Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18906 del 26/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 26/09/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 26/09/2016), n.18906
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17381-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
SIFEM APPALTI E COSTRUZIONI SRL IN FALLIMENTO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1628/34/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA del 23/04/2014,
depositata il 13/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti della curatela fallimentare della SIFEM Appalti e Costruzioni srl per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – sez. stacc. di Catania – n. 1628/34/2014, depositata il 23 aprile 2014, con la quale, confermando la pronuncia di primo grado, è stato accolto il ricorso della contribuente avverso la cartella esattoriale ex art. 36 bis per Irpef-Irpeg e ritenute alla fonte per gli anni (OMISSIS), per essere l’Amministrazione finanziaria incorsa in decadenza.
La CTR, in particolare, premesso che l’Agenzia non aveva provato la presentazione, da parte della società contribuente di apposita istanza per beneficiare delle agevolazioni derivanti dal sisma del 1990, affermava in ogni caso l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione finanziaria ai sensi del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis conv. nella L. n. 156 del 2005, in forza del quale la notifica della cartella derivante dalle liquidazioni delle dichiarazioni dev’essere effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31.12.2001.
Deve in via pregiudiziale dichiararsi l’inammissibilità del ricorso atteso che non risulta prodotto l’avviso di ricevimento del piego raccomandato, contenente la copia del ricorso per cassazione notificato alla controparte a mezzo servizio postale, ex art. 149 c.p.c..
In tema di ricorso per cassazione, infatti, la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, entro l’udienza di discussione (ex multis Cass. 19623/20145).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016