Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18906 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18906 Anno 2018
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: FEDERICI FRANCESCO

ORDINANZA
sul ricorso 22762-2012 proposto da:
MATERASSI MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA ViA
G. AVEZZANA l, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA
MANFREDINI, che lo rappresenta e difende unitamente
agli avvocati ELENA BELLANDI, NINO SCRIPELLITI;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
2818

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14/2011 della COMM.TRIB.REG.
depositata il 25/02/2011;

Data pubblicazione: 17/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 30/01/2018 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO FEDERICI.

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Rilevato che:
Materassi Mauro con tre motivi ha proposto ricorso avverso la sentenza n.
14/08/11, depositata il 25.02.2011 dalla Commissione Tributaria Regionale della
Toscana;
ha riferito che nell’esercizio della professione di tassista in Firenze in data 25
maggio 2009 riceveva notifica dell’avviso di accertamento R5010100115/2009,
relativo all’anno 2004, ai sensi dell’art. 39, co. 1, lett d) del d.P.R. n. 600 del 1973.

valore della produzione di C 47.920,00 ai fini Irap, minori costi pari ad C 443,00. Ne
conseguiva la contestazione di maggiori imposte pari ad C 15.219,00, oltre sanzioni
amministrative e addizionali. L’accertamento era stato avviato perché, pur nella
formale regolarità delle scritture contabili, erano ritenuti poco credibili i ricavi e i
compensi dichiarati. L’Amministrazione pertanto aveva avviato un accertamento
analitico-induttivo ai sensi dell’art. 39 cit. e 62 sexies del d.l. n. 331 del 1993, conv. in
I. n. 427 del 1993. Era seguito il contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie
toscane, che in primo e secondo grado avevano rigettato le ragioni del contribuente.
Il Materassi censura la sentenza del giudice d’appello:
con il primo motivo per motivazione insufficiente e conseguente erronea
applicazione dell’art. 62 sexies del d.l. n. 331 del 1993, conv. in I. n. 427 del 1993,
nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1 , n. 5 c.p.c., oltre
che per violazione dell’art. 14, co. 6, del clAgs. n. 422 del 1997, in relazione all’art.
360 co. 1, n. 3, c.p.c., per aver erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti
indicati nell’art. 62 sexies per legittimare l’accertamento analitico induttivo;
con il secondo motivo per illogicità e insufficienza della motivazione su punti
decisivi della controversia, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., in particolare in
ordine alla determinazione di percorrenza media di una corsa, nonché in ordine alle
modalità di determinazione del costo della corsa media;
con il terzo motivo per motivazione insufficiente e conseguente erronea
applicazione dell’art. 39, co. 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2727 e
2729 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. , per aver erroneamente ritenuto
supportata la ricostruzione induttiva dei ricavi da presunzioni gravi, precise e
concordanti.
Ha chiesto la cassazione della sentenza e la decisione nel merito, con
annullamento dell’atto impositivo.
RGN 22762/2012
IN. Fgderici
i

1

Con l’atto impositivo era accertato un maggior reddito di C 39.797,00 ai fini Irpef, un

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Si è costituita l’Agenzia, che nell’opporsi alle avverse ragioni ha sostenuto
l’inammissibilità del primo motivo e l’infondatezza del secondo e del terzo.

Considerato che
Esaminando il primo motivo, anche superando le riserve sulla commistione di vizi
di motivazione e vizi di legge, esso è infondato.
Premessa la reiterata affermazione che gli studi di settore costituiscono, come

dall’Amministrazione finanziaria per accertare in via induttiva, pur in presenza di una
contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile, il reddito reale del
contribuente e che tale accertamento può essere presuntivamente condotto anche
sulla base del riscontro di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi
dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di
esercizio della specifica attività svolta, a prescindere, quindi, dalle risultanze degli
specifici studi di settore e dalla conformità agli stessi dei ricavi aziendali dichiarati
(Cass., Sez. 5, sent. n. 20060 del 2014; sent. n. 23096/2012), la sentenza dei giudici
regionali ha valorizzato, condividendo l’analisi dei dati emersi nel corso
dell’accertamento fiscale, taluni elementi dai quali ha desunto l’irragionevolezza e
l’abnormità dei redditi dichiarati dal contribuente. A tal fine ha valutato i riscontri dei
corrispettivi e delle schede carburante, la piattezza dei consumi, a fronte di
chilometraggi ben diversificati da trimestre a trimestre, la piattezza degli incassi,
sempre costantemente pari ad C 1.700,00 al mese, pur a fronte dello svolgimento del
lavoro in una città turistica come Firenze, con necessari mutamenti stagionali; ha
valutato l’antieconomicità dell’attività, evidenziando un prezzo medio al km in
contrasto con le tariffe concordate con le categorie di settore ed il Comune di Firenze,
tutto ciò giustificando ampiamente, nella logica ricostruzione del giudice tributario,
l’accertamento analitico-induttivo. La possibilità di una diversa lettura dei dati, come
pretende il contribuente, implica la pretesa di una valutazione di merito da parte del
giudice di legittimità, allo stesso inibita, perché il controllo sul vizio di motivazione non
gli attribuisce il potere di riesame del merito dell’intera vicenda processuale sottoposta
al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e
della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al
quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio
convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la
concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute
RGN 22762/2012
erici,
t

desumibile dal citato art. 62 sexies, solo uno degli strumenti utilizzabili

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maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così
liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi
tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione,
sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può
legittimamente dirsi sussistente solo quando nel ragionamento del giudice di merito
sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della
controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista

consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della
decisione (Cfr. Cass., Sez 5, ord. n. 19547/2017; sent. n. 17477/2007). Nel caso di
specie affermare ad esempio, come fa il Materassi, che un numero maggiore di
chilometri percorsi nel trimestre non necessariamente va ricondotto a maggior lavoro,
ma alla circostanza ad esempio dell’uso promiscuo dell’automezzo e della possibilità
che in quel periodo il contribuente si sarebbe concesso un viaggio-vacanza con il taxi,
non prova nulla, perché, a parte la necessità di provare quanto affermato, trattasi di
una ricostruzione alternativa, che però non è neppure sufficiente ad evidenziare
incongruenze nel ragionamento del giudice d’appello, sicchè il controllo di legittimità è
ampiamente superato.
Inammissibile è la seconda censura, che in concreto insiste sull’incongruenza e
mancanza di riscontri relativamente ai dati assunti dall’Ufficio e valorizzati dal giudice
d’appello a conferma dell’accertamento analitico-induttivo. In particolare la difesa del
contribuente punta l’indice sulla inesistenza di riscontri relativi alla lunghezza della
corsa media, indicata in km. 3,2, che non avrebbe basi obiettive a differenza di quanto
afferma la sentenza (la quale rinvia a studi statistici commissionati dal Comune di
Firenze, disconosciuti dal contribuente). Stessa cosa si afferma con riguardo alla
“costruzione” del costo medio di una corsa. Sui punti controversi la difesa della
Agenzia ribadisce l’esistenza di riscontri oggettivi dei dati utilizzati. Prescindendo
tuttavia dalle controverse circostanze fattuali, per un verso la censura del
contribuente appare diretta al provvedimento impositivo dell’Ufficio prima ancora che
alla motivazione della sentenza, per altro verso soffre in ogni caso del difetto di
autosufficienza, perché omette di riprodurre i passaggi delle difese, in primo come in
secondo grado, in cui è stata eccepita l’infondatezza e l’assenza di riscontri oggettivi
dei dati ora contestati. Ancora una volta si chiede inammissibilmente al giudice di
legittimità di rivalutare nel merito la vicenda.
RGN 22762/2012
Federici

insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non

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Il rigetto del secondo motivo assorbe l’esame del terzo, perché anche in questo
caso si insiste in un rivalutazione di merito della vicenda, invocando un malgoverno
dei principi regolatori delle prove presuntive, di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c. Ma così
non ci si avvede che le censure, se ricondotte nel vizio di motivazione, sono superate
dalle osservazioni già illustrate; se invece si riferiscono alla violazione di legge,
dovevano costituire motivo di doglianza ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per cui anche

Considerato che
in conclusione il ricorso va rigettato e all’esito del giudizio deve seguire la
soccombenza del Materassi nelle spese di causa, nella misura specificata in
dispositivo.

P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il Materassi a rifondere alla Agenzia le spese di causa,
che si liquidano in € 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Quinta civile della
Corte suprema di cassazione, il giorno 30 gennaio 2018.

sotto questo profilo sono inammissibili.

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