Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18905 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18905 Anno 2018
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: FEDERICI FRANCESCO

ORDINANZA
sul ricorso 30522-2011 proposto da:
ORLANDI COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio
dell’avvocato PIERO FRATTARELLI, rappresentato e
difeso dagli avvocati GIAMBATTISTA TREVISANI, ENRICO
BASTIANELLO;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VERONA

2018

in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

264

domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, oreiso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta

e difende;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 17/07/2018

avverso la sentenza n. 162/2010 della COMM.TRIB.REG.
ET- D
pEN depositata 1’08/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 30/01/2018 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO FEDERICI.

1
Rilevato che:
la Orlandi Costruzioni s.r.l. con quattro motivi ha proposto ricorso avverso la
sentenza n. 162/15/10, depositata 1’8.11.2010 dalla Commissione Tributaria Regionale
del Veneto, Sez. Staccata di Verona;
ha riferito che l’Agenzia aveva proceduto alla rettifica del reddito, ai fini Irpeg,
Irap e Iva a seguito dell’accertamento del maggior prezzo di cessione di sei unità
abitative edificate in località Castelnuovo del Garda. Seguiva la notifica dell’avviso di

dell’imposta evasa;
instaurata la controversia la Commissione Tributaria Provinciale di Verona
accoglieva il ricorso del contribuente ma la Commissione Regionale, con la sentenza
ora impugnata, riformava in parte la sentenza ritenendo fondate le ragioni della
Amministrazione, sebbene riducendo le pretese erariali nella più contenuta misura di C
273.972,00.
La Orlandi Costruzioni censura la sentenza:
con il primo motivo per illogicità e contradditorietà della motivazione, in relazione
all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., perché fondata su elementi non adeguati a sostenere le
ragioni dell’accertamento;
con il secondo motivo per violazione e falsa applicazione dell’art. 42, nonché
dell’art. 39, co. 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, co. 1, n.
3, c.p.c., per non aver tenuto conto della carenza delle ragioni giuridiche dell’atto
impositivo;
con il terzo motivo per violazione dell’art. 39, co. 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del
1973, in relazione agli artt. 2729, 1321 e 1351 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n.
3, c.p.c., per aver erroneamente confermato l’avviso di accertamento pur in assenza
di presunzioni gravi precise e concordanti;
con il quarto motivo per violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 43 del
d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione
all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per aver portato solo in sede contenziosa e non
nell’avviso di accertamento ulteriori elementi a conforto della propria prospettazione,
quali le dichiarazioni dell’acquirente Gallo e le tabelle OMI e Fiaip relative ai prezzi
medi di vendita;
ha chiesto pertanto la cassazione della sentenza.
L’Agenzia si è costituita, contestando le avverse difese e eccependo
l’inammissibilità dei motivi secondo, terzo e quarto.
RGN 30522/2011
Feerici _

ir

accertamento n. 836030100137/2008 relativa all’anno d’imposta 2003 per il recupero

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Considerato che
I primi tre motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente poiché
riguardano la medesima questione, il malgoverno del materiale probatorio da parte
del giudice di merito, secondo le regole dell’interpretazione presuntiva (il primo e il
terzo), e le ragioni giuridiche dell’accertamento (il secondo).
Nella sostanza la società contribuente lamenta che il giudice d’appello veneto,

sussistenza di riscontri presuntivi gravi, precisi e concordanti dei maggiori ricavi
recuperati a tassazione (ad eccezione di taluni marginali valori).
Ora, è pacifico che competa alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione
nomofilattica, il controllo della corretta applicazione dei principi contenuti nell’art.
2729 c.c. alla fattispecie concreta, poiché se è devoluto al giudice di merito la
valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c., per
valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tale giudizio è soggetto al
controllo di legittimità se risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazione
della prova critica, il giudice non abbia fatto buon uso del materiale indiziario
disponibile, negando o attribuendo valore a singoli elementi, senza una valutazione di
sintesi (cfr. Cass., ord. n. 10973/2017, Cass., sent. n. 1715/2007).
Ebbene, quanto all’utilizzo degli indizi, mentre la gravità, precisione e concordanza
degli stessi permette di acquisire una prova presuntiva che, anche sola, è sufficiente
nel processo tributario a sostenere i fatti fiscalmente rilevanti, accertarti dalla
amministrazione (Cass., sent. n. 1575/2007), quando manca tale convergenza
qualificante è necessario disporre di ulteriori elementi per la costituzione della prova.
La giurisprudenza di legittimità ha tracciato il corretto procedimento logico del
giudice di merito nella valutazione degli indizi, in particolare affermando che la
gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal loro
complessivo esame, in un giudizio globale e non atomistico di essi (ciascuno dei quali
può essere insufficiente), ancorchè preceduto dalla considerazione di ognuno per
individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto
articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigore dall’altro in
vicendevole completamento (tra le più recenti cfr. Cass., sent. n. 12002/2017; Cass.,
ord. n. 5374/2017). Ciò che rileva, in base a deduzioni logiche di ragionevole
probabilità, non necessariamente certe, è che dalla valutazione complessiva emerga la
RGN 30522/2011
. Feg+lerjci.,
,c,14…t.

riformando la sentenza della Commissione provinciale, abbia riconosciuto la

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sufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di fondatezza della
pretesa, salvo l’ampio diritto del contribuente a fornire la prova contraria.
Occorre allora verificare se nella sentenza gravata sia stato fatto buon governo dei
principi appena esposti.
La ricorrente ritiene che non ci si trovi dinanzi ad indizi idonei alla costituzione
della prova presuntiva richiesta dall’art. 2729 c.c. e dall’art. 39 del d.P.R. n. 600 del
1973; lamenta che la sentenza avrebbe valorizzato elementi privi di rilievo probatorio.

credito al quale la acquirente Bertucco era ricorsa per ottenere il mutuo con cui
finanziare l’acquisto; documento sottoscritto dalla Orlandi (da un suo rappresentante),
riportando un prezzo superiore a quello poi dichiarato nell’atto di vendita. Con una
valutazione di merito priva di salti logici, né inficiata da errori materiali, il giudice
d’appello ha ritenuto che tale documento indicasse il prezzo effettivo al quale la
società Orlandi prometteva in vendita l’unità abitativa. Ha argomentato il perché non
avesse rilevanza che quel documento mancasse della sottoscrizione della Bertucco,
nella prospettiva di una ricostruzione probatoria della vicenda economica non
interessando se avesse già valore giuridico di preliminare, ma che con esso la società
dante causa indicasse il prezzo di vendita dell’unità immobiliare. Tale elemento è stato
ulteriormente valorizzato, nell’apprezzamento di merito della sentenza, dalla
circostanza che per una seconda compravendita, relativa ad altra unità abitativa
ceduta dalla Orlandi costruzioni, un altro acquirente aveva dichiarato il versamento di
somme che non risultavano nell’atto di vendita. A parte quanto si dirà sulla rilevanza
di questo secondo elemento nella trattazione del quarto motivo, anche volendo per un
momento prescinderne, emerge con chiarezza e inequivocamente che il documento
acquisito dalla Agenzia presso l’istituto di credito finanziatore sia stato correttamente
valorizzato nella sentenza, esprimendo un prezzo dell’unità abitativa alienata alla
Bertucco ben superiore a quanto formalmente emergente nell’atto d’acquisto
definitivo. La circostanza che altre potessero essere le motivazioni per le quali il
prezzo espresso nel documento fosse superiore a quanto indicato nel rogito definitivo
restano sullo sfondo delle mere ipotesi, suggestive ma indimostrate.
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Il ragionamento logico e privo di sbavature argomentative seguito dal giudice
d’appello esclude anche ogni equivoco, prospettato con il secondo motivo di ricorso,
sull’oscuro fondamento giuridico dell’accertamento eseguito dalla Agenzia.

E’ infatti

evidente che la sentenza si muova nel solco dei principi dell’accertamento presuntivo,
RGN 30522/2011
• Feclerici
i

f

In realtà la sentenza ha valorizzato il documento acquisito presso l’istituto di

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ex art. 39 co. 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, così correttamente interpretando
le modalità accertative messe in atto dalla Amministrazione.
In conclusione i primi tre motivi di ricorso sono infondati.
Il quarto infine è inammissibile. Con esso la Orlandi censura l’utilizzo in sentenza,
quale elemento presuntivo, delle dichiarazioni di un altro acquirente, che avrebbe
dichiarato il pagamento di somme non risultanti nel prezzo riportato in rogito. La
società contribuente lamenta che questo elemento non è stato utilizzato nella

contenziosa dinanzi alla commissione provinciale e tempestivamente ne sarebbe stata
eccepita l’inammissibilità -perché costituente un fatto nuovo non riconducibile
nell’accertamento se non mediante la notificazione di un nuovo avviso ex art. 43 co.
3, d.P.R. n. 600 cit.-; ciò nonostante la sentenza del giudice d’appello aveva tenuto
conto di tale elemento.
Ora, a parte l’erronea invocazione della disciplina relativa agli accertamenti
integrativi finalizzati ad aumentare l’importo del reddito accertato, il motivo è
inammissibile per difetto di autosufficienza. Infatti il ricorso non indica l’atto né riporta
il passo dell’atto difensivo dal quale risulti che la contribuente avesse eccepito
l’irritualità e intempestività dell’utilizzo di tale ulteriore elemento presuntivo, sicchè il
motivo è carente ai sensi dell’art. 366, co. 1, n. 6 c.p.c.
in conclusione alcuna censura può essere sollevata sulla motivazione della
sentenza e sulla applicazione dei parametri normativi di riferimento.

Considerato che
il ricorso va pertanto rigettato e alla soccombenza segue la condanna della
contribuente alla rifusione delle spese di causa, da liquidarsi nella misura specificata in
dispositivo;

motivazione dell’avviso di accertamento; sarebbe invece apparso nella successiva fase

P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la Orlandi costruzioni s.p.a. a rifondere alla Agenzia’Ié -spese processuali sostenute, che si liquidano nella somma di C 5.500,00 oltre spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Quinta civile della
Corte suprema di cassazione, il giorno 30 gennaio 2018.

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