Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18908 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. II, 11/09/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 11/09/2020), n.18908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11199/2016 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliata in RAVENNA, V. G. BEZZI 6,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO DALLA VALLE, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CARITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, V. SAVOIA 86, presso lo studio

dell’avvocato MATTEO DI RAIMONDO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIORGIO LIVERANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 369/2016 del TRIBUNALE di RAVENNA, depositata

il 24/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso limitatamente alle spese di lite;

udito l’Avvocato Stefano Dalla Valle, difensore della ricorrente, che

si è riportato agli atti depositati.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto di ricorso è la sentenza del Tribunale di Ravenna, pubblicata il 24 marzo 2016 e notificata il 20 aprile 2016, che ha parzialmente accolto l’appello proposto da Caritalia s.r.l. avverso la sentenza del Giudice di pace di Ravenna n. 873 del 2013, e nei confronti di F.A..

1.1. La sig.ra F. aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 712 del 2011 con il quale le era stato intimato il pagamento di Euro 4.820,12 (fattura n. 23 del 29 marzo 2011) in favore di Caritalia srl, per lavori di riparazione dell’automobile di proprietà danneggiata da sinistro stradale.

1.2. All’esito dell’istruttoria, in cui era stata disposta CTU per l’accertamento della congruità della somma richiesta a fronte dei lavori effettuati, nonchè dell’esistenza di danni siccome lamentati dalla opponente, il Giudice di pace, previa revoca del decreto ingiuntivo e declaratoria di risoluzione del contratto di prestazione d’opera, accertò che nulla era dovuto dalla F. a Caritalia, condannò quest’ultima a risarcire i danni liquidati equitativamente in Euro 500,00, oltre alle spese di lite.

2. Il Tribunale, adito da Caritalia srl, ha riformato la decisione e per l’effetto ha condannato F.L. al pagamento della somma di Euro 1.506,29, oltre interessi dalla domanda al saldo.

3. F.L. ricorre per la cassazione della sentenza d’appello sulla base di dieci motivi, ai quali resiste Caritalia srl con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso denuncia, nell’ordine: con il primo motivo, nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4; con il secondo motivo, violazione degli artt. 1218,1321,1337,1439,2441,2043 c.c. e art. 115 c.p.c.; con il terzo motivo, violazione degli artt. 1173,1439,1655,2222 c.c.; con il quarto motivo, violazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 3,103 e 117; con il quinto motivo, violazione degli artt. 10 c.p.c. e segg. e del D.P.R. n. 633 del 1972; con il sesto motivo, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.; con il settimo motivo, violazione degli artt. 1173,1439,1655 c.c. e segg., artt. 2043,2222 c.c.; con l’ottavo motivo, violazione degli artt. 112,329,342,346 c.p.c.; con il nono motivo, nuovamente violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.; con il decimo motivo, violazione dell’art. 1439 c.c. e art. 96 c.p.c..

2. Il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, è fondato e assorbe i rimanenti.

2.1. L’esame della sentenza impugnata non consente di comprendere le ragioni sulle quali si fonda la decisione e ciò configura il vizio di carenza assoluta di motivazione, denunciabile ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, secondo la giurisprudenza consolidata, formatasi all’indomani della modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e ormai assurta a diritto vivente (a partire da Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053).

2.2. Il Tribunale, invero, ha richiamato gli esiti della CTU svolta nel giudizio di primo grado – secondo cui la cattiva esecuzione dei lavori di riparazione ad opera di Caritalia srl aveva causato un danno da perdita di valore dell’automobile pari ad Euro 3.313,83 – ed ha condannato la F. al pagamento della differenza tra l’importo di cui alla fattura azionata – Euro 4.820,12 – e quello sopra indicato.

Non è comprensibile, e la sentenza nulla dice sul punto, qual se vi fosse e quale fosse il valore dei lavori effettuati da Caritalia, tenuto conto che l’importo indicato nella fattura indicato in fattura comprensivo dell’IVA, senza dire della voce aggiuntiva del costo del noleggio auto.

In conclusione, anche a prescindere dall’assenza di riferimenti alla perdurante efficacia del contratto d’opera quale fonte del credito di Caritalia srl, la rideterminazione del credito rimane priva di giustificazione e ciò comporta la nullità della sentenza.

3. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Ravenna in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

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