Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18909 del 31/08/2010

Cassazione civile sez. I, 31/08/2010, (ud. 13/07/2010, dep. 31/08/2010), n.18909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20754/2006 proposto da:

R.S. (c.f. (OMISSIS)) elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 46, presso l’avvocato COREO SETTIMIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BOLOGNESI Remo, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A., L.D.;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il

22/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

letta la relazione del Cons. Rel. CULTRERA che conclude: il ricorso

per l’effetto può essere trattato in Camera di consiglio ai sensi

dell’art. 375 c.p.c..

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

R.S., con ricorso notificato il 28.6.2006, ha impugnato per cassazione il decreto della Corte d’appello di Bologna depositato il 22 maggio 2006, che ha confermato precedente decisione del Tribunale di Ferrara che, pronunciando sul suo ricorso proposto ai sensi dell’art. 710 c.p.c., lo aveva esonerato dall’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio A. non già, come da lui chiesto, a far data dal marzo 1999 concordata in tale data con L.D. – coniuge divorziato, ma a decorrere dal 27 maggio 2004, data della domanda.

Il ricorrente ha denunciato:

1.- violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 5 e vizio di motivazione, ed ascrive alla Corte territoriale d’aver ignorato la lettera dell’Avv. Marchetti, datata 6.12.2003, pur allegata agli atti, con cui detto professionista richiedeva per conto dell’ex coniuge il pagamento degli assegni arretrati, avente valenza decisiva perchè idonea a dimostrare, in via presuntiva, che alcuna richiesta di pagamento dell’assegno era stata sino ad allora formulata dal marzo 1999, dunque che a tale data era intervenuto il dedotto accordo col coniuge divorziato.

2.- violazione di principi di diritto per aver la Corte territoriale omesso l’esame della tesi prospettata in ordine alla prova presuntiva del citato accordo.

3.- difetto di motivazione per aver il giudice d’appello omesso la valutazione del detto accordo, della cui sussistenza neppure ha dato atto.

4.- violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver il giudicante omesso di pronunciare sugli effetti ancora dell’accordo.

5.- per aver negato l’esistenza dell’accordo, esplicitamente proposta e dibattuta.

6.- per mancata ammissione in appello di prove testimoniali decisive, di cui vengono riprodotti i capitoli, tesi a dimostrare l’esistenza dell’accordo e che il figlio A., prima dei fatti di causa, non aveva convissuto con la madre, cui aveva corrisposto rimborsi spese di convivenza, e che il 20 settembre 2004 si era trasferito direttamente a (OMISSIS).

Nessuno degli intimati ha spiegato difesa.

Il Consigliere rel. ha depositato proposta di definizione nei seguenti termini:

“Il ricorso, la cui complessiva articolazione coltiva genericamente vizi processuali e di motivazione, non espone nè nel suo tessuto argomentativo nè nelle sue conclusioni il quesito di diritto che si intenderebbe sottoporre a questa Corte, prescritto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, che ha introdotto l’art. 366 bis c.p.c., applicabile al caso di specie ratione temporis dal momento che la pronuncia impugnata è stata pubblicata alla data del successiva all’entrata in vigore della disposizione richiamata, la cui formulazione mira all’enunciazione del principio di diritto che regola la fattispecie. Tanto meno, laddove viene in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, risultano illustrate in maniera chiara e sintetica, non tanto il fatto controverso, ma le ragioni per le quali la motivazione sarebbe inidonea a giustificare la decisione.

Le censure peraltro, oltre che generiche, tendono ad un riesame della fondatezza nel merito della decisione e propongono questione di fatto non rivisitabile in questa sede”.

Il P.G. ha concluso negli stessi sensi.

Il collegio ha ritenuto di condividere la riferita proposta non smentita da argomenti di confutazione.

Il ricorso per l’effetto deve essere dichiarato inammissibile omessa la pronuncia sul governo delle spese del presente giudizio in assenza d’attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

 

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