Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18905 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/07/2017, (ud. 18/05/2017, dep.28/07/2017),  n. 18905

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17839-2016 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FEDELE

ALBERTI;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3009/2015 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata

il 29/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. RUBINO LINA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Nel 2005, G.A. conveniva in giudizio la SIS Assicurazioni, poi Milano Ass.ni, oggi UnipolSai, per sentirla condannare al risarcimento dei danni riportati alla vettura a seguito di un sinistro stradale con altra vettura verificatosi nel (OMISSIS).

La domanda risarcitoria del G. veniva accolta dal giudice di pace adito, per un importo ritenuto dall’attore inidoneo a costituire una integrale riparazione del danno.

L’appello del G., volto ad una più congrua liquidazione dei danni riportati, veniva accolto e il tribunale liquidava in suo favore l’importo esattamente richiesto. Al contempo, condannava la Milano Assicurazioni al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, riliquidando quelle di primo grado in unico importo con quelle d’appello, e disponendone la liquidazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

G.A. propone due motivi di ricorso per cassazione relativi esclusivamente alla liquidazione delle spese di lite nei confronti di UnipolSai Ass.ni s.p.a., per la cassazione della sentenza n. 3009 del 2015 pronunciata dal Tribunale di Salerno il 29.6.2015.

La UnipolSai, intimata, non ha svolto nessuna attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente fondato.

Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge richiamando il D.M. n. 55 del 2014, artt. 2,4 e 5, del Ministero della Giustizia, lamentando che le spese di lite siano state liquidate unitariamente per il primo grado e l’appello ed in misura troppo esigua, inferiore ai minimi dei parametri di legge e discostandosi dalla nota spese depositata senza alcuna motivazione in proposito.

Assume infatti di aver depositato la nota spese in appello, redatta secondo i parametri normativi del 2014, e che di essa il giudice d’appello non ha tenuto conto, e che in primo grado aveva parimenti depositato la nota spese, redatta secondo i parametri normativi del 2004, che il giudice di primo grado aveva liquidato le spese in misura esigua, senza tener conto della nota spese; che il giudice di appello era incorso in un duplice errore, riformando le spese di primo grado senza impugnazione sul punto (di qui il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce l’ultrapetizione) giungendo ad una illegittima liquidazione onnicomprensiva e di importo risibilmente inferiore ai minimi.

Riproduce il contenuto delle note spese e produce i fascicoli delle precedenti fasi di merito.

Il primo motivo di ricorso appare manifestamente fondato.

Il giudice di merito è incorso in una duplice violazione di legge.

In primo luogo, in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado del giudizio, poichè solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese (Cass. n. 19623 del 2016).

A ciò va aggiunto che in presenza di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può rideterminare globalmente i diritti di procuratore e gli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma deve motivare adeguatamente l’eliminazione o la riduzione delle singole voci, non può invece totalmente prescinderne per liquidare in modo autonomo – e totalmente difforme – gli importi dovuti al professionista per la sua attività (v. Cass. n. 24635 del 2014). Invece, il secondo motivo di ricorso è infondato, atteso che l’accoglimento dell’appello, anche se comporta come nella specie un accoglimento ancor più radicale della domanda proposta in primo grado, produce in ogni caso la caducazione delle sentenza di primo grado ed impone al giudice di appello la necessità di riliquidare anche d’ufficio le spese del giudizio di primo grado.

Il ricorso va complessivamente accolto, con cassazione della sentenza impugnata.

La Corte peraltro, non essendo necessari nuovi accertamenti istruttori può avvalersi della facoltà di decidere la causa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, e per l’effetto liquida in favore del ricorrente a titolo di spese legali per il giudizio di primo grado Euro 3.000,00 e per il giudizio di appello Euro 2.600,00, le cui voci sono meglio dettagliate in dispositivo.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida in favore del ricorrente a titolo di spese legali per il giudizio di primo grado complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 400,00 per esborsi, Euro 1.000,00 per diritti ed Euro 1.600,00 per onorari, a titolo di spese legali per il grado di appello complessivi Euro 2.600,00, di cui 200,00 per esborsi e per il giudizio di cassazione Euro 1.400,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali al 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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