Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18907 del 08/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 18907 Anno 2013
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA
sul ricorso 25227-2007 proposto da:
D’ANGELO ANTONIO DNGNTN82T17B715E, D’ANGELO
PIETRO DNGPTR55A28I234Q, PALLADINO FRANCESCO,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POMEZIA 44, presso lo
studio dell’avvocato FARALLO PIERO, rappresentati e difesi
dall’avvocato GRAVANTE LUIGI giusta procura a margine della
comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale dell’il ottobre
2002 e della comparsa di costituzione di intervento volontario del 4
febbraio 2003;

– ricorrenti Contro

Data pubblicazione: 08/08/2013

MAGGI AUGUSTO MGGGST60M30B963S, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO NIBBY 7, presso lo studio
dell’avvocato GUARINO GIANCARLO, rappresentato e difeso dagli
avvocati MANZELLA PIETRO, CAIAZZA PASQUALE giusta

– controricorrente nonché contro
ASSITALIA-LE ASSICURAZIONI D’ITALIA S.P.A., MILANO
ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimate avverso la sentenza n. 238/2007 del TRIBUNALE DI SANTA
MARIA C.V. – SEZIONE DISTACCATA DI CASERTA, depositata
il 07/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/05/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l’Avvocato LUIGI GRAVANTE;
udito il P.M. in persona del ‘Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARMELO SGROI che ha concluso per l’inammissibilità o, in
subordine, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D’Angelo Pietro, D’Angelo Antonio e Palladino Francesco hanno
proposto ricorso per cassazione – affidato a due motivi – avverso la
sentenza del 7 maggio 2007 con la quale il Tribunale di S. Maria C.V.,
sezione distaccata di Caserta, ha confermato la sentenza del Giudice di
Pace di Caserta del 6 aprile 2004 che aveva dichiarato che la
responsabilità esclusiva del sinistro avvenuto il 26 aprile 2002 – tra
l’auto di proprietà di Maggi Augusto (attore), assicurata dall’Assitalia —
Le Assicurazioni d’Italia S.p.a., e il ciclomotore Piaggio di proprietà di
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procura in atti;

D’Angelo Pietro, condotto da Palladino Francesco e assicurato dalla
Milano Assicurazioni S.p.a. (convenuti e attori in ticonvenzionale) e sul
quale era trasportato D’Angelo Antonio (interventore volontario) —
andava ascritta ai convenuti, aveva rigettato le domande
ticonvenzionali e aveva regolato le spese di lite.

L’Assitalia — Le Assicurazioni d’Italia S.p.a. e la Milano Assicurazioni
S.p.a. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente evidenziato che il rispetto del diritto
fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al
giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire
comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello
stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un
inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché
non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare,
dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive
garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in
condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è
destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso
per cassazione “prima facie” infondato o inammissibile (come nella
specie, v. 5 2), appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti
(risultando, nel caso all’esame, inesistente la notificazione del ricorso
effettuata a mezzo posta nei confronti della Assitalia — Le
Assicurazioni d’Italia S.p.a., litisconsorte processuale, non essendo
stato depositato l’avviso di ricevimento), la fissazione del termine per
l’integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si
tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei
termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare
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Ha resistito con controricorso Maggi Augusto.

alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle
parti (Cass. 8 febbraio 2010, n. 2723; Cass., sez. un., 22 marzo 2010, n.
6826 e Cass., ord., 13 ottobre 2011, n. 21141).
2. Il ricorso é inammissibile, essendo stato proposto dal difensore dei
ricorrenti in virtù delle procure rilasciate all’avvocato nel primo grado

domanda riconvenzionale dell’H ottobre 2002 e della comparsa di
costituzione di intervento volontario del 4 febbraio 2003 (v. ricorso).
Ai sensi dell’art. 365 c.p.c., invece, la procura all’avvocato iscritto
nell’apposito albo, necessaria per la proposizione del ricorso per
cassazione, deve essere conferita con specifico riferimento alla fase del
giudizio di legittimità, dopo la sentenza impugnata. Ne consegue che é
inidonea allo scopo e, come tale, determina l’inammissibilità del ricorso
la procura apposta a margine – come nel caso all’esame – o in calce
dell’atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti
i gradi e le fasi del giudizio, in quanto da essa non è dato evincere il
suo conferimento in epoca successiva alla sentenza impugnata e il suo
riferimento al giudizio di legittimità (Cass., sez. un., 13 luglio 2000, n.
488; Cass. 30 luglio 2012, n. 13558).
3. Il ricorso é, inoltre, inammissibile, anche sotto altro profilo, in
quanto entrambi i motivi, con i quali si lamentano esclusivamente vizi
motivazionali, non sono corredati dalla formulazione dei relativi cd.
quesiti di fatto.
3.1. Nella giurisprudenza di questa Corte é stato, infatti, precisato che,
secondo l’art. 366 bis c.p.c. – applicabile al ricorso in esame, tenuto
conto della data di pubblicazione della sentenza impugnata (7 maggio
2007) -, anche nel caso previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,
l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di
inammissibilità, la chiara indicazione, sintetica ed autonoma, del fatto
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di merito, precisamente a margine della comparsa di costituzione con

controverso in relazione al quale la motivazione si assuma omessa o
contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la
decisione, e la relativa censura deve contenere un momento di sintesi

limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione
del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass., sez. un., 18
luglio 2007, n. 16002; Cass., sez. un., 1° ottobre 2007, n. 20603; Cass.
27 ottobre 2011, n. 22453). Con l’ulteriore precisazione che tale
requisito non può dirsi rispettato qualora solo la completa lettura della
complessiva illustrazione del motivo – all’esito di un’attività di
interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del
ricorrente — consenta di comprendere il contenuto e il significato delle
censure, in quanto la ratio che sottende la disposizione indicata è
associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla suprema
Corte, la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla
lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di
merito (v. Cass. 18 novembre 2011, n. 24255).
4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza tra le parti costituite e ne va disposta
l’attribuzione in favore dei difensori del controricorrente, avvocati
Pietro Manzella e Pasquale Caiazza, dichiaratisi antistatari; non vi è
luogo a provvedere, in relazione alle dette spese, nei confronti delle
parti intimate, non avendo le stesse svolto attività difensiva in questa
sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti,
solido tra loro, al pagamento, in favore del controricorrente, delle
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(omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i

spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi curo
2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge, con
attribuzione in favore dei difensori del controricorrente, avvocati
Pietro Manzella e Pasquale Caiazza, dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza

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