Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18908 del 05/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 05/07/2021), n.18908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALSAMO Milena – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23933-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M., V.R.C., V.L.M.,

V.I.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 190/2014 della COMM. TRIB. REG. MOLISE,

depositata il 09/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2021 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

con ricorso per cassazione notificato in data 8.10.2015 articolato in due motivi l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR del Molise, datata 12 settembre 2014, che aveva rigettato l’appello proposto dall’Ufficio ritenendo non dovuto il recupero a tassazione delle plusvalenze realizzate e non dichiarate dal contribuente nel 2002 a seguito della cessione di quote di terreni edificabili siti nel Comune di (OMISSIS).

Parte resistente non si costituiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

In data 4.11.2019 parte ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, conv. nella L. n. 111 del 2011; mentre la Direzione regionale del Molise ha comunicato che il contribuente ha provveduto al versamento delle somme dovute.

La intervenuta definizione della controversia, ai sensi della norma citata comporta l’effetto della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, per cui la Corte provvede alla relativa declaratoria.

Le spese del presente giudizio devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (vedi in termini: Sez. 5, n. 10198/2018; Sez. 6 – L, n. 28311 /2018).

Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 – 1, n. 23175/2015; Sez. 6-2, n. 6888 /2015 e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, effettuata da remoto, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

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