte d’appello e si concluda con la condanna del convenuto al pagamento della somma di Euro 3.000,00: ciò in rapporto alla tariffa approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, ed alla tabella B, quadro 1^, per lo scaglione da Euro 2.600,01 ad Euro 5.200,00.

Quanto al secondo punto, va poi osservato, che il rimborso forfetario delle spese generali (art. 14 della tariffa approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127) spetta anche in assenza di domanda, ma se il giudice non estende la condanna alle spese a tale rimborso, il vizio della sentenza si presta ad essere denunciato con l’impugnazione (Cass. 14.5.2007 n. 10997).

4. – Il ricorso è accolto ed il corrispondente capo del decreto è cassato.

5. – La Corte ha il potere di pronunciarsi sul punto nel merito.

I diritti di avvocato sono liquidati, in conformità della richiesta, ma con abbattimento da Euro 471,00 ad Euro 458,00: considera infatti la Corte che, rispetto all’attore, con la voce “iscrizione a ruolo” (9) non si presti ad essere cumulata quella “costituzione in giudizio” (10).

Ne risulta una liquidazione delle spese del giudizio di merito in complessivi Euro 1.008,00, aumentate del rimborso forfetario delle spese generali e degli accessori di legge.

6. – Le spese di questo giudizio di cassazione sono liquidate, in rapporto al valore della controversia, in Euro 230,00 per onorari e Euro 100,00 per spese, anch’esse con aumento del rimborso forfetario delle spese generali e degli accessori di legge.

7. – Delle spese del giudizio di merito è ordinata la distrazione a favore degli avvocati Di Gioia e Di Nicola; di quelle del giudizio di cassazione a favore dell’avvocato Giulio di Gioia, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non percepito gli onorari.

PQM

La Corte accoglie in parte il ricorso e, pronunciando nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di D.A. della somma di Euro 1.008,00 a titolo di spese del giudizio di primo grado; lo condanna inoltre al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 330,00, di cui Euro 230,00 per onorari di avvocato, e per tutte al correlativo rimborso forfetario delle spese generali e degli accessori di legge, ordinando la distrazione delle spese del giudizio di primo grado a favore degli avvocati Di Gioia e Di Nicola e di questo giudizio di cassazione in favore dell’avvocato Giulio di Gioia, fermo restando per il resto il decreto impugnato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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