Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18906 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/07/2017, (ud. 18/05/2017, dep.28/07/2017),  n. 18906

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17970-2016 proposto da:

R.E.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOI

AMETTO 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ARDIZZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO RIVA;

– ricorrente –

contro

ALLEANZA TORO SPA, oggi GENERALI ITALIA SPA, in persona del

procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIULIO DE ABBONDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 69/2016 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 02/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2017 dal Consigliere Relatore Dott. RUBINO LINA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Nel 2013 R.E. conveniva in giudizio la compagnia di assicurazioni Alleanza Toro s.p.a., lamentando di non aver ricevuto, a distanza di quasi cinque anni dal verificarsi di una calamità naturale, evento per il quale era assicurato contro i danni, alcun indennizzo assicurativo; lamentava anche un errore di calcolo, commesso dal perito stimatore, e di un errore del perito nella descrizione della casa. Il Tribunale di Trento dichiarava inammissibile la domanda.

In appello, il R. articolava sei motivi di impugnazione, alcuni relativi ad errori di calcolo e di rappresentazione della realtà commessi dal perito, altri relativi al diritto di vedersi corrispondere iva e rivalutazione monetaria dal momento del sinistro e l’ultimo relativo al grave ritardo nel pagamento e alla necessità di proporre l’azione giudiziaria (a quanto è dato comprendere l’indennizzo assicurativo veniva corrisposto solo in corso di causa).

La corte d’appello di Trento rigettava l’impugnazione del R., confermando l’inammissibilità della domanda come proposta e puntualizzando che questi aveva in effetti impugnato la perizia contrattuale che si era svolta a seguito del sinistro, chiedendo che l’assicurazione fosse condannata a pagare un maggior importo per l’indennizzo assicurativo, denunciando motivi attinenti ad errori di valutazione, tali da rendere inammissibile l’impugnazione.

R.E.A. propone quattro motivi di ricorso per cassazione illustrati da memoria, nei confronti di Alleanza Toro s.p.a., per la cassazione della sentenza n. 235 del 2016pronunciata dalla corte d’Appello di Trento il 2.3.2016, notificata il 13 maggio 2016.

Resiste Alleanza Toro s.p.a., oggi Generali Italia s.p.a. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente infondato.

Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, tenuto conto anche delle osservazioni contenute nella memoria, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore privilegiando un dispositivo in termini di inammissibilità del ricorso.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1175 e 1224 c.c., ed in particolare che la corte d’appello non abbia colto il comportamento gravemente negligente e contrario alla buona fede della compagnia di assicurazioni, che attendeva anni per corrispondere l’indennizzo dovuto e quindi corrispondeva solo una parte di esso.

Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1223,2043 e 2056 c.c., lamenta che non gli sia stata liquidata anche l’iva, che in quanto pensionato non avrebbe potuto recuperare.

Con il terzo motivo denuncia la presenza di un errore di calcolo nella perizia, con violazione dell’art. 1430 c.c., perchè il perito avrebbe scambiato due numeri, svalutando l’immobile meno del dovuto.

Infine, con il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 1349 c.c., in quanto vi sarebbe stata una falsa rappresentazione della realtà relativamente alla voce demolizione e sgombero e ad altre varie voci. Così sinteticamente richiamati i motivi di ricorso, esso è complessivamente inammissibile: dalla lettura del ricorso non si evince una chiara benchè sommaria ricostruzione dei fatti di causa, che faccia comprendere, senza la lettura della sentenza, la fattispecie sottoposta all’esame della corte.

Solo dalla lettura della sentenza si comprende che:

il ricorrente aveva sottoscritto una polizza di risarcimento danni contro il verificarsi di calamità naturali (nel caso di specie, il cedimento di un tetto a causa della neve), rimettendosi concordemente e sottoscrivendo a questo scopo una apposita clausola, per la stima dei danni ad un perito contrattuale; con la causa contestava sia il ritardo nella liquidazione dei danni che il quantum della valutazione; la domanda è stata ritenuta inammissibile in primo grado in quanto la contestazione avverso gli esiti della perizia contrattuale avrebbe potuto veicolarsi solo attraverso l’azione di annullamento di essa, o di risoluzione per inadempimento.

Il ricorrente, limitandosi sostanzialmente a riprodurre i motivi di appello, non attacca poi in realtà la ratio decidendi essenziale della sentenza di appello, secondo la quale, e conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 17443 del 2016 e Cass. n. 9996 del 2004 sulla natura di mandato collettivo, Cass. n. 5678 del 2008, sulla impugnabilità con azione di annullamento), la perizia contrattuale ha natura di mandato collettivo, nel senso che le parti devolvono ad un terzo, che scelgono per la sua particolare competenza, la formulazione di una valutazione che si impegnano anticipatamente ad accettare e far propria, il cui esito esse possono impugnare solo con gli strumenti atti ad aggredire una pattuizione contrattuale: l’azione di annullamento, da un lato, se vi è errore determinante, l’azione di risoluzione, se vi è inadempimento, in caso l’assicuratore non si conformi al dictum del perito. Pertanto, l’errore che consentirebbe di impugnare la perizia è l’errore idoneo a determinare un vizio del consenso, impugnabile sempre tramite l’azione di annullamento e non l’errore che incide sulla quantificazione dell’indennizzo liquidato se non passa attraverso una alterata formazione del consenso, denunciata come tale.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Liquida le spese legali a carico del ricorrente in complessivi Euro 2.200,00, oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali e accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di cassazione, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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