Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18908 del 28/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/07/2017, (ud. 18/05/2017, dep.28/07/2017), n. 18908
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18249-2016 proposto da:
S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO
MURIANNI;
– ricorrente –
contro
FATA ASS.NI SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 139/2016 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata
il 14/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. RUBINO LINA.
Fatto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
S.S. conveniva in giudizio la Fata Assicurazioni, società assicuratrice per la r.c.a di una vettura di proprietà del Ministero della Difesa, dalla quale assumeva fosse stato violentemente tamponato il suo camion con danni alla persona e al mezzo, ritenendo che la somma corrisposta dalla compagnia di assicurazioni fosse insufficiente all’integrale risarcimento del danno.
Il giudice di pace ravvisava la sussistenza di un concorso di colpa tra i conducenti dei due mezzi e riteneva il danno, in considerazione di ciò, già integralmente risarcito.
Il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 139 del 2016 qui impugnata, rigettava l’appello, riaffermando il concorso di colpa in quanto il conducente del camion, che stava intraprendendo una manovra di svolta nel momento dell’urto, ometteva di accertarsi che non sopraggiungessero veicoli durante la manovra di sorpasso, in violazione delle regole di comune prudenza.
Il S. propone quattro motivi di ricorso per cassazione.
La Fata Ass.ni non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore, in quanto ritenuto inammissibile.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.
Tanto perchè il ricorso non contiene in effetti una segnalazione degli errori di diritto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, ma piuttosto contesta sotto vari profili l’accertamento in fatto sul quale si fonda l’affermazione di corresponsabilità a carico del conducente del camion, sostenendo che la motivazione sia inidonea a far comprendere la logica della decisione.
Contesta che alcune affermazioni della sentenza impugnata, sulla collocazione dei danni sul camion, siano in contrasto con i rilievi fotografici effettuati dalla polizia municipale intervenuta dopo l’incidente, segnalazione non suffragata dall’indicazione del momento in cui tali rilievi siano stati introdotti nel giudizio di merito e dalla indicazione della loro esatta collocazione nei fascicoli dei gradi precedenti; inserisce nel ricorso anche un grafico della posizioni dei veicoli, palesemente tendendo a provocare una rinnovazione del giudizio in fatto.
Anche le censure contenute nel secondo motivo, apparentemente riferite a violazioni del codice della strada, fanno in realtà riferimento alla mancata considerazione, da parte del giudice di appello, di circostanze di fatto ritenute rilevanti quali l’elevata velocità del veicolo investitore.
Il ricorrente contrappone quindi, inammissibilmente, all’apprezzamento in fatto delle risultanze probatorie contenuto nella sentenza impugnata un diverso apprezzamento in fatto, tentando di indurre la Corte ad un riesame del materiale probatorio, attività estranea all’oggetto del giudizio di cassazione.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.
Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, il 18 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017