Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18907 del 26/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 26/09/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 26/09/2016), n.18907
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17409-2015 proposto da:
B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI
RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato PAOLO FIORILLI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ILARIA FOLETTO giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2/30/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di VENEZIA del 10/12/2014, depositata il 05/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/06/2016 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
Il contribuente B.A. ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 2/30/2015, depositata il 5 gennaio 2015, con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, ritenuta la legittimità dell’avviso di accertamento, è stato respinto il ricorso del contribuente avverso la cartella esattoriale per Irpef relativa all’anno (OMISSIS).
Il contribuente ha altresì depositato memoria illustrativa.
Con il primo motivo di ricorso il contribuente denunzia la nullità della sentenza impugnata per inammissibilità (rectius nullità della notifica) del ricorso in appello dell’Agenzia, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza n. 77/01/2013 della CTP dl Vicenza, che aveva annullato la cartella di pagamento.
Il motivo appare infondato.
Risulta infatti che l’atto di impugnazione, oltre che al contribuente personalmente, è stato notificato al domiciliatario dott. F.P., in Vicenza, in via dell’Edilizia n. 65, e, come risulta dall’avviso di ricevimento, consegnato a persona qualificatasi come impiegato. Risulta inoltre inviata la raccomandata L. n. 890 del 1982, ex art. 8, comma 2. Da ciò discende la ritualità della notifica dell’atto di appello.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario, a condizione che l’atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorchè illeggibile, nello spazio dell’avviso relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata” (Cass. 16289/15).
Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l’attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale in forza del disposto della L. n. 890 del 1982, art. 1 gode della stessa fede privilegiata dell’attività direttamente svolta dall’ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l’atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l’atto, indicativa delle propria qualità.
Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall’agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta, ivi compresa l’attestazione dell’identità del destinatario (Cass. 2421/2014), dovendo pertanto ritenersi valida la notifica effettuata ad impiegato o persona addetta all’ufficio, o che comunque si dichiari tale, spettando, in tal caso al destinatario della notificazione dimostrare l’inesistenza di qualsivoglia relazione di collaborazione professionale e la casualità della presenza del consegnatario presso lo studio del destinatario della notificazione (Cass. 24502/2013).
Con il secondo motivo si denunzia la violazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e ed L. n. 890 del 2002, art. 8 per avere la CTR erroneamente affermato la ritualità della notificazione dell’avviso di accertamento, omettendo di verificare le eccezioni sollevate al riguardo nel giudizio di primo grado dal contribuente.
Pure tale motivo appare destituito di fondamento.
La CTR ha infatti accertato il perfezionamento della notifica dell’avviso di accertamento a mezzo posta, rilevando che, sulla base dell’esame degli atti prodotti ed in particolare dell’avviso di ricevimento, risultava il compimento da parte dell’agente postale di tutte le operazioni di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8 ed in particolare la spedizione della lettera raccomandata, contenente la comunicazione della tentata notifica dell’atto e del deposito del piego presso l’ufficio postale.
Nè può equipararsi la sottoscrizione illeggibile dell’agente postale, evidentemente identificabile mediante gli estremi dell’atto consegnato, alla assoluta mancanza di sottoscrizione.
Con il terzo motivo si denunzia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su alcuni punti decisivi della controversia ex art. 360, n. 5) codice di rito.
Il motivo è inammissibile.
L’insufficiente motivazione non è infatti più censurabile alla luce del nuovo disposto dell’art. 360 codice di rito, comma 1, n. 5 che prevede l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (Cass. Ss.Uu. n.8053/2014) e non anche la completezza della motivazione della sentenza impugnata.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il contribuente alla refusione all’Agenzia delle Entrate delle spese del presente giudizio, che liquida in 1.200,00 Euro per compensi, oltre a rimborso spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016