Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18907 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18907 Anno 2018
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: FEDERICI FRANCESCO

ORDINANZA
s , J1 r – rcrsc ,

7 6-20I2 proposto da:

FICPiCCI ENZO, elettivamente domiciirucc. 2n POHA VFA
°E-IMCETANA 78, presso lo studio de l’avuocau_ PAOLO
PA;dAPITI, rappresentato e difeso dall’_vvcc, , c SIDOTO
BUZ71;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in
2A8

persona

del DL rettore

o

tempore, elettivamente domiciliaLo oh i,*CMA VIA DEA’
POROGHEgT 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
MIO, che ic rappresenta e difende;
– controricorrente

nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI VITERED;

Data pubblicazione: 17/07/2018

- intimata –

avverso la sentenza n. 136/2012

della COMM.TRIB.REG.

t–A’ro

d”R–0-171,
-7 depositata il 22/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 30/01/2018 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO FEDERICI.

Rilevato che:
Fiorucci Enzo proponeva ricorso avverso la sentenza n. 136/21/12, depositata il
22.05.2012 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio;
riferiva che il 3 dicembre 2008 l’Agenzia delle Entrate gli notificava l’avviso di
accertamento n. RCTH116, relativo all’anno d’imposta 2003, con cui era rettificato il
reddito dichiarato, ai fini Irpef, Irap, Iva e contributi previdenziali, mediante
applicazione degli studi di settore ex art. 62 bis del d.l. 331 del 1993, conv. in I. n.

L’atto impositivo era emesso all’esito del contraddittorio instaurato tra le parti,
non ritenendo l’Agenzia che fossero emersi elementi oggettivi idonei alla
disapplicazione degli studi di settore, ed inquadrando pertanto la sua attività nel
cluster 18 dello studio di settore SG68U, con riferimento alle imprese specializzate nel
trasporto rifiuti.
Il contribuente, il quale invece lamentava la non adeguata considerazione degli
elementi evidenziati nel corso del contraddittorio, impugnava l’avviso di accertamento
dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo, che con sentenza del
26.04.2010 accoglieva le dognanze.
La Commissione Regionale del Lazio, con la sentenza ora impugnata, accoglieva
invece l’appello dell’Ufficio;
il Fiorucci con tre motivi censurava la sentenza:
con il primo motivo per violazione e falsa applicazione dell’art. 39, co. 1, lett. d)
del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 62 sexies del d.l. n. 331 del 1993, conv. in I. n.
427 del 1993, dell’art. 7 della I. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3,
c.p.c., perché la decisione, pur richiamando i corretti principi interpretativi relativi alle
modalità di applicazione degli studi di settore, di fatto li disattendeva non cogliendo
l’insufficienza della motivazione dell’atto impositivo;
con il secondo motivo per omessa o insufficiente motivazione in ordine ad un fatto
controverso e decisivo per la controversia, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 5, c.p.c.,
per aver erroneamente valorizzato la mancata accettazione da parte del contribuente
della proposta concordataria offerta dall’Ufficio;
con il terzo motivo per violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., in
relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., per non aver tenuto in considerazione il
valore presuntivo delle allegazioni del Fiorucci;
chiedeva pertanto la cassazione della sentenza, senza rinvio.
RGN 24976/2012
erici

427 del 1993.

2

Si costituiva l’Agenzia con controricorso, che contestava le avverse difese,
invocando l’infondatezza dei motivi, e per il secondo e terzo anche la loro
inammissibilità.

Considerato che
Il primo motivo è infondato. Con esso il contribuente lamenta che la sentenza, pur
aderendo ai principi ripetutamente ribaditi dalla corte di legittimità in ordine alla

l’insufficienza della motivazione dell’atto impositivo.
La giurisprudenza ha affermato che la procedura di accertamento tributario
standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce
un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex
lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in
sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della
normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare
obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente; in tale sede,
quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la
sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti
cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica
nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non
può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la
dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni
per le quali non sono state ritenute attendibili le allegazioni del contribuente. L’esito
del contraddittorio tuttavia non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo
il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli “standards” al caso
concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal
contribuente (Cass., Sez. U., sent. n. 26635 del 2009; più di recente, Sez. 5, sent.
9484/2017; Sez. 5, sent. n. 21754/2017; Sez. 5, sent. 14091/2017).
Ebbene -a parte le riserve di ammissibilità di un motivo di ricorso con cui ci si
duole del vizio di violazione di legge, ma in realtà si solleva un vizio di motivazionealla luce dei principi esposti trattasi comunque di un motivo infondato.
La sentenza, dopo aver evidenziato che nella fase del contraddittorio il Fiorucci
non accettava una proposta di abbattimento del 40% dei maggiori ricavi accertabili,
afferma che <>. A tale fatto la
sentenza non aggiunge altro, né vi sono passaggi successivi che autorizzino deduzioni
di sorta. Si tratta di una vicenda che il giudice d’appello fotografa all’esito del
contraddittorio, evidentemente quale sigillo del fallimentare confronto tra le parti. Le
successive valutazioni sugli elementi allegati da ciascuna parte sono del tutto
autonome dalla mancata intesa in sede di contraddittorio, sicchè tutte le
considerazioni elaborate dal contribuente nel motivo sono irrilevanti ed infondate,
quando non fuorvianti.
Le ragioni di rigetto esplicitate per il primo motivo assorbono anche il terzo,, con il
quale il contribuente insiste nel sostenere la bontà delle proprie allegazioni a
giustificazione dello scostamento del reddito dichiarato dai risultati dello studio di
settore applicato, invocando un malgoverno dei principi regolatori delle presunzioni di
cui all’art. 2729 c.c. Ancora una volta si chiede inammissibilmente un riesame del
merito della vicenda.

Considerato che
il ricorso va rigettato e all’esito del giudizio deve seguire la soccombenza del
Fiorucci nelle spese di causa, nella misura specificata in dispositivo.
RG N 24976/2012
Fe4cl e rici

19547/2017; sent. n. 17477/2007).

5

P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna

Fiorucci a rifondere alla Agenziaese di causa,

che si liquidano in C 3.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Quinta civile della

Corte suprema di cassazione, il giorno 30 gennaio 2018.

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