Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18905 del 05/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 05/07/2021), n.18905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALSAMO Milena – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso R.G. 18564/2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è

rappresentata e difesa;

– ricorrente –

contro

STELLARIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Padova, passeggiata del Carmine n. 2,

presso lo studio dell’Avvocato FRANCESCO MOSCHETTI, da cui è

rappresentata e difesa unitamente all’avvocato ALBERTO DE FELICE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 102/05/17 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO pronunciata il 28.09.2016, depositata il

12.01.2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20.04.2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate ha emesso nei confronti della società Stellaria s.r.l. un avviso di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni a motivo della revoca delle agevolazioni fiscali previste dal D.P.R. n. 131 del 1986, allegata Tariffa, parte prima, art. 1, comma 1, sesto periodo, concernente i trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricato – esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8-bis, effettuati nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la vendita di beni immobili, poichè l’impresa acquirente non aveva provveduto a ritrasferire gli immobili entro il triennio dalla data dell’atto. Il ricorso del contribuente è stato parzialmente accolto in primo grado, affermando la non applicabilità delle sanzioni in ragione della crisi economica che costituisce causa non dipendente dalla condotta della società, e rigettando nel resto, con compensazione delle spese. Ha proposto appello l’Agenzia, e la società ha resistito proponendo, a sua volta, impugnazione incidentale. La CTR del Veneto, con sentenza del 28.09.2016, ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che, sul punto delle sanzioni, la profondità e la durata della crisi immobiliare non può essere posta a carico della società che, avendo tentato di collocare gli immobili sul mercato, non ha tenuto un comportamento colpevole, presupposto del trattamento sanzionatorio tributario.

2. Avverso la predetta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un unico motivo. Non si è costituita l’intimata contribuente. La causa è stata trattata alla adunanza camerale del 20 aprile 2021.

Diritto

RITENUTO

che:

3. – Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta violazione o falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, TU sul Registro, allegata Tariffa, Parte Prima, Nota 2-ter, art. 1, comma 2-ter; e del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Secondo l’Agenzia, la condotta della società, la quale non ha venduto gli immobili nel triennio, si caratterizza per negligenza, in quanto, resasi conto che, alla scadenza del termine, non era riuscita a rivendere tutti gli immobili, incorrendo nella decadenza dalle agevolazioni, avrebbe potuto versare l’imposta integrativa in coincidenza o a ridosso del termine; ovvero denunciare all’amministrazione finanziaria il verificarsi di eventi che danno luogo a ulteriore liquidazione (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 19); così operando, l’ufficio avrebbe notificato un avviso di liquidazione integrativo a conguaglio con l’imposta ordinaria, senza sanzioni; ovvero ancora versare l’imposta ordinaria anche successivamente, versando le sanzioni in misura ridotta utilizzando le varie possibilità offerte dall’istituto del “ravvedimento operoso”. Invece, la società contribuente ha atteso l’accertamento dell’ufficio, del tutto prevedibile (trattandosi di una ipotesi di decadenza ex lege); in ogni caso, in quella circostanza, avrebbe potuto cogliere l’opportunità di versare – entro i termini per proporre ricorso – le sanzioni ridotte ad 1/3.

4. Il motivo è fondato.

Nella condotta del contribuente non si può escludere un profilo di colpevolezza, sia perchè era possibile una condotta lecita alternativa, che gli avrebbe permesso di evitare l’applicazione delle sanzioni segnalando che non si era avverata la condizione per godere del beneficio fiscale, sia perchè la crisi economica è stata genericamente enunciata quale causa di impossibilità della vendita degli immobili senza precisarne i connotati di imprevedibilità ed inevitabilità degli effetti, in relazione allo specifico settore di mercato, che avrebbero impedito nel caso concreto di tenere il comportamento doveroso.

“In materia tributaria e fiscale, la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi, dovendo la sussistenza di tali elementi essere oggetto di idonea indagine da parte del giudice, sicchè non ricorre in via automatica l’esimente in esame nel caso di mancato pagamento dovuto alla temporanea mancanza di liquidità” (Cass. n. 28231 del 2019; Cass. n. 22153 del 2017).

Trattasi di concetto di forza maggiore che questa Corte ha interpretato in modo conforme a quello elaborato dalla giurisprudenza Eurounitaria (v. Cass. n. 8175 del 22/03/2019; si vedano: Corte giust., C/314/06, punto 24, nonchè Corte giust., 18 gennaio 2005, causa C-325/03 P, Zuazaga Meabe/UAMI, punto 25).

Rilevano dunque non necessariamente circostanze tali da porre l’operatore nell’impossibilità assoluta di rispettare la norma tributaria bensì quelle anomale ed imprevedibili, le cui conseguenze, però, non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso (Corte giust., 15 dicembre 1994, causa C195/91 P, Bayer/Commissione, punto 31, nonchè Corte giust., 17 ottobre 2002, causa C-208/01, Parras Medina, punto 19). Sotto il profilo naturalistico, infine, la forza maggiore si atteggia come una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, di talchè essa va configurata, relativamente alla sua natura giuridica, come una esimente poichè il soggetto passivo è costretto a commettere la violazione a causa di un evento imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, non imputabile ad esso contribuente, nonostante tutte le cautele adottate (Cass. sez. 5, 22/09/2017, n. 22153, cit., e Cass. sez. 6- 5, 08/02/2018, n. 3049, cit).

Orbene, premesso quanto innanzi in diritto, la CTR ha omesso di applicare alla vicenda esaminata i superiori principi, facendo riferimento, quanto all’elemento oggettivo, sostanzialmente, ad una generica situazione di crisi del settore immobiliare, prospettata quale conseguenza dell’omesso trasferimento.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi nel merito, rigettando l’originario ricorso della contribuente. Le spese del doppio grado del giudizio di merito possono essere compensate, tenuto conto dell’andamento processuale; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della intimata e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente; condanna parte intimata alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito;

dichiara compensate le spese del giudizio del merito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, tenuta da remoto, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

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