Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18904 del 31/08/2010

Cassazione civile sez. I, 31/08/2010, (ud. 13/07/2010, dep. 31/08/2010), n.18904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 52/2009 proposto da:

C.A. (c.f. (OMISSIS)), C.C.,

CA.AN., C.B., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ALESSANDRO III 6, presso l’avvocato

FRANCESCO MANGAZZO, rappresentati e difesi dagli avvocati MONACO

Pasquale, ANTONIO ROMANO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2408/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2010 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA e letta la relazione

che conclude: all’accoglimento del ricorso potrà seguire la

pronuncia nel merito con il rigetto della opposizione alla stima,

perchè nel giudizio di opposizione è stato accertato che il valore

venale del bene era pari alla indennità depositata.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – L’8.4.2010 è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito riprodotta:

“1. – La corte d’appello di Napoli, pronunciando come giudice di rinvio, ha accolto in parte l’opposizione alla stima proposta dal Ministero della difesa con la citazione 23.9.1996.

Mentre l’indennità era stata determinata in L. 314.625.000, la corte d’appello l’ha liquidata in L. 156.778.135.

E’ pervenuta a tale decisione applicando il criterio indennitario già previsto dal D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, conv. in L. 8 agosto 1992, n. 359 e sulla base della semisomma del valore venale, individuato in L. 314.625.000, e del decuplo rivalutato del valore dominicale, a sua volta stabilito in L. 1.068.730.

“2. – La sentenza 17.6.2008 è stata impugnata con ricorso notificato il 15.12.2008 al Ministero della difesa presso l’Avvocatura generale dello Stato, che non ha dal canto suo notificato controricorso.

“3. – Il ricorso contiene due motivi corredati da quesiti.

Vi è denunciata la violazione della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 89 e 90.

Si chiede che la Corte, accolto il ricorso, rigetti l’opposizione alla stima e, con pronuncia in merito, dichiari applicabili nel caso le disposizioni richiamate nei motivi, e condanni il Ministero al deposito, in aggiunta all’equivalente in Euro della somma di L. 315.693.730, della maggiorazione del 10% prevista dalle disposizioni richiamate.

“4. – Se il collegio condividerà le considerazioni che seguono, il ricorso potrà essere accolto, ma in parte.

“5. – La Corte, a sezioni unite, con la sentenza 28 febbraio 2008 n 5265, ha affermato che, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del criterio di indennizzo di cui al D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, convertito, con modifiche, nella L. 8 agosto 1992, n. 359 ed al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, commi 1 e 2, lo jus superveniens costituito dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, lett. a), si applica retroattivamente nei soli procedimenti in corso e non anche nei giudizi in corso, perchè ciò risulta dalla norma di diritto intertemporale di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 90.

Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 5 bis (Corte Cost. 24 ottobre 2007 n. 348), deriva dunque che, quando l’opposizione alla stima è stata proposta dall’espropriato, l’indennità va commisurata al valore venale, in applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39, mentre, quando, come nel caso, l’opposizione è stata proposta dall’espropriante, questa deve essere rigettata se l’indennità determinata in sede amministrativa è pari o superiore a quella che sarebbe spettata all’espropriato in base allo stesso articolo.

All’accoglimento del ricorso potrà seguire la pronuncia nel merito con il rigetto della opposizione alla stima, perchè nel giudizio di opposizione è stato accertato che il valore venale del bene era pari alla indennità depositata”.

2. – La reazione è stata comunicata ai difensori dei ricorrenti e comunicata al Pubblico Ministero.

Questi non ha presentato conclusioni scritte nè per i ricorrenti è stata depositata memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. – Il collegio, esaminato il ricorso, la sentenza impugnata e la relazione ha condiviso le considerazioni e conclusioni che vi sono state prospettate.

2. – Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione alle ragioni per cui i motivi sono accolti.

Non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e dunque la Corte si può pronunciare nel merito e rigettare l’opposizione alla stima proposta dalla pubblica amministrazione.

3. – Le spese del giudizio di primo grado e del primo giudizio di cassazione, che la corte d’appello aveva dichiarato compensate, meritano di esserlo, perchè vi ha dato occasione la questione di inammissibilità dell’opposizione sollevata a suo tempo dagli attuali ricorrenti.

Restano in conseguenza ferme le dipendenti statuizioni sulle spese contenute nella sentenza impugnata.

Debbono invece essere poste a carico del Ministero della difesa le spese del giudizio di rinvio, in cui è stato discusso il merito della opposizione, e di questo giudizio di cassazione, come conseguenza del rigetto della opposizione nel merito.

Le spese del giudizio di rinvio sono liquidate nella stessa complessiva somma in cui la corte d’appello aveva liquidato quelle del giudizio di primo grado (Euro 5.820,37); quelle del giudizio di cassazione lo sono in complessivi Euro 3.200,00, 3.000,00 dei quali per onorari, oltre il rimborso forfetario delle spese generali e gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in parte, cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione alla stima proposta dal Ministero della difesa; compensa le spese del primo giudizio di merito e del primo di legittimità e condanna il Ministero della difesa al pagamento di quelle del rinvio e di cassazione, che determina per il primo in complessivi Euro 5.820,37 e per la legittimità in Euro 3.200,00, di cui 3.000,00 per onorar, oltre al rimborso forfetario delle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

 

 

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