Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18908 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2011, (ud. 08/04/2011, dep. 16/09/2011), n.18908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore generale,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

B.L., rappresentato e difeso dall’avv. Turchi Massimo

e dall’avv. Francesco D’Ayala Valva, presso il quale è elettivamente

domiciliato in Roma in viale Paridi n. 43;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna, sezione 12, n. 16, depositata il 4 aprile 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8

aprile 2011 dal Relatore Gens. Antonio Greco;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GAETA Pietro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate prepone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, accogliendo l’appello di B. L., e rigettando l’appello incidentale dell’ufficio di Modena dell’Agenzia, ha annullato gli avvisi di accertamento ai fini dell’IVA, dell’IRAP e dell’IRPEF per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Con i detti avvisi era stato contestato al B. di aver svolto attività d’impresa avente ad oggetto la prestazione di servizi relativi all’organizzazione di attività venatoria praticata all’estero, in (OMISSIS) – il cui corrispettivo comprendeva i visti sul passaporto, il soggiorno, il noleggio delle armi e dei cani, le cartucce, l’abbattimento, la pulitura e il successivo trasporto in Italia della selvaggina, i trofei di caccia -, senza aver tenuto alcuna contabilità e senza aver presentato le prescritte dichiarazioni fiscali: tali prestazioni, rese in collaborazione con la ditta (OMISSIS) Lube-Yu, e con Bo.Iv., erano riconducibili al contribuente, che per i tre armi in esame aveva percepito redditi per oltre L. 850 milioni, senza assoggettarli alle dette imposte.

Il giudice d’appello ha infatti ritenuto provato che le prestazioni ai clienti che si recavano all’estero per l’attività venatoria erano proposte ed eseguite dalla società serba Lube-Yu, “sulla quale gravava la pubblicità e l’organizzazione dei servizi …, di talchè è da escludere che il B. fosse titolare dell’attività imprenditoriale, essendo egli verosimilmente da reputarsi un intermediario in Italia di detta società di capitale unipersonale, della quale era stato socio fondatore”. L’ufficio aveva imputato al contribuente un’attività imprenditoriale pur difettando i presupposti dell’abitualità, della professionalità e della territorialità. Il giudice di primo grado, mentre aveva correttamente escluso il contribuente dall’imposizione IVA ed IRAP, ritenendo provato che “l’attività imprenditoriale era esercitata esclusivamente dalla Lube-Yu srl nei paesi (OMISSIS)”, lo aveva poi irragionevolmente, contraddittoriamente ritenuto soggetto all’ERPEF, ritenendo proventi “derivanti dall’assunzione di obblighi di fare”, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. l), t.u.ir., escludendosi il riconoscimento di spese e di costi non debitamente documentati. Ma secondo la Commissione regionale, se il contribuente era risultato estraneo alle prestazioni di servizi rese all’estero dalla società Lube-Yu ai clienti da lui direttamente o indirettamente procacciati, avrebbe potuto tutt’al più essere assoggettato ad accertamento per i proventi percetti al di fuori dell’esercizio dell’impresa sempre che ne sussistessero le condizioni previste dalla legge. Nella specie era da escludere che il contribuente, “in quanto estraneo all’attività commerciale svolta dalla società Lube-Yu srl, operante all’estero, potesse essere soggetto ad accertamenti per i proventi corrisposti dalla clientela all’organizzatrice dei servizi venatori anche suo tramite senza che egli avesse legittimo titolo per incamerarli”.

Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso, nel quale sono trascritti la motivazione degli avvisi di accertamento ed i motivi dell’appello incidentale proposto, l’amministrazione, denunciando (primo motivo) “omessa motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, si duole che il giudice d’appello abbia del tutto trascurato, ai fini della corretta ricostruzione della natura e del concreto rilievo della società Lube- Yu nella prestazione dei servizi, una pluralità di fatti decisivi, limitandosi a “riportare apoditticamente che la Lube-Yu è una società di capitali unipersonale e che il B. potrebbe essere un intermediario, circostanza non verificata nè significativa se astratta dal complesso degli altri elementi segnalati dall’Ufficio. La Commissione tributaria regionale avrebbe sicuramente affermato che l’attività di organizzazione di viaggi venatori era riferibile direttamente al contribuente, con la conseguenza del riconoscimento in capo ad esso della soggettività passiva ai fini dell’IRPEF, dell’IVA. e dell’IRAP, se avesse apprezzato i seguenti fatti dedotti: lo statuto della Lube-Yu, che evidenziava che questa era una società privata di proprietà di persona straniera e sottolineava la figura di “fondatore del B.; la conseguente assoluta autonomia gestionale del B.; la pubblicizzazione dell’attività mediante l’indicazione costante dei recapiti del B., e la possibilità di svolgere dall’Italia le attività di noleggio, prenotazione alberghiera e pratiche amministrative, e dunque l’atteggiarsi della Lube-Yu nella sostanza cerne un mero recapito all’estero del contribuente, che dall’Italia effettuava tutte le attività di organizzazione, quelle rilevanti in. quanto integranti prestazioni di servizi.

Con il secondo motivo, denunciando insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, assume che il giudice d’appello avrebbe sicuramente rilevato che il contribuente esercitava attività commerciale, imponibile ai fini IRPEF, in quanto produttiva di reddito d’impresa, ed ai fini IRAP, ed altresì che tale attività consisteva in prestazioni di servizi, in quanto tali imponibili ai fini IVA, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 1, 3 e 6 se avesse compiutamente apprezzato i seguenti elementi di fatto prospettati con l’appello incidentale: il reperimento di volantini pubblicitari sottoscritti dal B. e di schede di iscrizione con indicazione dell’indirizzo personale dello stesso; l’indicazione delle modalità di pagamento richieste nei volontari e nelle schede di iscrizione – vaglia postale al contribuente o bonifico alla di lui figlia Francesca; la specificazione che il pagamento delle spese di trasporto e pulitura della selvaggina abbattuta venisse effettuata mediante bonifico sul conto della figlia C.. Senza fornire alcuna concreta giustificazione, in maniera apodittica e senza alcuna spiegazione la sentenza impugnata liquiderebbe le argomentazioni prospettate e si limiterebbe ad affermare che “risulta documentalmente provato che le prestazioni alla clientela che si recava all’estero per svolgervi attività venatoria erano proposte ed eseguite dalla società Lube-Yu sulla quale gravava la pubblicità e l’organizzazione dei servizi”; e non provvederebbe ad indicare tale prova documentale, lasciando senza supporto l’affermazione di esclusiva riconducibilità dell’attività alla società estera.

Con il terzo motivo, denunciando “contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, deduce che il giudice d’appello, partendo dall’erronea imputazione alla Lube Yu dell’attività commerciale, sostiene che l’incameramento, praticamente incontestato, da parte del B., di corrispettivi per l’attività di organizzazione di viaggi venatori, poichè privo di titolo sottrarrebbe lo stesso all’accertamento fiscale. Ciò sarebbe privo di significato e contraddittorio, perchè la percezione di compensi, ancorchè senza titolo in quanto in ipotesi spettanti alla Lube Yu, rappresenterebbe corrispettivo per un servizio comunque reso dal B., da considerarsi dunque reddito imponibile ai fini IRPEF e IRAP. Il contribuente non avrebbe infatti mai provato la riconducibilità all’attività della società Lube Yu dei proventi riscossi direttamente o per il tramite delle figlie. Mai sarebbe stato provato il meccanismo con il quale il contribuente riversava quanto percepito alla società straniera, nè sarebbe stato in concreto indicato in che modo i proventi riscosso fossero utilizzati nell’interesse della Lube Yu, atteso che l’unico movimento accertato era il versamento al B. ed alle figlie. Tale circostanza, che appare decisiva – in quanto avrebbe consentito di ritenere che detti proventi, in assenza di prova contraria, siano redditi imponibili ai fini IRPEF e IRAP, in quanto denaro rimasto nella disponibilità del B. (il riferimento è all’art. 1, cit. t.u.i.r.), e operazioni imponibili ai fini IVA (in quanto prestazioni di servizi, che ex art. 6, commi 3 e 4, si intendono eseguite al momento del pagamento), viene invece valutata dalla CTR con la seguente contraddittoria affermazione “nella fattispecie è da escludere che il B. L. in quanto estraneo all’attività commerciale svolta dalla Lube Yu operante all’estero potesse essere soggetto ad accertamenti per i proventi corrisposti dalla clientela all’organizzatrice dei servizi anche suo tramite senza che egli avesse legittimo titolo ad incamerarli”.

I tre motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati.

La sentenza impugnata incorre infatti nei vizi denunciati in quanto la motivazione in ordine a fatti controversi, e decisivi, con riguardo alla fondatezza dell’accertamento, è del tutto carente e inadeguata.

Lo è in ordine al dato obiettivo costituito dalla percezione di danaro in Italia, versato su conti delle figlie del contribuente, cerne indicato e secondo lo schema sinallagmatico previsto nel materiale pubblicitario, diffuso in Italia, dei viaggi venatori all’estero offerti dal B.; lo è in ordine alla (ritenuta non) riconducibilità dell’attività al B., per essere questa invece attribuibile ad una società (OMISSIS) la cui sostanziale alterità soggettiva, rispetto al contribuente, è fortemente messa in dubbio dallo statuto della stessa società, dal quale si evince l’ascrivibilità dell’ente (“società uni personale” fondata da B.L.) al contribuente stesso.

A confortare la ritenuta riconducibilità dell’attività alla società straniera – affermazione posta dal giudice d’appello a fondamento di ulteriori deduzioni – vengono addotti, a fronte dei dati obiettivi sopra indicati, elementi puramente assertivi, cerne l’essere risultate “documentalmente” proposte ed eseguite le prestazioni dalla Lube Yu – “della quale il B. era stato socio fondatore … e della quale era da reputarsi verosimilmente un intermediario in Italia”, di talchè era da escludere che il contribuente fosse titolare dell’attività imprenditoriale.

Tali affermazioni della sentenza sono del tutto prive di supporto motivazionale, e perciò inidonee a contrastare, ovvero a conferire una diversa valenza, agli elementi obiettivi posti dall’amministrazione a fondamento dell’accertamento.

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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