Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18906 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. II, 11/09/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 11/09/2020), n.18906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14156/2016 proposto da:

G.F., rappresentata e difesa dall’avvocato DONATO

AGRESTA;

– ricorrente –

contro

R.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN BASILIO,

61, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CARAFA, rappresentata e

difesa dall’avvocato RENATO RENDINE;

– controricorrente –

e contro

D.I.P., GENERALI ITALIA SPA;

– intimati –

avverso il provvedimento relativo al RG 5245/2015 del TRIBUNALE di

PESCARA, depositato il 27/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Dott.sa R.I. ebbe ad espletare l’attività di consulente tecnico medico-legale nell’ambito del procedimento civile tra G.F., da una parte, ed il Dott. D.I.P. e la spa Assicurazioni Generali, dall’altra, ed all’esito dell’incombente chiese ed ottenere dal Giudice la liquidazione delle sue competenze.

G.F. ebbe a proporre opposizione avverso detta liquidazione a sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, rilevando l’erroneità della stessa poichè non conforme ai dettami di legge.

Nel procedimento d’opposizione avanti il Giudice designato del Tribunale di Pescara, dei soggetti evocati si costituì a resistere la sola Dott.sa R.I., che contestò la pretesa avversaria.

All’esito del Tribunale abruzzese ebbe a rigettare l’opposizione poichè correttamente liquidato, in base a vacazioni, il compenso al consulente, stante la natura dell’opera professionale, e correttamente riconosciute le spese per la consulenza specialistica, secondo la direttiva D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 56.

La G. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Pescara, articolando undici motivi di censura, illustrato anche con nota difensiva.

Resiste con controricorso la Dott.ssa R.I., mentre gli altri soggetti evocati – il Dott. D.I. e la spa Ass. Generali – sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da G.F. non ha pregio giuridico e va rigettato.

Con il primo mezzo d’impugnazione proposto la ricorrente denunzia vizio di nullità ex art. 132 c.p.c., n. 4, per omessa motivazione circa la sua specifica eccezione che il decreto di liquidazione impugnato non era motivato.

La censura è palesemente priva di fondamento posto che – come ritrascrive la stessa ricorrente in ricorso – il Giudice pescarese ha puntualmente osservato al riguardo che il difetto di motivazione del decreto di liquidazione non comporta alcuna nullità poichè non prevista dalla legge.

Dunque la motivazione relativa all’eccezione sollevata esiste ed appare puntuale anche se sgradita alla parte opponente.

Con la seconda doglianza la G. rileva violazione delle norme ex art. 135 c.p.c., comma 4 e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168, comma 1, posto che il Tribunale ebbe a rigettare la sua eccezione di nullità per difetto di motivazione dei decreto di liquidazione opposto in contrasto con le regole giuridiche poste dalle due norme evocate in rubrica.

La critica appare scorrelata rispetto alla motivazione sul punto esposta dal Tribunale e dianzi già ricordata – assenza di previsione positiva di nullità del decreto per difetto di motivazione – poichè a nulla rileva, rispetto a detta puntualizzazione giuridica, che la legge preveda che il decreto di liquidazione sia motivato, posto che il Tribunale ha evidenziato che detta irregolarità non risulta sanzionata con la nullità.

Inoltre va richiamato l’insegnamento di questa Suprema Corte riguardo all’obbligo motivazionale afferente il decreto di liquidazione del compenso al consulente – Cass. sez. 2 n. 27126/14 -, che risulta osservato quando la tassazione del dovuto rientra nei paramenti previsti dalla relativa disciplina,come nella specie accaduto.

Con la terza doglianza la ricorrente denunzia violazione della disposizione ex art. 132 c.p.c., commi 2 e 4, per vizio di motivazione in quanto perplessa ed incomprensibile con relazione al criterio di tassazione del compenso adottato dal Tribunale.

La censura s’appalesa patentemente priva di fondamento posto che – come ricordato dalla stessa ricorrente – il Giudice pescarese al riguardo ha puntualmente rilevato che la liquidazione, per la natura della risposta richiesta – valutazione di danno iatrogeno – al professionista incaricato, venne effettuata in forza del criterio delle vacazioni.

Dunque la ragione della decisione sul punto appare chiara e comprensibile e l’argomentazione critica sviluppata risulta fondata, invece, sulla mera contrapposizione di propria ricostruzione fattuale e giuridica della questione a quella elaborata dal Giudice di Pescara.

Con il quarto mezzo d’impugnazione la G. deduce violazione della L. n. 319 del 1980, art. 4,D.P.R. n. 115 del 2002, art. 49, comma 2 ed D.M. 30 maggio 2002, art. 1, poichè il Tribunale – nemmeno tenendo conto delle stesse indicazioni circa il tempo impiegato per espletare l’incarico fornite dalla stessa R. – ha ritenuto di riconoscere un tempo assolutamente incongruo rispetto al necessario, secondo ordinaria valutazione, per espletare l’incarico in relazione all’impegno profuso reso palese dalla struttura e consistenza dell’elaborato peritale depositato.

La censura appare inammissibile posto che denunziando un vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente invece sottopone a critica la valutazione espressa dal Giudice di merito circa l’impegno professionale profuso dalla consulente tecnica, ossia chiede a questa Corte di legittimità un’inammissibile apprezzamento circa il merito della controversia.

Inoltre non pare che il Tribunale abbia ritenuto di fissare in 4 vacazioni al giorno per 90 giorni il tempo necessario per il compimento dell’incarico, bensì ebbe solo a precisare che la somma liquidata – Euro 1.900 – risultava inferiore all’ammontare della tassazione del compenso ottenuta riconoscendo 4 vacazioni die per 90 giorni.

Difatti, dividendo l’importo riconosciuto a compenso per il valore della singola vacazione,il numero di vacazioni assegnato è di gran lunga inferiore a quello – 360 – indicato in ricorso.

Inoltre, come anche sottolineato dalla stessa ricorrente, l’indicazione del difensore della controparte circa il tempo impiegato per le trasferte e la stesura dell’elaborato era quantificata in 64 ore; per tanto allo stesso andava ovviamente aggiunto il tempo per la valutazione dei dati clinici assunti e l’elaborazione della risposte da rendere al quesito,siccome illustrato in elaborato.

Con la quinta ragione di doglianza la ricorrente rileva violazione della norma D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 56, commi 1 e 2, posto che il Giudice di prime cure non ebbe a ritenere rilevante la mancata sottoscrizione della notula, portante la richiesta di pagamento emessa da parte dell’ausiliario – clinico odontoiatra – del consulente, e che neppure risultava esser stato pagato il compenso chiesto in rimborso.

Con la sesta censura la G. lamenta nullità dell’ordinanza impugnata per violazione del disposto ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto il Tribunale ebbe ad esporre motivazione apparente in relazione all’osservazione della ricorrente che la nota di compenso dell’ausiliario del consulente non era da detto soggetto sottoscritta.

Con il settimo mezzo d’impugnazione la G. deduce omesso esame di fatto decisivo posto che il primo Giudice non ebbe a valutare la questione afferente la mancanza di prova circa l’avvenuto pagamento del compenso al collaboratore, relativamente al quale viene chiesto il rimborso.

Le tre censure sopra riassunte possono esser esaminante unitariamente poichè, ancorchè da profili diversi, attingono la medesima questione ossia la impossibilità di richiedere il rimborso di esborso ancora non effettuato in relazione al collaboratore utilizzato da parte del consulente.

All’evidenza non concorrono le censure di nullità e di omesso esame di fatto decisivo,posto che la stessa ricorrente deduce che,al riguardo della questione oggetto della censura, il Tribunale ebbe ad esporre puntuale motivazione, anche se ritenuta non adeguata, ed inoltre esaminò il fatto afferente la liquidazione della spesa per l’opera dell’ausiliario ritualmente autorizzato riconosciuta congrua e legittima.

Rettamente il primo Giudice ha ritenuto elemento non rilevante, ai fini del riconoscimento della spesa che la nota di richiesta di pagamento dell’onorario dell’ausiliario odontoiatra non fosse sottoscritta, posto che un tanto rileva ai fini dell’imputazione della richiesta al professionista,fatto adeguatamente assicurato dall’inserimento del documento nella richiesta di rimborso estesa da parte del consulente.

Quanto poi alla circostanza del non ancora intervenuto pagamento da parte del consulente dell’importo, chiesto in rimborso, al suo ausiliario,siccome elemento che impedisce il riconoscimento del diritto al rimborso chiesto alla consulente, la censura sollevata appare priva di pregio.

Difatti è la stessa norma di legge – D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56 – ad individuare due diverse modalità di liquidazione delle spese sopportate dal consulente per adempiere all’incarico affidato:

gli esborsi,documentati con la prova dell’esborso, riconosciuti necessari all’adempimento dell’incarico liquidati in forza delle tariffe di libero mercato;

i compensi ad altro professionista, della cui opera il consulente venne autorizzato ad avvalersi per adempimento dell’incarico.

In tal ultimo caso la norma art. 56, ex comma 3, D.P.R. cit., prevede la liquidazione del compenso in forza dei parametri D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 50, ossia i medesimi criteri previsti per la liquidazione del compenso al consulente.

Dunque se per tutti gli esborsi sostenuti e di cui è chiesto il rimborso il consulente deve addurre prova anche dell’avvenuto pagamento,in relazione al compenso al professionista, della cui prestazione strumentale al quesito sottopostogli il consulente s’è avvalso – quando ciò previamente autorizzato dal Giudice -, un tanto non appare richiesto – Cass. sez. 2 n. 15535/08 -.

Difatti la liquidazione non già viene effettuata in forza del tariffario professionale proprio dell’attività svolta dal collaboratore – Cass. sez. 2 n. 21963/17 -, bensì in forza della tabella ministeriale comune al consulente eppertanto la tassazione rimane a discrezione del Magistrato.

Dunque, la stessa modalità di liquidazione prevista dalla legge di detto esborso implica necessariamente il pagamento ad avvenuta liquidazione da parte del Giudice sulla scorta di una notula di proposta da parte del soggetto interessato rimessa al consulente e da questi allegata alla richiesta di rimborso.

Di conseguenza non risulta violato il disposto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 56, che non postula affatto – siccome opinato dalla ricorrente – che il consulente abbia già pagato al suo collaboratore l’onorario per poi poter chiederne il rimborso al Giudice,bensì solamente – Cass. sez. 2 n. 3024/11 – che sia presentata specifica nota di richiesta di rimborso corredata dall’opportuna documentazione,come nella specie avvenuto.

Con l’ottava ragione di doglianza la ricorrente denunzia la violazione del disposto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 56, comma 4, in quanto il Tribunale ebbe ad escludere che il collaboratore del consulente si sia sostituito a questo nella risposta al quesito posto dal Giudice nonostante la diversa realtà desumibile dalle stesse voci di tassazione dell’onorario presenti nella richiesta di pagamento formulata dallo specialista odontoiatra.

Con la nona doglianza la G. ha rilevato nullità dell’ordinanza impugnata per difetto di motivazione – art. 132 c.p.c., n. 4, in quanto apparente – relativamente alla sua eccezione che il collaboratore ebbe di fatto a sostituirsi al consulente nell’espletamento dell’incarico affidato dal Giudice.

Con il decimo mezzo d’impugnazione la ricorrente rileva nullità per motivazione apparente anche in relazione alla statuizione del Tribunale che anche il compenso del collaboratore odontoiatra era stato liquidato in forza di vacazioni, posto che un tanto non risultava minimamente dal provvedimento di liquidazione opposto. Anche le su richiamate tre ultime censure possono essere trattate unitariamente posto che attingono da profili diversi alla medesima questione,ovverosia che l’espletamento dell’incarico, affidato dal Giudice alla consulente, de facto venne effettuato da parte del suo collaboratore odontoiatra.

Le doglianza appaiono prive di fondamento posto che il Giudice abruzzese ebbe a puntualmente motivare,in armonia proprio con l’arresto di legittimità portato dalla ricorrente a sostegno della sua critica, la sua statuizione di rigetto dell’eccezione proposta dalla G., operando richiamo e all’esame dell’elaborato peritale,che consentiva d’apprezzare come la risposta ai quesiti assegnati fu elaborata dalla consulente sulla scorta delle informazioni tecnico-scientifiche rese dal collaboratore odontoiatra.

La statuizione del Tribunale risulta fondata sull’apprezzamento di dati probatori eppertanto insuscettibile di sindacato in sede di legittimità circa la correttezza di detta opera di valutazione.

Non concorre violazione del disposto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 56, comma 4, posto che il Giudice del procedimento di merito, nel cui ambito fu disposta la consulenza tecnica, non ebbe a conferire incarico autonomo, sicchè nemmeno può concorre violazione di detta norma in sede di liquidazione del compenso all’unico consulente nominato – Cass. sez. 2 n. 7636/19 -.

Concorre puntuale motivazione della statuizione adottata e dianzi ricordata – valutazione dell’opera svolta dalla consulente sulla scorta dell’esame dell’elaborato peritale -, di certo non superata dalla semplice enfatizzazione delle voci di parcella estesa dall’odontoiatra senza anche un adeguato cenno al contenuto dell’elaborato peritale, siccome invece fatto dal Giudice di Pescara. Circa poi la motivazione afferente la ritenuta tassazione a vacazioni anche del compenso per l’opera professionale dell’odontoiatra pure al riguardo il Giudice dell’opposizione ha esposto specifica argomentazione a sostegno della sua conclusione, equiparando il criterio di tassazione del compenso a quello utilizzato per la consulente.

Con l’undecima ragione di doglianza – numerata 10 per la seconda volta in ricorso – la G. infine denuncia vizio di nullità per omessa motivazione circa la sua richiesta di riduzione del compenso alla consulente in ragione del mancato rispetto dei termini di deposito dell’elaborato peritale fissati dal Giudice.

Tuttavia nel corpo dell’argomento critico la ricorrente riconduce la nullità alla violazione del disposto ex art. 112 c.p.c., ossia l’omessa pronunzia su domanda od eccezione sottoposte al Giudice.

La denunzia nel medesimo motivo delle due antitetiche figure tipiche di vizio di legittimità comporta contraddittorietà del ragionamento critico e quindi inammissibilità del motivo – Cass. sez. 1 n. 27009/08 -.

Un tanto rimane escluso solo se dal provvedimento impugnato non è possibile desumere se il Giudice ebbe ad esaminare la questione esponendo motivazione viziata ovvero la trascurò totalmente.

Nella specie l’intrinseca contraddittorietà nel ragionamento critico esposto nel motivo d’impugnazione si coniuga poi con il mancato confronto con la ragione illustrata dal Giudice di Pescara per ritenere ininfluente la questione posta in relazione alla decisione sulla liquidazione.

Difatti, una volta stabilito che il compenso alla consulente fu tassato in ragione del tempo impiegato per l’espletamento dell’incarico – a vacazioni -, il Tribunale ha puntualizzato che la liquidazione effettuata era nell’ambito del massimo possibile, avendo a parametro il tempo di 90 giorni stabilito per il tempestivo espletamento dell’incarico.

Impinto un tanto, in fatto, la conseguenza prescritta dalla legge in caso di ritardo nel completamento dell’opera di consulenza – D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52, comma 2 – risulta essere solamente il non riconoscimento di compenso per il tempo ulteriore di espletamento dell’incarico.

Pertanto il Tribunale ha esaminata la questione della chiesta riduzione per il mancato rispetto dei termini di espletamento dell’incarico e ritenuto la stessa irrilevante poichè il compenso riconosciuto parametrato con relazione al solo periodo originariamente fissato per l’espletamento dell’incarico e per giunta in misura inferiore al massimo possibile.

Non ricorre dunque nè l’omessa pronuncia nè l’omessa motivazione denunziate.

Al rigetto dell’impugnazione segue la condanna della ricorrente alla rifusione verso la parte resistente costituita – R.I. – delle spese di lite di questo giudizio di legittimità,tassate in Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario siccome indicato in dispositivo.

Concorrono in capo alla ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla parte resistente costituita R. le spese del presente procedimento di legittimità, tassate in Euro 2.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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