Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1891 del 21/01/2022

Cassazione civile sez. lav., 21/01/2022, (ud. 21/12/2021, dep. 21/01/2022), n.1891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24180-2016 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente –

contro

T.P., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO TRIONFALE

N. 7, presso lo studio dell’avvocato STEFANO FIORINI, rappresentata

e difesa dall’avvocato GABRIELE SILVETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 396/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 14/04/2016 R.G.N. 436/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/12/2021 dal Consigliere Dott.ssa TRICOMI IRENE.

 

Fatto

RITENUTO

1. La Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 396 del 2016, ha rigettato l’appello proposto dal MIUR nei confronti di T.P. avverso la sentenza del Tribunale di Pescara, resa tra le parti, che aveva riconosciuto il diritto della lavoratrice (titolare di incarico a tempo indeterminato di coordinatore provinciale per l’educazione fisica e sportiva presso l’Ufficio scolastico provinciale di Pescara con decorrenza dal 1 settembre 2012) a percepire il trattamento economico previsto dall’art. 87, comma 3, del CCNL Scuola 2006-2009, in luogo di quello previsto dall’Accordo nazionale 18 novembre 2009 e dall’art. 4 dell’Intesa 26 novembre 2013, con decorrenza dal 1 settembre 2012, con conseguente condanna al pagamento degli arretrati maturati fino alla data della sentenza, nonché a corrispondere alla lavoratrice a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, la somma di Euro 11.553,36 (che la docente avrebbe conseguito se l’anzidetto incarico le fosse stato conferito fin dal 10 settembre 2009 al 31 agosto 2012, come stabilito da altra sentenza della Corte d’Appello passata in giudicato).

2. La Corte d’Appello ha affermato che l’art. 87, comma 3, del Contratto collettivo Scuola 2006-2009 definisce quale unico criterio di remunerazione delle ore aggiuntive connesse all’espletamento dell’incarico di coordinatore provinciale per l’educazione fisica quello di cui all’art. 70 del contratto collettivo del 1995, maggiorato del 10%.

Gli accordi collettivi integrativi del 2009 del 2010, nel far confluire il suddetto emolumento all’interno del finanziamento per la realizzazione di progetti per la diffusione della pratica sportiva, conseguentemente, consentendone una remunerazione forfettaria, non trovano applicazione per i coordinatori provinciali per l’educazione fisica. Ciò sia in ragione della diversità della figura professionale del personale insegnante inserito “nell’ambito di uno specifico progetto contenuto nel piano di offerta formativa”, rispetto al profilo professionale del coordinatore provinciale per l’educazione fisica, sia per la mancanza di delega da parte della contrattazione collettiva nazionale alla contrattazione decentrata. Di talché l’applicazione del criterio forfettario ai coordinatori introdurrebbe un sistema di remunerazione contrastante con la contrattazione collettiva nazionale.

Inoltre, la Corte d’Appello ha affermato che la remunerazione prevista dall’art. 87, comma 3, si qualifica come retribuzione per attività ordinaria, sicché essa è dovuta anche per i periodi di ferie.

3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il MIUR prospettando tre motivi di impugnazione.

4. Resiste la lavoratrice con controricorso, assistito da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e

falsa applicazione dell’art. 87 del CCNL scuola 2006-2009, del D.L. n. 87 del 2010, art. 4, comma 4-octies, e dell’art. 3262 c.c.,

commi 1 e 2 e art. 1367 c.c., in relazione all’art. 3601 c.p.c., n. 3.

Il Ministero, dopo aver richiamato il contenuto dell’art. 87 del CCNL, ha affermato che deve ritenersi che entrambi i criteri individuati dal comma 2 si estendono ai docenti coordinatori provinciali per l’educazione fisica e sportiva, atteso che l’utilizzo dell’espressione “con la maggiorazione prevista dal presente articolo” non è univocamente riferibile al solo criterio relativo alla misura oraria maggiorata, atteso che anche il compenso forfettario può essere determinato in modo da rendere la retribuzione complessiva più elevata di quella conseguibile secondo i criteri di calcolo di cui all’art. 70 del Contratto collettivo del 1995.

Ciò troverebbe conferma nella circostanza che ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, lett. d), del Contratto collettivo 2006-2009 e dal D.L. n. 78 del 2010, art. 4, comma 4-octies le risorse per la remunerazione di competenze accessorie, quali sono le ore aggiuntive di insegnamento, sono determinate dalla contrattazione collettiva integrativa e devono essere contenute entro limiti determinati.

Ad avviso di parte ricorrente, se per la remunerazione delle ore aggiuntive dei docenti di educazione fisica non fosse prevista la possibilità di una determinazione forfettaria, non sarebbe possibile rispettare il limite quantitativo complessivo stabilito dalla contrattazione collettiva, sulla scorta di precise disposizioni di legge.

Con Accordo nazionale del 18 novembre 2009 e con la successiva Intesa del 18 maggio 2010, il MIUR e le organizzazioni sindacali hanno stabilito le risorse per il finanziamento di tali attività e hanno individuato i criteri per la loro ripartizione, facendo espressamente riferimento alla remunerazione anche dei docenti coordinatori provinciali di educazione fisica.

Tale disciplina sarebbe applicabile anche alla fattispecie in esame e ciò non potrebbe essere messo in dubbio per il fatto che l’incarico di coordinatore comporti l’esonero dall’attività di insegnamento, perché è lo stesso art. 87, comma 3, del CCNL, che qualifica le ore lavorative ulteriori come eccedenti.

Pertanto, la loro remunerazione rientra tra le componenti accessorie della retribuzione.

L’art. 4 dell’Accordo nazionale concernente la ripartizione delle risorse, di cui agli artt. 33, 62 e 87, del Contratto collettivo stabilisce che è stanziato un finanziamento complessivo per la realizzazione di progetti per la promozione della pratica sportiva, nell’ambito del quale ad ogni scuola secondaria è assegnata una quota aggiuntiva, anche in relazione al coordinatore delle attività sportive.

L’art. 4 dell’Intesa, ai fini della ripartizione delle risorse, definisce criteri di computo delle quote di finanziamento da attribuire a ciascuna scuola per le attività complementari di educazione fisica, individuando una quota aggiuntiva da assegnare alle scuole con titolarità di docenti coordinatori provinciali.

Alla stregua delle suddette disposizioni, la remunerazione delle ore aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo anche per i docenti coordinatori provinciali grava sui fondi correlati ai POF e, pertanto, l’art. 87, comma 3, del CCNL non può che interpretarsi nel senso di ammettere una remunerazione forfettaria.

In sintesi, la Corte d’Appello, là dove ha affermato che l’art. 87, comma 3, prevede quale remunerazione delle ore aggiuntive solo il criterio dell’art. 70 del contratto collettivo del 1995, avrebbe violato il criterio ermeneutico previsto dall’art. 1362 c.c., dovendosi dare rilievo alla comune intenzione delle parti e non solo al dato letterale della clausola.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 87, 4, lett. d), e 33 del CCNL 2006-2009, del D.L. n. 78 del 2010, art. 4, comma 4-octies, e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La sentenza della Corte di Appello sarebbe errata nella parte in cui, qualificando l’attività svolta dai docenti coordinatori oltre l’orario di 18 ore settimanali quale attività non aggiuntiva, ma ordinaria, ha escluso la delega in materia da parte della contrattazione collettiva nazionale in favore di quella integrativa ed ha ritenuto la regolamentazione recata dalla contrattazione integrativa contrastante con l’art. 87, comma 3, del CCNL.

Il Ministero afferma che la circostanza che il conferimento dell’incarico di coordinatore avvenga con esonero dagli obblighi d’istituto non è sufficiente a far ritenere che gli emolumenti oltre le 18 ore non costituiscano competenze accessorie.

Da un lato, infatti, l’orario dei docenti coordinatori rimane di 18 ore settimanali; dall’altro, l’art. 77 del Contratto collettivo, alla lettera d), espressamente qualifica quali compensi accessori quelli dovuti per la remunerazione di ore eccedenti attività aggiuntiva; d’altra parte, la lavoratrice agiva in giudizio proprio per il pagamento di ore aggiuntive.

La delega alla contrattazione integrativa deve rinvenirsi all’art. 4, lett. d), del Contratto collettivo 2006-2009; a sua volta l’art. 37 del CCNL del 31 agosto 1999 prevede che il piano di ripartizione delle risorse residue da ridistribuire, incluse le istituzioni scolastiche italiane all’estero, viene disposto al Ministero della pubblica istruzione d’intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto.

Ciò si inquadra all’interno del D.L. n. 78 del 2010, art. 4, comma 4-octies, secondo il quale: con decreto dei Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, all’inizio di ogni anno viene stabilita per ciascuna istituzione scolastica una dotazione finanziaria a valere sugli stanziamenti concernenti le competenze accessorie dovute al personale di cui al comma 4-septies ed iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro i cui limiti le medesime istituzioni programmano le conseguenti attività. La predetta dotazione viene successivamente definita, nel rispetto dei predetti limiti, in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa.

La sentenza, quindi, sarebbe errata e violerebbe l’art. 4, lett. d), e l’art. 33 del Contratto collettivo 2006-2009, nonché il D.L. n. 78 del 2010, art. 4, comma 4, poiché la contrattazione integrativa era espressamente delegata alla disciplina delle competenze accessorie.

La pronuncia impugnata sarebbe altresì in contrasto con il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, là dove afferma che gli accordi collettivi integrativi avrebbero introdotto un sistema di remunerazione delle ore aggiuntive diverso rispetto a quello previsto dall’art. 87.

Infatti, non vi sarebbe alcun contrasto tra la norma collettiva nazionale e quella integrativa e una delega espressa alla contrattazione collettiva non sarebbe stata neppure necessaria.

Con gli accordi integrativi e con le intese, l’Amministrazione non ha fatto altro che optare per il pagamento una tantum in luogo di quello precedentemente adottato, senza che ciò leda diritti dei lavoratori.

D’altro canto, prosegue parte ricorrente, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, viene comunemente interpretato nel senso che non sia possibile introdurre mediante la contrattazione collettiva integrativa una disciplina in contrasto con quella del contratto collettivo nazionale di comparto.

Nessun contrasto sussisterebbe nel caso di specie – e non sarebbe stata necessaria alcuna specifica delega – affinché la contrattazione collettiva potesse definire il criterio di remunerazione da applicare, in quanto meramente attuativa di quella posta dalla contrattazione collettiva nazionale.

3. Il primo e il secondo motivo di ricorso devono essere trattati insieme in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati.

La figura del coordinatore era disciplinata dalla L. n. 88 del 1958, art. 9, poi trasfuso nel D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 307.

Tale ultima disposizione, novellata dalla L. n. 190 del 2014, prevede che “L’organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica sono di competenza degli uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall’insegnamento”.

L’evoluzione della norma è avvenuta in parallelo con la progressiva affermazione dell’autonomia e della personalità giuridica delle istituzioni scolastiche, con il passaggio delle competenze dai Provveditorati agli studi agli Uffici scolastici regionali e con le nuove funzioni e ruolo attribuiti al Dirigente scolastico rispetto al Capo d’Istituto.

3.1. E’, quindi, coerente con l’evoluzione del sistema scolastico nel complesso e con il settore specifico, attesa la valorizzazione dello sport nelle scuole, che l’incarico di coordinatore per l’educazione fisica e sportiva possa essere conferito ad un docente di ruolo con esonero totale o parziale dall’insegnamento, pur venendo in rilievo compiti, anche tecnico connessi alla funzione docente e alle esigenze formative dei giovani e della comunità scolastica.

3.2. Viene in rilievo l’art. 87 del CCCL 2006-2009, che ha previsto al comma 1: “Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino ad un massimo di 6 settimanali, del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva, vanno individuate ed erogate nell’ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF, progetto che può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti”.

Il successivo comma 2 ha stabilito: “Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno scolastico, il compenso in parola può essere corrisposto, nella misura oraria, maggiorata del 10%, prevista dall’art. 70 del CCNL del 4.8.1995, ovvero in modo forfetario e riguardare solo docenti di educazione fisica impegnati nel progetto in servizio nell’istituzione scolastica.”.

Infine, il comma 3 sancisce: “Ai docenti coordinatori provinciali per l’educazione fisica è erogato, nel limite orario settimanale del precedente comma 1, il compenso per le ore eccedenti con la maggiorazione prevista dal presente articolo”.

3.3. Questa Corte ha già avuto modo di esaminare il rapporto tra le fonti convenzionali – in particolare il rapporto tra il CCNL e i successivi accordi integrativi richiamati dal MIUR nel ricorso – che qui viene in rilievo, in relazione alla figura del docente coordinatore per l’educazione fisica, con le sentenze Cass., Sezione Lavoro, n. 17639 del 2019, n. 16843 del 2019, n. 16844 del 2019.

Con le suddette sentenze – cui va data continuità e la cui motivazione si richiama ai sensi dell’art. 118, disp. att. c.p.c., comma 1 – questa Corte ha posto in rilievo, tra l’altro, come il dato testuale e quello sistematico delle disposizioni contenute nell’art. 87 evidenziano in modo chiaro ed inequivoco che le parti collettive hanno voluto differenziare le modalità di computo del compenso per le ore di lavoro eccedenti le 18 ore settimanali: applicazione della maggiorazione del 10% ovvero, in alternativa, in modo forfetario quanto ai docenti (comma 2); applicazione della sola maggiorazione del 10% quanto ai coordinatori provinciali (comma 3).

Si è anche chiarito che “la differente modalità di computo del compenso trova ragione nella diversità della posizione dei coordinatori provinciali che non svolgono funzioni di docenza e la cui attività, per tale ragione, è estranea al piano dell’offerta formativa (POF) e ai progetti della singola istituzione scolastica”.

3.4. In ragione dei suddetti principi, pertanto, deve affermarsi la correttezza della decisione della Corte d’Appello che ha delimitato l’ambito della delega alla contrattazione collettiva, escludendo l’applicazione della determinazione forfettaria del compenso per le ore eccedenti ai docenti coordinatori per l’educazione fisica.

3.5. Ed infatti, gli odierni profili di censura non introducono argomenti per rivedere l’arresto delle sentenze sopra richiamate.

3.6. Vanno tuttavia effettuate alcune precisazioni sulle modalità di determinazione delle ore eccedenti in relazione alla prestazione lavorativa del docente coordinatore per l’educazione fisica, anche ai fini dell’esame del secondo profilo di censura.

Occorre in proposito rilevare che la contrattazione collettiva (CCNL 2006-2009), pur in presenza di una disposizione (citato D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 307) che già prevedeva che il docente coordinatore “può essere dispensato in tutto o in parte dall’insegnamento”, non ha dato rilievo alla conformazione assunta dalla prestazione lavorativa del docente quale coordinatore nel caso in cui intervenga l’esonero, anche se totale, circostanza quest’ultima che oggettivamente esclude l’attività di docenza.

L’indicazione contenuta nel comma 1 dell’art. 87 CCNL di 18 ore settimanali del personale insegnante di educazione fisica, è indicazione di 18 ore di docenza, come si evince dalla lettura congiunta del citato art. 87 e dell’art. 28 (attività di insegnamento), comma 5, del medesimo CCNL.

Di talché, per dare sistematicità al quadro normativo negoziale (artt. 28, comma 5, art. 87 e art. 145 del CCNL 2006-2009) ed effettività alla disposizione contrattuale dell’art. 87, 1 e 3 comma, cit., occorre rilevare che mentre per il docente in ruolo senza esonero le 18 ore settimanali di docenza, richiamate nell’art. 87, comma 1, del CCNL 2006-2009, indicano anche l’oggetto della prestazione lavorativa ordinaria (fermo restando le ulteriori attività complementari), oltre la quale computare le ore di attività eccedenti, per il coordinatore, allorché la prestazione lavorativa si conformi legalmente in maniera diversa – in ragione dell’esonero – da quella propria del docente, le 18 ore di docenza indicano un parametro legale -18 ore di attività lavorativa – al raggiungimento del quale è attribuito per lo svolgimento di ulteriori ore in eccedenza (nel massimo di sei settimanali) il compenso in questione.

Tale interpretazione è coerente con l’art. 145 del CCNL, che stabilisce che il periodo trascorso dal personale della scuola e delle istituzioni educative in posizione di (…) esonero (…), è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola anche ai fini dell’accesso al trattamento economico previsto dal capo VIII” in cui è inserito anche l’art. 87, cit.

Quindi, allorché venga disposto l’esonero dall’attività di docenza, anche se l’esonero conforma oggettivamente in modo diverso il contenuto della prestazione lavorativa del docente coordinatore per l’educazione fisica, la presenza dell’esonero non esclude comunque il carattere accessorio delle ore lavorate eccedenza rispetto al quantum stabilito (18 ore), sia pure come parametro legale, dal CCNL.

Pertanto, anche in presenza di una prestazione lavorativa resa per obiettivi o per progetti, compatibile con l’esonero dalla docenza, ai fini della corresponsione del compenso in questione, assumono rilievo, sia pure come parametro legale, il dato orario della prestazione lavorativa ordinaria del docente e l’attestazione puntuale dello svolgimento di ore in eccedenza rispetto allo stesso.

In tal senso depone l’art. 87 del CCNL 2006-2009, che non opera alcuna differenziazione in relazione alla sussistenza o meno dell’esonero dalla docenza e non attribuisce rilievo alla concreta conformazione della prestazione lavorativa del coordinatore.

3.7. Quindi, pur non essendo tout court sovrapponibile l’oggetto della prestazione lavorativa del docente coordinatore per l’educazione fisica a quella del docente di educazione fisica, sussiste comunque il carattere accessorio del compenso in esame, attesa l’indefettibilità del termine delle 18 ore, o come oggetto della prestazione lavorativa ordinaria o come parametro legale, per il computo delle ore eccedenti e la relativa determinazione del compenso orario.

4. Con il terzo motivo di ricorso, in via subordinata, è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 87, comma 3, e dell’art. 13 del CCNL 2006-2008, e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 7, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

L’amministrazione aveva chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto al pagamento delle ore aggiuntive anche nel periodo delle ferie.

La Corte d’Appello, assume il MIUR, sembra aver confuso l’incarico (che non è aggiuntivo rispetto a quello di insegnamento) con le ore di cui è richiesto il pagamento in misura differente, che sono qualificate come aggiuntive.

D’altronde, anche per i docenti con incarico di coordinatore provinciale resta fermo l’orario di lavoro valevole per i colleghi impiegati in attività di docenza che è di 18 ore settimanali come previsto dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 307, così che le ore lavorate in più non possono che ritenersi aggiuntive ed il relativo compenso rientra nel trattamento economico accessorio.

Ciò risulta dall’art. 77 del Contratto collettivo nazionale, secondo cui rientra nel trattamento accessorio il compenso per le ore eccedenti le attività aggiuntive.

La decisione della Corte d’Appello sarebbe in contrasto anche con il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 7, comma 5, che prevede che le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondono alle prestazioni effettivamente rese.

Poiché l’orario d’obbligo, anche nella funzione di docente coordinatore, resta di 18 ore settimanali, la remunerazione delle ore aggiuntive non potrà che essere riconosciuta per i soli periodi di lavoro effettivo.

5. Il terzo motivo di ricorso è fondato e va accolto.

Pur rientrando nella retribuzione il compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive, nella specie manca il carattere fisso e continuativo del compenso (art. 77, comma 3) attesa, come si è sopra detto, la necessità dell’effettivo svolgimento delle ore eccedenti.

Ancora, va considerato che il CCNL 2006-2009 stabilisce che il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo, al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.

Nella specie, il compenso per le ore eccedenti non costituisce normale retribuzione, poiché, essendo ancorato al dato dell’eccedenza rispetto alle 18 ore di docenza oggetto della prestazione lavorativa, o parametro legale di 18 ore, ha carattere accessorio ed è connesso all’effettiva prestazione lavorativa, anche considerato che si è esclusa, mancando la delega alla contrattazione decentrata, la corresponsione di un compenso forfettario. Pertanto il compenso ex art. 87, comma 3, non può essere riconosciuto al coordinatore nel periodo delle ferie.

6. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 87 del CCNL 2006-2008, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

E’ censurata la statuizione di condanna dell’Amministrazione a risarcire alla lavoratrice il danno da perdita di chance.

La Corte di Appello, nel confermare la statuizione del Tribunale, ha affermato, tra l’altro, che il motivo correlato al fatto che il CCNL 2006-2009, per quanto riguardava la parte economica, si riferiva solo al biennio 2006-2007, non era fondato, atteso che ciò non poteva portare a riconoscere, a causa del ritardo nella nomina, per la mancata percezione dell’indennità di cui all’art. 87 del CCNL, per il periodo 10 settembre 2009-31 agosto 2012, un risarcimento pari a zero come preteso dal MIUR.

Assume parte ricorrente che la decisione è erronea perché muove dal presupposto che il compenso dell’art. 87 del CCNL sia una componente fissa della retribuzione, mentre si tratta di una componente variabile. Se è così, il danno economico è ipotetico e non dimostrato, essendo ipotetica la partecipazione a progetti di attività complementari che questa attività accessoria avrebbe dovuto retribuire.

7. Il quarto motivo di ricorso non è fondato.

In tema di impiego pubblico, l’illegittima mancata attribuzione di un incarico dà diritto al risarcimento del danno per perdita di “chance”.

Al fine della liquidazione del danno patrimoniale da perdita di “chance” la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene non è una mera aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto (Cass., n. 18207 del 2014). Ove sussista la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta, il danno, che non coincide con le retribuzioni perse, va liquidato in via equitativa; a tal fine l’ammontare delle retribuzioni perse può costituire un parametro (Cass., n. 18207 del 2014, cit.), ma occorre comunque tener conto del grado di probabilità e della natura del danno da perdita di chance, che è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cass. n. 13483 del 2018).

La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, ritenendo la censura inerente all’applicazione del CCNL non conferente rispetto alla determinazione del danno, che lo stesso MIUR indica come da perdita di chance.

8. In conclusione, la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, non essendo necessari in ragione della prospettazione delle parti ulteriori accertamenti di fatto, rigetta la domanda di T.P. volta a percepire nel periodo di ferie il compenso previsto dall’art. 87, comma 3, del CCNL Scuola 2006-2009.

9. Le spese di giudizio seguono per i gradi di merito e per i 2/3 del giudizio di legittimità la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; il restante terzo delle spese del giudizio di legittimità viene compensato fra le parti.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso. Rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di T.P. volta a percepire nel periodo di ferie il compenso previsto dall’art. 87, comma 3, del CCNL Scuola 2006-2009.

Condanna il Ministero ricorrente alla rifusione delle spese dei gradi di merito, che si liquidano nella stessa misura già determinata nelle rispettive sentenze di merito, nonché delle spese del giudizio di legittimità nella misura dei 2/3, compensato il restante terzo, spese di 2/3 liquidate in Euro 132,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2022

 

 

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