Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18905 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 16/09/2011), n.18905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19506-2006 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati TODARO NICOLA e FIANNACCA GIOVANNI con studio

in MESSINA VIA T. CAPRA IS 301/BIS (avviso postale), giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI MESSINA, AMMINISTRAZIONE

DELLE FINANZE;

– intimati –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 26/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

MESSINA, depositata il 28/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato TODARO NICOLA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato URBANI NERI FABRIZIO, che ha

chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.G. ha presentato domanda, della L. n. 656 del 1994, ex art. 2 quinquies di chiusura della lite fiscale relativa all’IVA del 1990. A seguito del relativo controllo, l’Ufficio ha iscritto a ruolo la somma di L. 97.288.360 e la cartella di pagamento è stata impugnata dal contribuente, con ricorso, accolto dalla CTP di Messina, e rigettato dalla CTR della Sicilia, con sentenza n. 26/27/05, depositata il 28/4/2005..

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il V. sulla scorta di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate non ha presentato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, il ricorrente, deducendo violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, sostiene che la CTR ha omesso di valutare tutte le questioni prospettate in primo grado, e, tra di esse, la carenza di motivazione (“rectius” la falsa motivazione) della cartella esattoriale, dato che, con essa, erano stati richiesti importi a titolo di “interessi, sanzioni e non ben specificati oneri accessori” e non di tributi, e che tale pretesa non poteva dipendere dall’applicazione della normativa sulla chiusura delle liti fiscali pendenti. L’eccezione, prosegue il ricorrente, non poteva intendersi rinunciata ex art. 346 c.p.c., in quanto, essendo egli rimasto totalmente vittorioso, in primo grado, non aveva l’onere di riproporla con appello incidentale, ma era sufficiente che la riproducesse in secondo grado, come, appunto, aveva fatto mediante il proprio atto di costituzione in giudizio, in appello.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Premesso che la questione è stata correttamente proposta nei confronti dell’Ente impositore (il concessionario per la riscossione non è passivamente legittimato a rispondere di vizi della cartella di pagamento che riproduce il ruolo, salva l’ipotesi, qui neppure adombrata, di errore materiale, cfr. Cass. n. 3242/2007 in motivazione, e Cass. n. 933/2009), va rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’omessa pronuncia sulla domanda o, come nella specie, su un’eccezione proposta costituisce una violazione dei doveri decisori, che integra un “error in procedendo”, deducibile ex art. 360 c.p.c., n. 4, e non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3 o del vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. (v. Cass. n. 1755 del 2006; 11844 del 2006; n. 24856 del 2006, e n. 12952 del 2007). Se, a tale stregua, la prospettazione in termini di violazione di legge o di vizio di motivazione è inammissibile, in quanto, in contrasto con le premesse poste, presupporrebbe l’avvenuta decisione della questione oggetto di doglianza con una soluzione giuridicamente non corretta, ovvero resa senza giustificazione o con giustificazione inadeguata, osserva la Corte che il denunciato “error in procedendo” non comporta, automaticamente, l’accoglimento della censura e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, quando il motivo non esaminato dal giudice d’appello propone infondate questioni di diritto; in tal caso lo iato esistente tra pronuncia di rigetto e mancato esame del motivo per cui l’annullamento è stato domandato deve essere colmato dalla Corte di Cassazione ex art. 384 c.p.c., comma 2, attraverso l’impiego del potere di correzione della motivazione, il senza necessità di rimettere al giudice di rinvio il compito di dichiarare infondato in diritto il motivo non esaminato (cfr. Cass. n. 3388/05; n. 8561/06; n. 18190/06; n. 2313/2010). Nella specie, le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 11722/2010) hanno affermato, con indirizzo al quale si intende dare continuità, che il difetto di motivazione della cartella esattoriale non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorchè la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati, ed abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell’atto abbia determinato al suo diritto di difesa, allegazione e prova che, nella specie, non sono state dedotte e documentate da parte del ricorrente.

Col secondo motivo, il contribuente, deducendo violazione della L. n. 656 del 1994, art. 2 quinquies e difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, afferma che i giudici d’appello hanno errato nel ricostruire la fattispecie al loro esame, ed, in particolare, nel ritenere che l’istanza di chiusura delle liti pendenti fosse stata proposta in seguito ai processi verbali di constatazione del 14.12.1993 e del 23.6.1994 ma prima del 24.1.1995, data di notifica dell’avviso di accertamento, non impugnato. Il ricorrente afferma che tale convincimento, contrario al vero, e smentito dalla stessa esposizione dei fatti contenuta in narrativa, ha comportato l’erronea applicazione nei suoi confronti dell’art. 2 quinquies, comma 6 in esame, che va interpretato nel senso che restano dovute all’Erario le somme, provvisoriamente iscrivibili a ruolo, in caso di effettiva pendenza di un giudizio fiscale alla data del 31.12.1994.

Sotto altro profilo, il ricorrente evidenza che l’Ufficio non gli aveva consentito la possibilità, riconosciuta dall’ultimo periodo dell’art. 2 quinquies, comma 9 invocato, di regolarizzare il versamento insufficiente a causa di un errore scusabile, che tale omissione, denunciata col ricorso introduttivo del giudizio, non era stata rinunciata nel corso del procedimento e su di essa la CTR non aveva pronunciato, incorrendo nella violazione illustrata col primo motivo.

Con il terzo motivo, il contribuente, deducendo la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, afferma che la CTR, dopo aver assimilato la domanda di definizione, da lui presentata, alla dichiarazione fiscale, ha ricondotto la fattispecie alla previsione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 1 invece che dell’u.c., come avrebbe dovuto, dato che l’iscrizione a ruolo era avvenuta in ragione della ritenuta definitività dell’avviso di accertamento notificato. Il ricorrente fa rilevare che “il ragionamento seguito dai Giudici per raggiungere la statuizione qui impugnata manca di un elemento base fondamentale che inficia irrimediabilmente la sentenza” e, cioè, l’indicazione della data di presentazione dell’istanza di definizione della lite pendente che “non è riportata in alcun atto processuale”.

Il secondo motivo è inammissibile. Come riconosce lo stesso ricorrente, e nonostante il diverso “incipit” esposto in narrativa, le argomentazioni dell’impugnata sentenza si fondano sul fatto che la domanda di definizione della lite, della L. n. 564 del 1994, ex art. 2 quinquies sia stata proposta in relazione alla notifica dei due processi verbali di constatazione del 14 dicembre 1993 e del 23 giugno 1994, e prima della ricezione, avvenuta il 24 gennaio 1995, dell’avviso di accertamento da quelli originato (non opposto e divenuto definitivo); tanto è espressamente affermato: a) in relazione alla ritenuta proponibilità della domanda, riferita, come consentito dalla norma, ai “processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto d’imposizione”; b) nell’individuazione del titolo per l’iscrizione a ruolo, che viene desunto, anche, dalla successione cronologica degli eventi (“essendo stato l’atto di accertamento notificato in data successiva alla proposizione della domanda di definizione il titolo per l’iscrizione a ruolo non può ricollegarsi all’avviso …”); c) nell’indicazione del “dies a quo” del termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo, in quello di presentazione della domanda di chiusura della lite, che rende incontestabile “il momento solutorio collegato alla presentazione della suddetta domanda”.

Così convenendo, il motivo, che denuncia l’erronea ricostruzione dei fatti di causa, non solo, difetta di autosufficienza, non avendo il ricorrente specificato in quale punto del suo ricorso, e delle difese d’appello, abbia allegato la diversa, e successiva, data di presentazione della domanda (al contrario, nel terzo motivo, il ricorrente sostiene di non averla, appunto, mai, specificata), ma prospetta, in sostanza, l’erronea percezione degli atti processuali da parte dei giudici territoriali, vizio che, integrando un tipico errore revocatorio, ex art. 395 c.p.c., n. 4, non può esser denunciato mediante la proposizione del ricorso per cassazione, ma, sussistendone i presupposti, solo, con lo specifico strumento della revocazione, disciplinato dall’art. 395 c.p.c. (cfr. Cass. n. 10066/2010).

L’omessa pronuncia denunciata col secondo profilo del motivo in esame – relativa al mancato invito a regolarizzare il versamento insufficiente a causa di un errore scusabile – difetta, anch’essa, di autosufficienza. Nel ricorso, infatti, non si riportano le espressioni con cui la questione di cui si discute sarebbe stata riproposta D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 56 – che riproduce l’art. 346 c.p.c. in appello, risultando, solo, riportate alcune parti del ricorso introduttivo, nè viene specificato se siano state formulate conclusioni in tal senso, sicchè, pur configurando la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. un “error in procedendo”, per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, non essendo tale vizio rilevabile d’ufficio, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli (Cass. n. 978/2007), adempimento che, nella specie, è stato, totalmente, pretermesso.

Il terzo motivo, che presuppone, in contrasto con quanto ritenuto nell’impugnata sentenza, che l’iscrizione a ruolo sia da ricollegare all’avviso di accertamento divenuto definitivo, resta assorbito, sulla scorta delle considerazioni svolte nell’esame della prima parte del secondo motivo.

Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste, secondo il criterio legale della soccombenza, a carico del ricorrente ed in favore dell’Agenzia, che ha partecipato alla discussione, e si liquidano in Euro 1.730,00, oltre a spese prenotate a debito.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia, liquidate in Euro 1.730,00 oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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