Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18907 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/07/2017, (ud. 18/05/2017, dep.28/07/2017),  n. 18907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18245-2016 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, quale incorporante di Equitalia

Sud Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA 19,

presso lo studio dell’avvocato FABIO FRANCESCO FRANCO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO PASQUALI, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

I.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ODERICO

DA PORDENONE 1, presso lo studio dell’avvocato GIACOMO PIRRO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO CALDARELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1310/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

21/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. RUBINO LINA.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, contro la sentenza n. 1310/2016 con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto dalla stessa Equitalia avverso la condanna, in solido con l’ente impositore, al pagamento delle spese di primo grado e di appello a seguito dell’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione della esecutata I.R..

Resistono sia Roma Capitale che I.R. con separati controricorsi.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente infondato.

Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, tenuto anche conto delle argomentazioni contenute nella memoria della parte controricorrente, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono relativi alla questione se, in un giudizio di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi che veda soccombente l’Ente impositore, sia legittima o meno la condanna in solido dell’Agente per la riscossione, in applicazione del principio di causalità, o se essa determini, come sostiene la ricorrente, una violazione del principio della soccombenza, allorchè la opposizione sia originata da mancanze che in nessun modo siano imputabili alla condotta dell’Agente per la riscossione.

La decisione adottata resiste alle critiche in quanto è conforme con il principio di diritto, recentemente ribadito da questa Corte, secondo il quale in tema di esecuzione esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, ove, a seguito di opposizione, la cartella di pagamento sia annullata, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro ed in base al principio di causalità, a carico dell’ente impositore e dell’ agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all’opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (Cass. n. 1070 del 2017; v. anche Cass. n. 3105 del 2017).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed inragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalle controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 645,00 ciascuno, oltre 200,00 Euro per esborsi, oltre accessorie contributo spese generali al 15%.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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